CASS
Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2026, n. 18818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18818 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA AM, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere ND TA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AB AN, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato AM MA per i reati di resistenza e lesioni personali aggravate in danno di pubblico ufficiale. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge processuale e violazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 18818 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 21/04/2026 2 del diritto di difesa in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 598-bis e 601 cod. proc. pen., oltre che in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 Conv. Edu. Il ricorrente si duole della lesione del principio di affidamento della difesa circa l’esito della decisione. Detto affidamento sarebbe stato ingenerato dal fatto che – nel decreto che dispone la citazione dell’imputato per il giudizio di appello – si indicava esplicitamente che «il reato è estinto per prescrizione» e dal fatto che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, nel presentare le conclusioni scritte ex art. 598-bis cod. proc. pen. ha formulato conclusioni con richiesta di dichiarare estinto per prescrizione il reato. In forza di tali premesse fattuali, la difesa dell’imputato non ha chiesto la trattazione orale del procedimento di appello, né ha presentato requisitoria scritta. Tuttavia – a sorpresa – la Corte di appello di Roma ha ritenuto che il reato non fosse prescritto e, senza fissare una nuova udienza, ha confermato la sentenza appellata. Si è conseguentemente determinata una lesione del principio di affidamento circa l’esito della decisione, con compromissione del diritto di difesa. 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AB AN, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 21 aprile 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione, maturata prima della decisione di appello. 2. Va anzitutto premesso che, sulla responsabilità penale, non si è formato il giudicato, posto che – tra i motivi di appello – ve ne erano anche alcuni relativi alla responsabilità penale dell’imputato. Va inoltre premesso che il ricorso è ammissibile. Ne discende che, in questa sede, non è precluso l’accertamento di una causa di estinzione del reato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (accertamento precluso solo dall’inammissibilità del ricorso;
cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01). 3. Ciò posto, i reati ascritti a AM MA in sede di cognizione risultano estinti per intervenuta prescrizione. 3 Si tratta di reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi in data 27/10/2017, il cui termine di prescrizione è pari a sei anni. In ragione della data di commissione del reato, trova applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione (per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi) di cui all'art. 159, comma 3, n. 1, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (sulla disciplina della prescrizione applicabile al caso in esame, cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01). Ciò premesso si deve rilevare che, tra la data della sentenza di primo grado (28/10/2017) e la data di emissione del decreto di citazione a giudizio di appello (emesso in data 08/07/2025) – decreto di citazione che rappresenta il successivo atto interruttivo;
cfr. Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, [...], Rv. 284734 – 01) – è interamente decorso il termine di prescrizione di sei anni, anche ove si tenga conto del periodo di un anno e sei mesi, in cui il corso della stessa risultava sospeso ex art. 159, comma 3, n. 1, cod. pen.(nella versione vigente ratione temporis). 4. Ne discende che i reati ascritti a MA risultano essersi estinti per decorso del termine di prescrizione prima dell’emissione della sentenza di appello, che deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ND TA Ercole LE
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere ND TA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AB AN, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato AM MA per i reati di resistenza e lesioni personali aggravate in danno di pubblico ufficiale. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge processuale e violazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 18818 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 21/04/2026 2 del diritto di difesa in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 598-bis e 601 cod. proc. pen., oltre che in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 Conv. Edu. Il ricorrente si duole della lesione del principio di affidamento della difesa circa l’esito della decisione. Detto affidamento sarebbe stato ingenerato dal fatto che – nel decreto che dispone la citazione dell’imputato per il giudizio di appello – si indicava esplicitamente che «il reato è estinto per prescrizione» e dal fatto che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, nel presentare le conclusioni scritte ex art. 598-bis cod. proc. pen. ha formulato conclusioni con richiesta di dichiarare estinto per prescrizione il reato. In forza di tali premesse fattuali, la difesa dell’imputato non ha chiesto la trattazione orale del procedimento di appello, né ha presentato requisitoria scritta. Tuttavia – a sorpresa – la Corte di appello di Roma ha ritenuto che il reato non fosse prescritto e, senza fissare una nuova udienza, ha confermato la sentenza appellata. Si è conseguentemente determinata una lesione del principio di affidamento circa l’esito della decisione, con compromissione del diritto di difesa. 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AB AN, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 21 aprile 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione, maturata prima della decisione di appello. 2. Va anzitutto premesso che, sulla responsabilità penale, non si è formato il giudicato, posto che – tra i motivi di appello – ve ne erano anche alcuni relativi alla responsabilità penale dell’imputato. Va inoltre premesso che il ricorso è ammissibile. Ne discende che, in questa sede, non è precluso l’accertamento di una causa di estinzione del reato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (accertamento precluso solo dall’inammissibilità del ricorso;
cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01). 3. Ciò posto, i reati ascritti a AM MA in sede di cognizione risultano estinti per intervenuta prescrizione. 3 Si tratta di reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi in data 27/10/2017, il cui termine di prescrizione è pari a sei anni. In ragione della data di commissione del reato, trova applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione (per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi) di cui all'art. 159, comma 3, n. 1, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (sulla disciplina della prescrizione applicabile al caso in esame, cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01). Ciò premesso si deve rilevare che, tra la data della sentenza di primo grado (28/10/2017) e la data di emissione del decreto di citazione a giudizio di appello (emesso in data 08/07/2025) – decreto di citazione che rappresenta il successivo atto interruttivo;
cfr. Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, [...], Rv. 284734 – 01) – è interamente decorso il termine di prescrizione di sei anni, anche ove si tenga conto del periodo di un anno e sei mesi, in cui il corso della stessa risultava sospeso ex art. 159, comma 3, n. 1, cod. pen.(nella versione vigente ratione temporis). 4. Ne discende che i reati ascritti a MA risultano essersi estinti per decorso del termine di prescrizione prima dell’emissione della sentenza di appello, che deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ND TA Ercole LE