Sentenza 9 gennaio 2003
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza-ricorso (d'ora in avanti: ricorso) depositata il 19 dicembre 2019, la Corte d'appello di Brescia ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione del 10 gennaio 2017, con cui è stato approvato il doc. IV-quater, n. 4, recante «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Gabriele Albertini (procedimento penale n. 7061/13RG)». Con tale atto, il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dal senatore Gabriele Albertini, per le quali pende giudizio di fronte alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2003, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
IN NOME DE.I. POPO.0 0 1 1 6 / 0 3 REPUBBL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto pagamento SEZIONE PRIMA CIVILE Zevisione prezzi e saldo di collando Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 20619/99 Cron. 194 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rel. Consigliere Rep. 45 Dott. NC PROTO Consigliere Dott. Mario RI MORELLI Consigliere Ud. 02/07/02 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON AR, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO MAGISTRO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI GALATI MAMERTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V. 1 VENETO 7, presso l'Avvocato PAOLO TARTAGLIA rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO SALZEA, giusta procura a margine del controricorso;
2002
- controricorrente -
1- ch 1476 avverso la sentenza n. 346/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 29/09/98; 0 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- Bon. M༢ Svolgimento del processo Con citazione in data 22 giugno 1995 RI NI, titolare dell'impresa omonima, quale capogruppo dell'associazione d'imprese NI RI e RÒ NC, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti il Comune di Galati Mamertino, in persona del sindaco p.t., esponendo che alla detta associazione non era stata pagata la revisione dei prezzi, prevista dall'art. 20 del capitolato speciale di appalto in relazione ai lavori di costruzione della strada di collegamento tra la S.P. 157 Forte Mulè e la frazione S. Basilio, aggiudicati per l'importo a base d'asta di lire 1.103.974.800 ed eseguiti in forza del contratto di appalto stipulato il 27 febbraio 1988. Su tali premesse l'attore chiese che il Comune fosse condannato al pagamento della revisione, nella misura di lire 39.114.000, come da conteggio dell'ingegnere capo incaricato dal Comune stesso, oltre a lire 7.431.660 per i.v.a. al 19%, nonché al pagamento della somma ulteriore di lire 6.026.000, della quale l'ente territoriale era risultato debitore in sede di collaudo, e della somma di lire 1.144.981 per i.v.a., il tutto per l'importo di lire 53.717.858, con gli interessi legali la rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. dal 1990 al saldo e con vittoria di spese giudiziali. Il Comune di Galati Mamertino si costituì e addusse il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo competente il giudice Ң 4 amministrativo perché l'ente territoriale mai aveva accordato la chiesta revisione. In via subordinata eccepi l'incompetenza per valore e per territorio del Tribunale di Patti in quanto, dovendosi applicare nella specie l'aliquota agevolata del 4%, la somma dovuta era inferiore a lire 50.000.000, onde la competenza spettava al Pretore di Patti, sezione distaccata di Naso. Nel merito contestò la spettanza della revisione, della rivalutazione monetaria e degli interessi con la decorrenza indicata, chiedendo il rigetto delle relative domande. Il giudice adito dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda diretta ad ottenere il pagamento della revisione dei prezzi e la propria incompetenza per valore in ordine al pagamento della somma di lire 6.026.257, oltre i.v.a. Su impugnazione del NI (nella qualità) la Corte di appello di Messina, con sentenza depositata il 29 settembre 1998, rigettò il gravame e condannò l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, considerando: che, secondo il medesimo appellante, la sentenza impugnata avrebbe errato nel dichiarare il difetto di giurisdizione, avendo trascurato di rilevare sia che il capitolato speciale di appalto del Comune, nell'art. 20, prevedeva la revisione dei prezzi, sia che l'ingegnere capo dello stesso Comune aveva predisposto il certificato per il pagamento, sottoscritto anche dal direttore dei lavori, onde il diritto alla revisione sarebbe stato riconosciuto VG dall'ente e comunque contemplato dal contratto di appalto, nel quale, all'art. 2, si affermava l'integrale applicazione del capitolato speciale;
che tali censure non avevano fondamento, perché la pretesa dell'appaltatore di opera pubblica alla revisione dei prezzi contrattuali aveva consistenza d'interesse legittimo, essendo correlata al potere discrezionale della P.A. di riconoscerla o negarla, ai sensi della legge n. 37 del 1973, che vietò le pattuizioni dirette a rendere obbligatoria la revisione medesima, onde il diritto soggettivo non poteva derivare da una clausola del contratto di appalto, essendo affetto da nullità il patto in deroga alla citata legge;
che, pertanto, il NI non poteva richiamarsi al capitolato speciale che prevedeva la revisione dei prezzi, perché questo, qualora fosse stato interpretato come diretto a rendere la revisione obbligatoria, sarebbe stato nullo;
che, inoltre, nella specie il compenso revisionale non poteva considerarsi riconosciuto dall'ente con la predisposizione del mandato ad opera dell'ingegnere capo del Comune, perché il riconoscimento doveva provenire dall'organo deliberante abilitato ad esprimere la volontà dell'ente e tale non era l'ingegnere capo, mero organo tecnico, sicché la pronunzia appellata, che aveva escluso la sussistenza di un diritto soggettivo quanto alla somma di lire 46.545.660, era corretta;
---- che del pari infondato era il terzo motivo dell'appello, col quale il NI censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l'incompetenza per valore in ordine alla domanda diretta ad ottenere il pagamento della somma ulteriore di lire 6.026.217, perché, non essendovi connessione tra tale importo e quello richiesto a titolo di revisione dei prezzi (per il quale. mancava un diritto soggettivo), per il pagamento della detta somma di lire 6.026.217 la competenza ratione valoris spettava al pretore. Contro la suddetta sentenza RI NI, nella qualità di capogruppo dell'associazione d'imprese NI RI e RÒ NC, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il Comune di Galati Mamertina ha resistito con controricorso. La causa è stata assegnata alle sezioni unite di questa Corte essendo stata nuovamente proposta la questione di giurisdizione. Con sentenza 19 aprile 2002, n. 5731, le sezioni unite hanno respinto i primi due motivi del ricorso, hanno dichiarato la giurisdizione sul punto del giudice amministrativo (in ordine alla domanda diretta ad ottenere la revisione dei prezzi) e, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., hanno rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice ai fini della pronunzia sul terzo motivo e per la statuizione sulle spese giudiziali. v er 7 La causa, quindi, è stata assegnata alla prima sezione civile di questa Corte e chiamata all'udienza di discussione. Motivi della decisione Dopo la pronunzia delle sezioni unite, richiamata in narrativa, resta da esaminare il terzo motivo del ricorso per cassazione. Con esso il ricorrente adduce violazione di legge, nonché errata interpretazione e/o applicazione dell'art. 31 in relazione all'art. 10. cod. proc. civile. In forza dello stesso contratto di appalto il NI avrebbe assunto di essere creditore della somma di lire 46.545.660 per revisione prezzi e della somma di lire 6.026.217 (oltre i.v.a.) per il saldo di collaudo dell'opera. Indipendentemente dalle valutazioni operate dai giudici di merito l'istante, ritenendo che si trattasse in entrambi i casi di un diritto soggettivo, avrebbe proposto la domanda davanti allo stesso giudice. Nell'ipotesi di domande connesse, di cui alcune di competenza del giudice ordinario ed altre appartenenti alla competenza di arbitri, la competenza di questi ultimi resterebbe esclusa da quella del giudice ordinario. Nell'ipotesi di domande legate da un rapporto di accessorietà o da un vincolo di subordinazione troverebbe applicazione l'art. 31 cod.proc. civile. Il motivo non ha fondamento. b 8 Il richiamo ai principi che governano i rapporti tra competenza del giudice ordinario e cognizione degli arbitri non è pertinente, perché nel caso in esame si pone una questione di competenza per valore e non di relazione tra processo ordinario e procedimento arbitrale. E del pari non pertinente è il richiamo all'art. 31 c.p.c., perché le due domande formulate dal NI (la prima relativa alla revisione dei prezzi, la seconda al saldo di collaudo dell'opera) avevano titolo nello stesso rapporto contrattuale ma non erano legate da un rapporto di accessorietà, integrando invece pretese creditorie autonome. La questione, invece, si pone con riferimento all'art. 10 c.p.c., alla stregua del quale (comma 2°) le domande proposte nello stesso processo contro il medesimo soggetto si sommano tra loro. Si tratta cioè di stabilire con riferimento alla fattispecie in esame se, ai fini della competenza per valore, la domanda diretta ad ottenere il pagamento della revisione dei prezzi (lire 46.545.660) dovesse cumularsi con quella relativa al pagamento del saldo di collaudo (lire 6.026.217 oltre i.v.a. ed accessori). Ed a tale quesito si deve dare risposta negativa. Invero, fermo il punto che il giudice adito deve effettuare l'indagine sulla giurisdizione con priorità anche rispetto a quella sulla competenza (arg. ex art. 142 disp. att. c.p.c.), il cumulo delle domande ai fini della determinazione della competenza per valore presuppone che le domande medesime riguardino tutte situazioni १ giuridiche omogenee, aventi cioè consistenza di diritti soggettivi azionabili davanti al giudice ordinario. Non è configurabile, invece, una somma tra domande appartenenti ad ordini di giurisdizione diversi (l'una demandata alla cognizione del giudice ordinario, l'altra del giudice amministrativo), perché la competenza è un presupposto processuale che definisce la misura del potere giurisdizionale riconosciuta a ciascun organo giudiziario nei confronti degli altri organi giudiziari appartenenti allo stesso ordine. Nel caso in esame, pertanto, la domanda volta ad ottenere la revisione dei prezzi, rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, non era cumulabile con la domanda diretta ad ottenere il pagamento del saldo di collaudo, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne segue che la declaratoria d'incompetenza per valore su tale domanda, adottata dai giudici del merito, si rivela corretta, alla stregua della normativa all'epoca vigente. Né può applicarsi, nel caso di specie, la competenza sopravvenuta di cui al D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico a decorrere dal 2 giugno 1999, perché, se è vero che la sentenza della Corte di appello di Messina, in questa sede impugnata, fu depositata il 29 settembre 1998 (quindi prima dell'entrata in vigore della citata normativa), è vero del pari che il ricorso per cassazione fu notificato il 27 ottobre 1999, cioè H 10 quando il D. L.vo n. 51 del 1998 era da tempo in vigore, sicché la questione avrebbe dovuto formare oggetto di un apposito motivo che invece non risulta formulato. Invero, i poteri d'indagine anche in fatto di cui questa Corte dispone in tema di competenza vanno coordinati con il sistema dei mezzi d'impugnazione e con le preclusioni ad esso correlate. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. Presidente еб he IONE Sivile ancettaria Depo l 96EN 2003 - 9 GEN. 2003 INCELLIERE - IS TT il IL CANCELLIERE DE ES