Cass. pen., sez. II, sentenza 16/07/2013, n. 45325
CASS
Sentenza 16 luglio 2013

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Il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, anche in caso di omessa applicazione delle medesime, con rigetto dell'impugnazione contro i capi concernenti la pena, è devoluto al tribunale di sorveglianza e non al giudice d'appello.

Commentario1

  • 1Giudizio di esecuzione su misure di sicurezza personale: quale giudice?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 gennaio 2025

    2. La soluzione adottata dalla Cassazione Il Supremo Consesso riteneva come la competenza andasse attribuita al Magistrato di Sorveglianza di Bologna. Nel dettaglio, gli Ermellini, dopo avere ricostruito la vicenda giudiziaria summenzionata, evidenziavano prima di tutto come la peculiarità della situazione imponesse una sintetica disamina del quadro d'insieme del sistema contenuto nel Titolo X del codice di procedura penale e, specificamente nel Titolo III, Capi I e II, il che veniva effettuato nei seguenti termini: “L'art. 665 e seguenti cod. proc. pen. e gli artt. 181 bis e seguenti disp. att. cod. proc. pen. contengono i criteri per individuare il giudice, indicano le competenze a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/07/2013, n. 45325
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45325
Data del deposito : 16 luglio 2013

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