Sentenza 16 luglio 2013
Massime • 1
Il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, anche in caso di omessa applicazione delle medesime, con rigetto dell'impugnazione contro i capi concernenti la pena, è devoluto al tribunale di sorveglianza e non al giudice d'appello.
Commentario • 1
- 1. Giudizio di esecuzione su misure di sicurezza personale: quale giudice?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/07/2013, n. 45325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45325 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 16/07/2013
Dott. INNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1892
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 453/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna;
nei confronti di:
FA DA nato a [...] il [...];
TI AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Rimini, in data 18 ottobre 2012;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Sante Spinaci il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ricorre avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Rimini, in data 18 ottobre 2012, con cui entrambi gli imputati sono stati dichiarati delinquenti abituali ed è stata rideterminata la pena senza riconoscere le attenuanti generiche. Nonostante i giudici del merito abbiano riconosciuto una pericolosità concreta ed attuale degli imputati, mostrando gli stessi una concreta propensione criminale, la sentenza non ha tratto le conseguenze obbligatorie per legge di cui agli artt. 109, 216 e 217 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che nel caso di specie vi erano tutte le condizioni previste dalla legge per l'applicazione della misura di sicurezza. È stato infatti riconosciuta l'abitualità nel delitto e l'attualità della pericolosità sociale. Orbene la dichiarazione di abitualità nel delitto comporta l'applicazione di una misura di sicurezza, una volta accertata, come nella specie, la pericolosità attuale dell'imputato; inoltre ai sensi dell'art. 216 c.p. per le persone dichiarate delinquenti abituali è prevista l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
la durata minima della misura prescelta ai sensi dell'art. 217 c.p. è stata individuata dalla disposizione citata in anni due.
Alla luce di tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto suindicato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Sotto quest'ultimo profilo ritiene infatti la Corte che debba essere applicato il seguente principio di diritto in base al quale il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza,anche nel caso di omessa applicazione delle medesime, con il contestuale rigetto dell'impugnazione contro i capi concernenti la pena, è devoluto non al giudice d'appello, ma al tribunale di sorveglianza, perché, venuta meno la connessione con gli altri capi della sentenza, non v'è ragione per derogare alla competenza funzionale di tale organo. (Sez. 1, n. 46544 del 08/11/2005 - dep. 20/12/2005, Maltese ed altro, Rv. 232854; Sez. 1, n. 18510 del 17/03/2010 - dep. 17/05/2010, Marchese e altri, Rv. 247201). Infatti , in via generale, l'art. 623 c.p.p. prevede che, se è annullata una sentenza della Corte d'Appello, il rinvio è disposto ad altra sezione della stessa Corte d'Appello. La disposizione generale trova però deroghe specifiche per il caso in cui siano annullati i capi della sentenza che riguardano statuizioni diverse da quelle penali. Una prima deroga è prevista per l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili (art. 622 c.p.), nel qual caso il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Analoga deroga, in base all'orientamento giurisprudenziale sopracitato, può ricavarsi dal combinato disposto dell'art. 579 c.p.p., comma 2 e art. 680 c.p.p., comma 2, nel caso in cui la impugnazione resti limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, anche nell'ipotesi in cui sia stata omessa qualsiasi decisione sul punto. In tali casi infatti è prevista una competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza che viene derogata qualora la impugnazione riguardi anche capi della sentenza diversi da quelli con cui è applicata la misura di sicurezza, ma che torna al giudice naturale (e cioè al Tribunale di Sorveglianza) tutte le volte in cui la impugnazione resti limitata alle sole misure di sicurezza. Nel momento in cui la connessione con gli altri capi della sentenza viene meno, riguardando l'annullamento soltanto la omessa applicazione della misura di sicurezza, si deve ritenere priva di giustificazione la sottrazione del giudizio, anche in sede di rinvio, al proprio giudice naturale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa indicazione della misura di sicurezza e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2013