Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 18510
CASS
Sentenza 17 marzo 2010

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Massime1

Annullata dalla Corte di cassazione la disposizione della sentenza relativa alla durata della libertà vigilata, con rigetto di ogni altra censura concernente il trattamento sanzionatorio, il rinvio deve essere disposto al tribunale di sorveglianza, e non al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Commentario1

  • 1Giudizio di esecuzione su misure di sicurezza personale: quale giudice?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 gennaio 2025

    2. La soluzione adottata dalla Cassazione Il Supremo Consesso riteneva come la competenza andasse attribuita al Magistrato di Sorveglianza di Bologna. Nel dettaglio, gli Ermellini, dopo avere ricostruito la vicenda giudiziaria summenzionata, evidenziavano prima di tutto come la peculiarità della situazione imponesse una sintetica disamina del quadro d'insieme del sistema contenuto nel Titolo X del codice di procedura penale e, specificamente nel Titolo III, Capi I e II, il che veniva effettuato nei seguenti termini: “L'art. 665 e seguenti cod. proc. pen. e gli artt. 181 bis e seguenti disp. att. cod. proc. pen. contengono i criteri per individuare il giudice, indicano le competenze a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 18510
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18510
Data del deposito : 17 marzo 2010

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