Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
Annullata dalla Corte di cassazione la disposizione della sentenza relativa alla durata della libertà vigilata, con rigetto di ogni altra censura concernente il trattamento sanzionatorio, il rinvio deve essere disposto al tribunale di sorveglianza, e non al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 18510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18510 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/03/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 258
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 41850/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE SAVERIO, N. IL 18/11/1965;
2) RR PI, N. IL 03/07/1957;
3) AD NI, N. IL 03/10/1956;
4) VI SE, N. IL 30/09/1963;
avverso la sentenza n. 2293/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 25/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per la carenza di interesse nei confronti dello RO e la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Di Benedetto Giovanni, per RO e AR e avv. Gallina Montana Claudio, per AR e RR che hanno concluso per l'accoglimento dei propri ricorsi. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 25/6/09 la Corte di Appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza 25/9/07 del Tribunale di Palermo che condannava NO IU per il reato (capo A) di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata ex L. n. 203 del 1991, art. 7 (agevolazione di SA ST) e lo stesso NO (in continuazione col reato associativo, per complessivi anni 18 di reclusione), AR VE (anni 7 di reclusione e Euro 15.000 di multa), RR TR (anni 10 di reclusione e Euro 10.000 di multa) e RO IN (anni 18 di reclusione e Euro 50.000 di multa) per il reato (capo B) di illegale importazione di hashish in ingente quantità, pure aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7 (agevolazione di SA ST), limitatamente alla sostanza sequestrata il 17/6/92 (entrambi i reati contestati in Palermo fino alla detta data), per RR e RO ritenuto in continuazione (più grave quello in atto giudicato) con i reati di droga (associazione e reati fine) già giudicati nei loro confronti con sentenza 26/6/98 della stessa Corte di Appello, irrevocabile il 19/4/00 - considerava più gravi nella continuazione i reati già giudicati nei confronti di RR e RO, rideterminava per loro la pena (ferma nel totale la detentiva ed escluse la pecuniaria, non prevista per il reato associativo di base, e le accessorie, già presenti nella prima condanna) e confermava nel resto. La vicenda riguardava lo sbarco di un ingente quantitativo di hashish (il 17/6/92 ne sarebbero stati sequestrati 5.280 pani, del peso di 250 gr. ciascuno) avvenuto, terzo di una serie iniziata nel febbraio 1991, alcuni mesi prima del detto 17/6/92 sulla costa di Palermo all'altezza di via Messina Marine a Brancaccio, secondo l'accusa autorizzato da IU NO con l'autorità conferitagli in quella zona dalla sua posizione all'interno di SA ST ed attuato, insieme ad altri - con diverse responsabilità e ruoli - da VE AR e da TR RR ed IN RO, questi ultimi due già condannati per gli analoghi fatti del 1991 e per essi tratti in arresto il 28/2/92. Nel presente processo la prova fondava, oltre che sul citato sequestro (ad Aspra di Bagheria), sulle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Giovanni RO e Di LI PA ed Di LI EL (fratelli), variamente coinvolti nell'operazione:
del riferito ruolo di NO si è detto, mentre AR, RR e RO, secondo i collaboratori, furono tra coloro che, presenti, contribuirono allo sbarco (RO, già attivo nella fase organizzativa, con ruolo di coordinamento, gli altri due, in seguito, anche tra coloro che avrebbero provveduto al trasporto della droga fino al magazzino di Aspra all'interno di camere d'aria per autocarri, a loro volta contenute in sacchi di juta). La Corte riteneva verificata l'accusa e, con la sola puntualizzazione del reato più grave tra quelli riconosciuti in continuazione in capo a RR e RO, confermava la pronuncia di primo grado. Ricorrevano per cassazione gli imputati (altri tre, BU ZO, TI ZO e CA IU, tutti condannati per il reato fine sub B ed il secondo anche per quello associativo sub A, non interponevano impugnazione). Una prima difesa di AR deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per l'episodio di illegale importazione di sostanza stupefacente: i collaboratori di giustizia erano stati generici nell'individuazione dei singoli partecipanti e per questo intrinsecamente inattendibili, senza che a ciò potesse ovviare la pretesa convergenza delle singole propalazioni, la stessa indicazione del passaggio di un paio di mesi tra lo sbarco e il sequestro (lo affermano i collaboratori, in qualche modo confermati dai due testi - la locatrice NG OS ed il vicino CC ER - che rispettivamente riferiscono della locazione del magazzino a tal UR IU, per adibirlo ad officina meccanica, il 18/5/92 e di uno scarico di non meglio precisate "lamiere contorte" avvenuto 15-20 giorni prima del sequestro) collidendo con il pacifico stato di detenzione dei pretesi partecipi RO e RR fin dal 28/2/92; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante mafiosa, del tutto sfornito di prova il preteso collegamento con le cosche;
violazione di legge e vizio di motivazione per la negata ipotesi del reato impossibile, anche in relazione all'aggravante contestata dell'ingente quantità, laddove era stato riferito dagli stessi collaboratori che la droga era di cattiva qualità (sequestrati con essa 12 barattoli di olio di hashish, siringhe, provette, guanti e altro materiale di laboratorio) e non potè essere venduta;
violazione di legge e vizio di motivazione per le negate generiche e il trattamento sanzionatorio.
La difesa di RO (la medesima della prima di AR) proponeva le stesse tre prime doglianze (su prova del reato, aggravante mafiosa e reato impossibile); quanto al trattamento sanzionatorio lamentava l'eccessivo aumento di pena (anni 3 e mesi 4 di reclusione) sul reato più grave già giudicato;
lamentava infine la conferma della libertà vigilata e la sua durata nonostante la minor pena in aumento (quella detta di anni 3 e mesi 4) rispetto al primo grado.
Altra difesa di AR, comune a RR TR, deduceva per entrambi violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per l'episodio di illegale importazione di sostanza stupefacente: tardiva la collaborazione dei fratelli Di LI e lontana dai fatti riferiti e ritenuta inaffidabile in altri processi quella del RO, le dichiarazioni di tutti erano comunque vaghe ed imprecise, scontrandosi con il dato insuperabile dell'arresto del RR e dello RO tre mesi e mezzo prima del sequestro della droga, laddove lo sbarco di essa, a loro stesso dire, sarebbe avvenuto due mesi prima, ed il reato era inoltre impossibile per la scarsa qualità della sostanza, rimasta invenduta;
violazione di legge e vizio di motivazione, anche per questo, sulla pretesa aggravante dell'ingente quantità; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante mafiosa, in assenza di prova del dolo specifico;
violazione di legge e vizio di motivazione per le negate generiche. La difesa di NO IU deduceva violazione di legge e vizio di motivazione circa il coinvolgimento dell'imputato nello specifico reato di importazione di droga, e nello stesso reato associativo, per il preteso ruolo apicale del NO nella mafia di Brancaccio ed il preteso suo necessario consenso allo sbarco (senza il quale esso non sarebbe potuto avvenire) riferito dai collaboratori non per diretta conoscenza ma sulla base del sentito dire (Di LI PA, da cui gli altri traggono informazione, sa solo che i sodali si rivolgevano a tale IA e questi a NO). All'udienza fissata per la discussione il PG concludeva per l'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte riguardante la misura di sicurezza nei confronti di RO e per la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi;
i difensori presenti degli imputati concludevano per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. I ricorsi nei confronti della sentenza impugnata, a parte la doglianza dello RO (di cui si dirà) relativa alla libertà vigilata automaticamente confermata nella misura di tre anni nonostante la pena nello specifico inflitta (in aumento per la continuazione) inferiore a dieci anni di reclusione (art. 230 c.p.), sono infondati e vanno respinti. Per la gran parte si tratta di valutazioni di fatto che tendono a sovrapporsi al giudizio già correttamente e congruamente espresso sui vari punti dai giudici di merito. Infondati, in primo luogo, quanto alla ricostruzione degli eventi e alla possibilità di attribuirli agli odierni imputati: le difese ricordano che RO e RR vennero arrestati (a seguito delle indagini per uno sbarco dell'anno prima) il 28/2/92 e quindi non potevano essere presenti (secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia) allo sbarco per cui oggi è processo, anteriore di uno o due mesi (a detta degli stessi collaboratori) al trasferimento dal primo rifugio (un camion parcheggiato in una zona di Brancaccio) e alla collocazione della merce (residuata alle prime deludenti vendite) nel casolare di Aspra, evento collocabile (giusta le attendibili testimonianze raccolte nel processo) a fine di maggio, primi di giugno di quello stesso 1992. La sentenza impugnata ha ben spiegato come i ricordi dei collaboranti si pongano tra loro in modo distinto ed autonomo, con originalità di approccio alla vicenda narrata dipendente dalle cognizioni personali di ciascuno, più o meno ampie anche su fatti diversi (ciò da ragione delle genericità nell'individuazione dei singoli partecipanti): mentre tutti concordano sull'esistenza di una struttura di base stabilmente volta all'importazione dall'estero di hashish, di fatto poi ciascuno ha preso parte solo a talune delle imprese delittuose del "gruppo" (o per effetto di un inserimento tardivo ovvero per effetto di vicende personali: è in particolare il caso del RO, resosi latitante dopo le ordinanze di custodia cautelare emesse a febbraio 1992 per lo sbarco dell'anno precedente). La collocazione dello sbarco del 1992 uno o due mesi prima il sequestro (ma prima dell'arresto dello RO e degli altri: così espressamente il RO) o un paio di mesi prima di esso (Di LI EL;
sul punto nulla dice il fratello PA) risente in definitiva dei molti anni trascorsi dai fatti al momento delle dichiarazioni e di ciò tengono a precisare gli stessi dichiaranti. Ciò significa che il tempo trascorso tra lo sbarco ed il sequestro ben potè essere superiore a quegli uno o due mesi che i collaboratori ricordano. Certamente più ridotto il tempo intercorso tra la collocazione della droga nell'ultimo rifugio e il suo sequestro del 17/6/92: il contratto di locazione in favore di UR IU (NO) del magazzino di Bagheria dove la droga fu rinvenuta è del 18/5/92, lo scarico di merce rimasto impresso nel ricordo del vicino è di 15- 20 giorni prima l'intervento della polizia.
1 riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori (oltre alla convergenza consentita dalla specificità dei loro apporti) sono correttamente ravvisati nell'effettivo occultamento della droga sbarcata (giusta la parte rinvenuta nel casolare di Aspra), nella sua scarsa qualità (attestata dall'armamentario con essa sequestrato, solitamente in uso per il rafforzamento del principio attivo), nell'indicazione di tale NO (così il RO) o IU (così PA Di LI) quale fittizio intestatario (successivamente identificato in UR IU) del contratto di locazione dell'immobile di Aspra. Correttamente i giudici di merito traggono prova da ciò della partecipazione dei tre imputati alla complessiva operazione, con limitazione per RO e RR alla data del 28/2/92 (ovviamente imprecisa e infondata la collocazione del RR, oltre che del AR, tra coloro che, oltre a presenziare allo sbarco, provvidero poi anche al trasporto della droga nell'ultimo rifugio).
Provata allo stesso modo l'aggravante mafiosa dell'operazione contestata, posto che concordemente e plausibilmente i collaboratori indicano per essa la regia di SA ST (nella sua articolazione territorialmente competente), anche in favore della quale gli autori del traffico consapevolmente agivano.
Da escludere altresì l'impossibilità del reato secondo lo schema normativo dell'art. 49 c.p. per la duplice considerazione che gran parte della droga venne posta in vendita, sia pure con esiti insoddisfacenti, e che la rimanente parte venne accantonata con l'intento di migliorarne la qualità e trame maggior utile. Le medesime considerazioni valgono per l'aggravante dell'ingente quantità, da tempo la giurisprudenza avendo abbandonato il criterio della saturazione del mercato ed essendosi condivisibilmente attestata su quello dell'agevolazione del consumo nei riguardi di un numero elevato di tossicodipendenti (v. Cass., sez. 4, sent. n. 36585 del 18/6/09, rv. 244986, Venturini: la circostanza aggravante dell'ingente quantità nei delitti concernenti le sostanze stupefacenti sussiste se il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo di droga nei riguardi di un numero elevato di tossicodipendenti). È il caso in esame, vista la notevole quantità della sostanza sequestrata (quasi 3.000 kg di hashish), pari solo ad una parte di quella sbarcata.
Quanto sopra rilevato sull'aggravante della L. n. 203 del 1991, art.7 per RO, RR e AR vale specificamente per
IU NO, che dell'articolazione di SA ST di Palermo-Brancaccio era il capo riconosciuto. Come tale tutti i collaboratori, concordemente e plausibilmente, lo indicano come il primo beneficiario del traffico reso possibile dagli sbarchi di droga sul suo territorio e partecipe dell'associazione che quel traffico consentiva. Vale per lui quanto già osservato circa la credibilità dei collaboratori, non inficiata dalla pretesa tardività del "pentimento" dei fratelli Di LI e dalla sua distanza dai fatti nè da eventuali difformi giudizi espressi in altri processi sulla affidabilità del RO (stante l'autonomia dei giudizi medesimi ed il consolidato principio della frazionabilità delle dichiarazioni). Nè nei suoi confronti può parlarsi di conoscenze de relato, unicità della fonte e circolarità della prova, posto che nel caso è in gioco il comune patrimonio cognitivo di un medesimo, ristretto ambiente criminale, dove lo stesso IA, indicato in ricorso come fonte unica della concatenata conoscenza de relato dei fratelli Di LI (in colloquio con il BU) e dello stesso RO, era il tramite necessario ed unico con i fratelli NO, al tempo latitanti.
Manifestamente infondate (coll'anticipata eccezione relativa allo RO), e dunque inammissibili, le doglianze di tutti i ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio, trattandosi di materia nella piena discrezionalità del giudice di merito, che nel caso in esame ha correttamente ed adeguatamente motivato la misura della pena di ciascuno (ivi compreso l'aumento in continuazione per lo RO) ed il diniego per tutti delle attenuanti generiche. Errata solo (come anticipato) la conferma della libertà vigilata per anni tre come automatica conseguenza della pena inflitta (art. 230 c.p.), laddove la commisurazione di essa in anni 3 e mesi 4 di reclusione come aumento sul reato base precedentemente giudicato la poneva nell'ambito dell'applicazione facoltativa (ex art. 229 c.p.), per la quale non si rinviene motivazione. Sul punto la sentenza va annullata, con rinvio al competente Tribunale di Sorveglianza di Palermo per nuovo esame (v. Cass., 1, sent. n. 46544 dell'8/11/05, rv. 232854, Maltese ed altro: "Il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, con contestuale rigetto dell'impugnazione contro i capi concernenti la pena, è devoluto non al giudice dell'appello, ma al tribunale di sorveglianza, perché, venuta meno la connessione con gli altri capi della sentenza, non vi è ragione per derogare alla competenza funzionale di tale organo"). Al rigetto dei ricorsi (con l'eccezione di RO, sebbene anche per lui irrevocabile la sentenza impugnata relativamente alla responsabilità per il reato ascritto e la pena, come specificato in dispositivo ex art. 624 c.p.p., comma 2) segue (ex art. 616 c.p.p.) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO IN limitatamente alla misura di sicurezza e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti, che condanna al pagamento delle spese del procedimento. Dichiara ai sensi dell'art. 624 c.p.p., comma 2 irrevocabile la sentenza nei confronti di
RO IN relativamente alla affermata responsabilità per il reato ascritto e per la pena.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010