CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2023, n. 4473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4473 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IA PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 14/03/2022 ELla CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore CA ZACCO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità EL ricorso. udito il difensore L'avv. DI FRAIA MI che conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alle note spese. L'avv. VIOL Vinicio conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4473 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato quella emessa (all'esito di giudizio abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Napoli in data 27 novembre 2018, con la quale (per quanto di interesse in questa sede) US LA DA era stato riconosciuto colpevole EL ELitto di concorso in omicidio premeditato (aggravato ex art.7 1.203/91) in danno di TR TT ed era stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione con la diminuente EL rito. 1.1. L'imputazione a carico di US LA DA riguardava il ELitto di cui agli artt.110,575, 577 comma 1 nn.3 e 4, in relazione all'art.61, n.1, 4 cod. pen. ed art. 7 1.203/91, perché agendo in concorso con OR EL (che non aveva proposto appello) e con altri soggetti non identificati: OR EL, quale mandante, e US LA DA, quale esecutore materiale, cagionavano la morte di TR TT, attingendolo al corpo, con diversi colpi d'arma da fuoco esplosi con una pistola semiautomatica calibro 7,65. Con le aggravanti di avere commesso il fatto: con premeditazione, essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo fra l'ideazione e l'esecuzione EL ELitto, concretatasi nella predisposizione di messi idonei a porre in essere l'agguato quando fosse stata segnalata la presenza ELla vittima;
per motivi abietti in quanto eseguito nell'ambito ELla faida tra i clan camorristici 'Piccolo-Letizia' e 'EL' di CI per la supremazia nella gestione di attività illecite, in particolare TR TT, quale assessore EL Comune di CI, favoriva gli interesse economici EL clan 'Piccolo'; per agevolare l'organizzazione camorristica clan 'EL' di CI. In CI il 21 novembre 1992; con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. 1.2. La Corte territoriale ha respinto l'appello proposto da US LA DA osservando che la sentenza di primo grado aveva fatto buon governo ELle risultanze processuali rappresentate dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia che avevano individuato la causale ELl'omicidio nella volontà di OR EL di uccidere l'uomo politico che intralciava i suoi affari e che, a suo dire, agevolava quelli EL clan camorristico contrapposto;
tali dichiarazioni, inoltre, erano risultate convergenti anche rispetto agli autori ELl'omicidio, alle dinamiche EL fatto nelle sue linee essenziali ed avevano trovato svariati riscontri. 1.3.In particolare, la Corte di appello ha ritenuto più significativo, sotto vari profili, l'apporto collaborativo fornito a OR EL, il quale rivestendo un ruolo apicale all'interno ELl'omonimo clan aveva un patrimonio conoscitivo ampio e qualificato;
inoltre, il suo apporto è stato considerato decisivo in quanto intervenuto quando il procedimento era stato archiviato e, quindi, anche la posizione EL EL non era oggetto di indagini. Quanto alla credibilità EL predetto collaboratore, la Corte territoriale ha osservato, tra l'altro, che la sua affidabilità non era pregiudicata dall'avvenuta revoca EL programma di protezione rispetto a dichiarazioni intrinsecamente ed estrinsecamente genuine, logicamente consequenziali, dettagliate e fornite di validi riscontri;
inoltre, il EL aveva mantenuto ferma la propria ammissione di responsabilità. Con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore NO TO, la Corte di appello ha osservato che - sebbene non costituiscono fonte riscontrante l'accusa verso US LA DA - esse valgono sicuramente a rafforzare l'intrinseca credibilità EL EL. Rispetto a US QU (capo ELl'omonimo clan) è stato evidenziato che il predetto era stato messo a conoscenza proprio dal LA DA (noto anche come PE 'o cinese ed affiliato al suo clan) ELl'incarico omicida che il EL intendeva conferirgli ed al quale non aveva ancora dato risposta dovendo avere prima il consenso EL suo capo (vale a dire EL QU), evidentemente poiconcesso. Con riguardo a tale circostanza, quindi, la testimonianza EL QU costituisce fonte diretta;
lo stesso collaboratore aveva poi precisato che, nel 1993 (dopo la sua scarcerazione), aveva riparlato ELla vicenda con il LA DA il quale gli aveva riferito di avere utilizzato, nell'occasione, una pistola fornitagli dallo stesso EL. Con riguardo alle dichiarazioni di RT Di LL (cognato di US QU) la Corte di assise di appello ha osservato che si tratta di fonte diretta in quanto egli aveva partecipato alle riunioni nelle quali il EL aveva rappresentato che doveva essere ucciso il TT e che, in un primo momento, era stato deciso che anche il Di LL avrebbe dovuto prendere parte all'agguato, ma che poi egli si era rifiutato quando aveva saputo che la vittima era un politico locale. Lo stesso collaboratore aveva poi riferito - per avervi assistito direttamente - di avere visto il LA DA allontanarsi a bordo di una auto moELlo Y10, armato assieme al gruppo di fuoco, e che qualche giorno dopo gli aveva confessato la propria partecipazione all'omicidio EL TT. Quanto poi alla giustificazione ELla mancata indicazione, da parte EL Di LL, EL LA DA come uno dei responsabili ELl'omicidio essa è stata ritenuta fondata sulla volontà da parte EL propalante di proteggere i propri familiari da eventuali vendette ad opera ELl'imputato. Infine, la Corte territoriale ha respinto il motivo subordinato di gravame con il quale l'imputato aveva chiesto il riconoscimento ELla continuazione tra i fatti oggetto EL presente procedimento e quelli di cui alla sentenza in data 26 marzo 3 2007 ELla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere (irrevocabile il 27 marzo 2008), relativa all'omicidio di SE Di OR commesso il 28 marzo 1993 a Sessa Aurunca, escludendo che le due vicende (seppure cronologicamente vicine) fossero espressione EL medesimo disegno criminoso essendo, invece, maturate in contesti differenti e per causali profondamente diverse tra loro. 2. Avverso la predetta sentenza US LA DA, per mezzo degli avv.ti Vinicio Viol e EN Alesci, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Nel contempo solletApuestione di legittimità costituzionale ELl'art.146- gle7 bis, comma 1 e 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 comma 2, 27 comma 2, 111 comma 2 e 4, 117, comma 1, Cost. in relazione all'art.6, § 1 e 3 CEDU, nella parte in cui non prevede che anche i detenuti in regime ex art.41-bis Ord. pen. (come il LA DA) seguano il processo a distanza solo a seguito di un decreto motivato EL giudice. 2.2. Con il primo dei motivi denuncia, ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riferimento ai criteri di apprezzamento ELla prova di cui all'art.192, comma 2, cod. proc. pen. rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OR EL, NO TO, MI NC e MI CH. Egli osserva che la chiamata in correità operata dal EL, oltre ad essere stata indebolita in termini di credibilità dalla perdita di memoria conseguente la revoca EL programma di protezione nei suoi confronti, sarebbe rimasta comunque sprovvista dei necessari riscontri esterni necessari per l'attribuzione EL rango di prova alla suddetta chiamata. Inoltre, per quanto riguarda NO TO, si sarebbe di fronte alla circolarità ELla prova atteso che la sua fonte è lo stesso EL;
il NC non offrirebbe riscontri individualizzanti poiché ha indicato quali esecutori materiali persone diverse rispetto al ricorrente, mentre le dichiarazioni ELlo CH costituirebbero soltanto ELle ipotesi non avendo egli partecipato alla ideazione ELl'omicidio per cui si procede. 2.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione degli elementi a discarico ELl'imputato e violazione EL principio 'al di là di ogni ragionevole dubbio' di cui agli artt.546, comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alle dichiarazioni EL QU e EL Di LL, che sono gli unici ad avere riferito circostanze apprese direttamente dal LA DA. In particolare, le dichiarazioni EL QU non supererebbero il 4 principio EL 'ragionevole dubbio' poiché è altamente probabile che egli, all'epoca, fosse detenuto e, quindi, non in grado di raccogliere le confidenze EL ricorrente. Le dichiarazioni EL Di LL, invece, costituirebbero un tentativo di manipolazione al fine di meglio distribuire le responsabilità all'interno EL clan. 2.4. Con il terzo motivo deduce, ai sensi ELl'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione ELla legge penale ed il vizio di motivazione con riferimento all'istituto ELla continuazione di cui all'art.81 cod. pen.; al riguardo osserva che l'omicidio EL Di OR - al momento ELl'uccisione EL TT - era stato già ELiberato e che doveva soltanto decidere quando eseguirlo e che, pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento ELla prova sul punto. 3. Infine, alla udienza di discussione le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento ELla prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame ELl'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice EL merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati;
dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica ELle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. 2.1.Invero il vizio di travisamento ELla prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento ELla prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure ELla difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti ELla sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez. V, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro ELla non corrispondenza ELle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al 5 compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez. II, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018). 2.2.Ciò posto si rileva che il ricorrente, con l'impugnazione, tende in realtà ad una diversa valutazione EL materiale probatorio (segnatamente quello rappresentato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), operazione che, come noto, non è ammessa in sede di legittimità. 3. Anzitutto, con riferimento alla valutazione EL narrato dei collaboratori, va ricordato l'insegnamento ELle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 20804 EL 29/11/2012, LI e altri, Rv. 255145), secondo il quale la sequenza - consistente nel triplice vaglio ELla credibilità soggettiva EL dichiarante, ELl'affidabilità intrinseca e consistenza ELla narrazione e dei riscontri esterni individualizzanti- "non deve essere - per così dire - rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva EL dichiarante e l'attendibilità oggettiva EL suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente... In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità EL narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti". 3.1. Premesso quanto sopra, si rileva che - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - la Corte di appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili i sopra indicati propalanti, CL senza incorrere nel lamentato travisamento ELla prova. 3.2 Invero, la Corte distrettuale ha condiviso, in modo coerente e rispettoso dei principi giurisprudenziali sopra indicati, il ragionamento svolto dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alla credibilità di quanto riferito, in particolare, dal EL, dal Di LL e dal QU. Infatti, nella sentenza impugnata, si osserva che il EL ha fornito dichiarazioni auto ed etero accusatorie ritenute credibili in quanto provenienti da soggetto che rivestiva una posizione di rilievo all'interno EL clan e perché le stesse sono state effettuate allorquando il procedimento si trovava nella fase ELl'archiviazione, non essendo stato possibile risalire agli autori nell'immediatezza EL ELitto. Inoltre, egli aveva spiegato le ragioni in base alle quali aveva deciso l'eliminazione ELla vittima nei confronti EL quale aveva vari motivi di risentimento (di carattere economico scaturenti dal fatto che il TT, quale assessore ai lavori pubblici EL comune di CI, avrebbe favorito il clan Piccolo rispetto alle assegnazioni ELle cooperative edilizie e di carattere personale per il mancato interessamento da parte EL TT al trasferimento EL EL dal carcere di Pianosa). Con riguardo alla credibilità EL predetto collaboratore, la Corte territoriale ha argomentato, sempre in modo congruo e non contraddittorio, che l'avvenuta revoca EL programma di protezione non poteva pregiudicare in modo irrimediabile la sua attendibilità, tenuto conto ELla genuinità intrinseca ed estrinseca ELle sue dichiarazioni che hanno trovato vari riscontri e che comunque la mancata conoscenza di tutti i dettagli ELla esecuzione ELl'agguato si spiegava con il fatto che , come mandante, era interessato principalmente ELl'esito finale e non aveva interesse a sapere altro anche per evitare, in tal modo, un suo ulteriore coinvolgimento. Rispetto alle dichiarazioni EL QU la Corte territoriale, sempre in modo coerente, ha evidenziato che le sue sono dichiarazioni dirette rispetto alle notizie fornitegli dall'odierno ricorrente (che intendeva ottenere la sua autorizzazione quale capo clan) rispetto all'agguato da eseguire su incarico EL EL;
inoltre, è stato evidenziato che dalla cartella biografica EL QU (acquisita alla udienza EL 14 marzo 2014) è risultato che egli era stato arrestato in data 10 ottobre 1992 e poi scarcerato il 6 novembre 1992 per poi essere riarrestato il 7 novembre 1992 ed essere scarcerato il 9 dicembre 1993; pertanto, la Corte territoriale, ha osservato, in modo non illogico, che non avendo il QU indicato la data esatta EL colloquio con il LA DA, esso può essere avvenuto prima ELl'omicidio per cui si procede (commesso il 21 novembre 1992) e prima ELl'arresto EL citato propalante, tenuto conto che l'agguato aveva richiesto un certo periodo di preparazione al fine ELla individuazione dei vari componenti EL gruppo di fuoco, ELla effettuazione dei sopralluoghi rispetto agli spostamenti ELla vittima e per l'acquisizione ELl'auto e ELl'arma usate dal commando. Anche rispetto alle dichiarazioni EL Di LL deve escludersi il lamentato travisamento ELla prova poiché è stato dato atto, sempre con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, che egli è una fonte diretta avendo partecipato alle riunioni nel corso ELle quali il EL aveva comunicato la sua intenzione di eliminare TR TT, e che il Di LL aveva dato propria disponibilità per poi ritirarla una volta saputo che la vittima non era un pregiudicato. Inoltre, nel corso ELla sua latitanza iniziata nel novembre 1992, egli era stato ospitato presso l'abitazione ELla madre ELl'odierno ricorrente, dalla quale aveva potuto vedere personalmente i vari preparativi EL gruppo di fuoco (composto dal LA DA e da AN e EN VE) ed aveva riferito che per l'agguato erano state usate una autovettura Y10 di colore rosso rubata ed una pistola calibro 7,65 utilizzate per l'agguato. La Corte distrettuale ha poi 7 ritenuto credibile, con ragionamento coerente, la giustificazione resa dal Di LL rispetto al fatto di non avere inizialmente accusato il LA DA per il fatto in questione a causa EL timore di rappresaglie nei confronti dei suoi famigliari ed in particolare EL fratello agente ELla polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Secondigliano. 3.3. La sentenza impugnata ha poi dato atto, sempre in modo congruo e non contraddittorio, dei riscontri oggettivi rispetto alle dichiarazioni dei citati collaboratori in ordine all'arma utilizzata, al luogo ELl'agguato avvenuto intorno alle ore 9.30 EL mattino nei pressi EL liceo di CI (dove la vittima si era recata ad incontrare il Sindaco che vi insegnava materie umanistiche) ed al fatto che all'epoca dei fatti il ricorrente, il EL ed il Di LA non fossero detenuti. 4. Orbene, a fronte di tali dati - EL tutto inequivoci - la tesi difensiva, sviluppata con i primi due motivi, circa la mancanza di prove sulla partecipazione ELl'imputato ai fatti appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa ELla decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 EL 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 EL 21.5.2008, Rv. 240763) . In sostanza il LA DA pretende di mettere in dubbio tale ricostruzione con una prospettazione alternativa che appare, più che altro, esplorativa e congetturale senza confrontarsi in modo specifico con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per ritenere attendibile quanto rappresentato dai collaboratori di giustizia sopra citati. In particolare, il ricorrente - quanto al EL - si limita a contestarne la veridicità sulla base ELla lamentata perdita di memoria a seguito ELla revoca EL programma di protezione, senza però tenere conto di quanto argomentato nella sentenza impugnata per confermarne la credibilità. Rispetto alla posizione EL QU, poi, il ricorrente omette di confrontarsi con l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale, sulla base ELla scheda biografica EL predetto collaboratore, egli era libero nel periodo antecedente l'omicidio per cui si procede e, in particolare, durante la fase preparatoria ELlo stesso, limitandosi invece a sostenere che probabilmente il QU era detenuto quando il LA DA gli avrebbe chiesto il consenso per fare parte EL gruppo di fuoco. Con riguardo al Di LL il ricorrente non tiene conto EL ragionamento, congruo e non illogico, sviluppato dalla Corte territoriale che ha ritenuto 8 giustificata l'iniziale mancata indicazione EL LA DA come uno degli autori ELl'omicidio per la paura di ritorsioni nei confronti dei proprio famigliari, e in particolare EL fratello agente ELla polizia penitenziaria, ben conosciuti dall'imputato. 5. Infondato risulta anche il terzo motivo di gravame considerato che la Corte di assise di appello, con motivazione adeguata e non illogica, ha escluso la continuazione tra i fatti oggetto EL presente procedimento e quelli relativi l'omicidio di SE Di OR commesso il 28 marzo 1993 in assenza di elementi sulla base dei quali ritenere che il LA DA, al momento ELla commissione ELl'omicidio EL TT, avesse già progettato - quanto meno nei suoi elementi essenziali - anche quello successivo, trattandosi di episodi EL tutto slegati tra loro e commessi in differenti contesti. In particolare, l'eliminazione EL Di OR è stata spiegata dalla Corte di assise di appello di Napoli, con la sentenza EL 26 marzo EL 2007, nella sua affiliazione al clan EL casalesi mentre quella EL TT deve individuarsi nel risentimento EL EL per le sopra indicate ragioni di carattere economico e personale. La decisione assunta sul punto dalla Corte territoriale risulta quindi corretta considerato che, osta al riconoscimento ELla continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione EL primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. 6. Infine, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale solleatptarlAdal ricorrente. Al riguardo si rileva che la disposizione normativa ELla cui legittimità si discute appare ragionevole e conforme ai principi costituzionali in materia considerato che essa consente, comunque, al detenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen. di partecipare al processo, sia pure in videoconferenza, con tutti i diritti riconosciuti in genere all'imputato compreso, tra l'altro, quello di rendere dichiarazioni spontanee in qualsiasi momento. Inoltre, è prevista la possibilità per il difensore di essere presente accanto all'imputato detenuto, affidando in tal caso ad un suo sostituto la presenza in aula, o, all'inverso, di rimanere nell'aula di udienza ELegando al sostituto il compito di stare accanto all'imputato. Risulta parimenti garantito a favore EL difensore o EL suo sostituto presenti nell'aula di udienza il diritto di 'consultarsi riservatamente' con l'imputato per mezzo di idonei strumenti tecnici. Deve, quindi, escludersi la violazione dei principi costituzionali e comunitari in materia essendo garantito all'imputato di essere presente all'udienza sia pure a distanza;
la previsione ELla partecipazione in videoconferenza appare ragionevole 9 in quanto legata alle particolare esigenze di sicurezza e di tutela ELl'ordinamento nel caso di procedimento riguardanti soggetti detenuti per reati di particolare gravità. D'altra parte la Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare, ad esempio, che il diritto alla libertà e segretezza ELle comunicazioni con il proprio difensore non è assoluto, ma soggetto a possibili bilanciamenti con altri interessi costituzionalmente garantiti, entro i limiti ELla ragionevolezza e ELla proporzionalità, e in ogni caso a condizione che non risulti compromessa l'effettività EL diritto alla difesa (sentenza n.18 EL 2022). Per completezza si osserva, poi, che il ricorrente - rispetto alla rilevanza ELla dedotta questione di legittimità costituzionale nel caso di specie - non ha comunque indicato, in modo specifico, quale suo diritto difensivo sia stato concretamente violato e compromesso nel corso EL procedimento di appello, a causa ELla partecipazione a distanza al procedimento. 7. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali, ai sensi ELl'art.616 cod. proc. pen., nonché alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa in favore ELle parti civili nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili SA OM, LU OM, EN OM, OL EL, GE OM in proprio e quale tutore di ES OM, CA EL, tutte difese dall'avvocato MICHELE DI FRAIA, che liquida in complessivi euro 11.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 13 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore CA ZACCO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità EL ricorso. udito il difensore L'avv. DI FRAIA MI che conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alle note spese. L'avv. VIOL Vinicio conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4473 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 13/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato quella emessa (all'esito di giudizio abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Napoli in data 27 novembre 2018, con la quale (per quanto di interesse in questa sede) US LA DA era stato riconosciuto colpevole EL ELitto di concorso in omicidio premeditato (aggravato ex art.7 1.203/91) in danno di TR TT ed era stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione con la diminuente EL rito. 1.1. L'imputazione a carico di US LA DA riguardava il ELitto di cui agli artt.110,575, 577 comma 1 nn.3 e 4, in relazione all'art.61, n.1, 4 cod. pen. ed art. 7 1.203/91, perché agendo in concorso con OR EL (che non aveva proposto appello) e con altri soggetti non identificati: OR EL, quale mandante, e US LA DA, quale esecutore materiale, cagionavano la morte di TR TT, attingendolo al corpo, con diversi colpi d'arma da fuoco esplosi con una pistola semiautomatica calibro 7,65. Con le aggravanti di avere commesso il fatto: con premeditazione, essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo fra l'ideazione e l'esecuzione EL ELitto, concretatasi nella predisposizione di messi idonei a porre in essere l'agguato quando fosse stata segnalata la presenza ELla vittima;
per motivi abietti in quanto eseguito nell'ambito ELla faida tra i clan camorristici 'Piccolo-Letizia' e 'EL' di CI per la supremazia nella gestione di attività illecite, in particolare TR TT, quale assessore EL Comune di CI, favoriva gli interesse economici EL clan 'Piccolo'; per agevolare l'organizzazione camorristica clan 'EL' di CI. In CI il 21 novembre 1992; con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. 1.2. La Corte territoriale ha respinto l'appello proposto da US LA DA osservando che la sentenza di primo grado aveva fatto buon governo ELle risultanze processuali rappresentate dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia che avevano individuato la causale ELl'omicidio nella volontà di OR EL di uccidere l'uomo politico che intralciava i suoi affari e che, a suo dire, agevolava quelli EL clan camorristico contrapposto;
tali dichiarazioni, inoltre, erano risultate convergenti anche rispetto agli autori ELl'omicidio, alle dinamiche EL fatto nelle sue linee essenziali ed avevano trovato svariati riscontri. 1.3.In particolare, la Corte di appello ha ritenuto più significativo, sotto vari profili, l'apporto collaborativo fornito a OR EL, il quale rivestendo un ruolo apicale all'interno ELl'omonimo clan aveva un patrimonio conoscitivo ampio e qualificato;
inoltre, il suo apporto è stato considerato decisivo in quanto intervenuto quando il procedimento era stato archiviato e, quindi, anche la posizione EL EL non era oggetto di indagini. Quanto alla credibilità EL predetto collaboratore, la Corte territoriale ha osservato, tra l'altro, che la sua affidabilità non era pregiudicata dall'avvenuta revoca EL programma di protezione rispetto a dichiarazioni intrinsecamente ed estrinsecamente genuine, logicamente consequenziali, dettagliate e fornite di validi riscontri;
inoltre, il EL aveva mantenuto ferma la propria ammissione di responsabilità. Con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore NO TO, la Corte di appello ha osservato che - sebbene non costituiscono fonte riscontrante l'accusa verso US LA DA - esse valgono sicuramente a rafforzare l'intrinseca credibilità EL EL. Rispetto a US QU (capo ELl'omonimo clan) è stato evidenziato che il predetto era stato messo a conoscenza proprio dal LA DA (noto anche come PE 'o cinese ed affiliato al suo clan) ELl'incarico omicida che il EL intendeva conferirgli ed al quale non aveva ancora dato risposta dovendo avere prima il consenso EL suo capo (vale a dire EL QU), evidentemente poiconcesso. Con riguardo a tale circostanza, quindi, la testimonianza EL QU costituisce fonte diretta;
lo stesso collaboratore aveva poi precisato che, nel 1993 (dopo la sua scarcerazione), aveva riparlato ELla vicenda con il LA DA il quale gli aveva riferito di avere utilizzato, nell'occasione, una pistola fornitagli dallo stesso EL. Con riguardo alle dichiarazioni di RT Di LL (cognato di US QU) la Corte di assise di appello ha osservato che si tratta di fonte diretta in quanto egli aveva partecipato alle riunioni nelle quali il EL aveva rappresentato che doveva essere ucciso il TT e che, in un primo momento, era stato deciso che anche il Di LL avrebbe dovuto prendere parte all'agguato, ma che poi egli si era rifiutato quando aveva saputo che la vittima era un politico locale. Lo stesso collaboratore aveva poi riferito - per avervi assistito direttamente - di avere visto il LA DA allontanarsi a bordo di una auto moELlo Y10, armato assieme al gruppo di fuoco, e che qualche giorno dopo gli aveva confessato la propria partecipazione all'omicidio EL TT. Quanto poi alla giustificazione ELla mancata indicazione, da parte EL Di LL, EL LA DA come uno dei responsabili ELl'omicidio essa è stata ritenuta fondata sulla volontà da parte EL propalante di proteggere i propri familiari da eventuali vendette ad opera ELl'imputato. Infine, la Corte territoriale ha respinto il motivo subordinato di gravame con il quale l'imputato aveva chiesto il riconoscimento ELla continuazione tra i fatti oggetto EL presente procedimento e quelli di cui alla sentenza in data 26 marzo 3 2007 ELla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere (irrevocabile il 27 marzo 2008), relativa all'omicidio di SE Di OR commesso il 28 marzo 1993 a Sessa Aurunca, escludendo che le due vicende (seppure cronologicamente vicine) fossero espressione EL medesimo disegno criminoso essendo, invece, maturate in contesti differenti e per causali profondamente diverse tra loro. 2. Avverso la predetta sentenza US LA DA, per mezzo degli avv.ti Vinicio Viol e EN Alesci, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Nel contempo solletApuestione di legittimità costituzionale ELl'art.146- gle7 bis, comma 1 e 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 comma 2, 27 comma 2, 111 comma 2 e 4, 117, comma 1, Cost. in relazione all'art.6, § 1 e 3 CEDU, nella parte in cui non prevede che anche i detenuti in regime ex art.41-bis Ord. pen. (come il LA DA) seguano il processo a distanza solo a seguito di un decreto motivato EL giudice. 2.2. Con il primo dei motivi denuncia, ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riferimento ai criteri di apprezzamento ELla prova di cui all'art.192, comma 2, cod. proc. pen. rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OR EL, NO TO, MI NC e MI CH. Egli osserva che la chiamata in correità operata dal EL, oltre ad essere stata indebolita in termini di credibilità dalla perdita di memoria conseguente la revoca EL programma di protezione nei suoi confronti, sarebbe rimasta comunque sprovvista dei necessari riscontri esterni necessari per l'attribuzione EL rango di prova alla suddetta chiamata. Inoltre, per quanto riguarda NO TO, si sarebbe di fronte alla circolarità ELla prova atteso che la sua fonte è lo stesso EL;
il NC non offrirebbe riscontri individualizzanti poiché ha indicato quali esecutori materiali persone diverse rispetto al ricorrente, mentre le dichiarazioni ELlo CH costituirebbero soltanto ELle ipotesi non avendo egli partecipato alla ideazione ELl'omicidio per cui si procede. 2.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi ELl'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione degli elementi a discarico ELl'imputato e violazione EL principio 'al di là di ogni ragionevole dubbio' di cui agli artt.546, comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alle dichiarazioni EL QU e EL Di LL, che sono gli unici ad avere riferito circostanze apprese direttamente dal LA DA. In particolare, le dichiarazioni EL QU non supererebbero il 4 principio EL 'ragionevole dubbio' poiché è altamente probabile che egli, all'epoca, fosse detenuto e, quindi, non in grado di raccogliere le confidenze EL ricorrente. Le dichiarazioni EL Di LL, invece, costituirebbero un tentativo di manipolazione al fine di meglio distribuire le responsabilità all'interno EL clan. 2.4. Con il terzo motivo deduce, ai sensi ELl'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione ELla legge penale ed il vizio di motivazione con riferimento all'istituto ELla continuazione di cui all'art.81 cod. pen.; al riguardo osserva che l'omicidio EL Di OR - al momento ELl'uccisione EL TT - era stato già ELiberato e che doveva soltanto decidere quando eseguirlo e che, pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento ELla prova sul punto. 3. Infine, alla udienza di discussione le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento ELla prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame ELl'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice EL merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati;
dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica ELle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. 2.1.Invero il vizio di travisamento ELla prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento ELla prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure ELla difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti ELla sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez. V, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro ELla non corrispondenza ELle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al 5 compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez. II, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018). 2.2.Ciò posto si rileva che il ricorrente, con l'impugnazione, tende in realtà ad una diversa valutazione EL materiale probatorio (segnatamente quello rappresentato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), operazione che, come noto, non è ammessa in sede di legittimità. 3. Anzitutto, con riferimento alla valutazione EL narrato dei collaboratori, va ricordato l'insegnamento ELle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 20804 EL 29/11/2012, LI e altri, Rv. 255145), secondo il quale la sequenza - consistente nel triplice vaglio ELla credibilità soggettiva EL dichiarante, ELl'affidabilità intrinseca e consistenza ELla narrazione e dei riscontri esterni individualizzanti- "non deve essere - per così dire - rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva EL dichiarante e l'attendibilità oggettiva EL suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente... In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità EL narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti". 3.1. Premesso quanto sopra, si rileva che - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - la Corte di appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili i sopra indicati propalanti, CL senza incorrere nel lamentato travisamento ELla prova. 3.2 Invero, la Corte distrettuale ha condiviso, in modo coerente e rispettoso dei principi giurisprudenziali sopra indicati, il ragionamento svolto dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alla credibilità di quanto riferito, in particolare, dal EL, dal Di LL e dal QU. Infatti, nella sentenza impugnata, si osserva che il EL ha fornito dichiarazioni auto ed etero accusatorie ritenute credibili in quanto provenienti da soggetto che rivestiva una posizione di rilievo all'interno EL clan e perché le stesse sono state effettuate allorquando il procedimento si trovava nella fase ELl'archiviazione, non essendo stato possibile risalire agli autori nell'immediatezza EL ELitto. Inoltre, egli aveva spiegato le ragioni in base alle quali aveva deciso l'eliminazione ELla vittima nei confronti EL quale aveva vari motivi di risentimento (di carattere economico scaturenti dal fatto che il TT, quale assessore ai lavori pubblici EL comune di CI, avrebbe favorito il clan Piccolo rispetto alle assegnazioni ELle cooperative edilizie e di carattere personale per il mancato interessamento da parte EL TT al trasferimento EL EL dal carcere di Pianosa). Con riguardo alla credibilità EL predetto collaboratore, la Corte territoriale ha argomentato, sempre in modo congruo e non contraddittorio, che l'avvenuta revoca EL programma di protezione non poteva pregiudicare in modo irrimediabile la sua attendibilità, tenuto conto ELla genuinità intrinseca ed estrinseca ELle sue dichiarazioni che hanno trovato vari riscontri e che comunque la mancata conoscenza di tutti i dettagli ELla esecuzione ELl'agguato si spiegava con il fatto che , come mandante, era interessato principalmente ELl'esito finale e non aveva interesse a sapere altro anche per evitare, in tal modo, un suo ulteriore coinvolgimento. Rispetto alle dichiarazioni EL QU la Corte territoriale, sempre in modo coerente, ha evidenziato che le sue sono dichiarazioni dirette rispetto alle notizie fornitegli dall'odierno ricorrente (che intendeva ottenere la sua autorizzazione quale capo clan) rispetto all'agguato da eseguire su incarico EL EL;
inoltre, è stato evidenziato che dalla cartella biografica EL QU (acquisita alla udienza EL 14 marzo 2014) è risultato che egli era stato arrestato in data 10 ottobre 1992 e poi scarcerato il 6 novembre 1992 per poi essere riarrestato il 7 novembre 1992 ed essere scarcerato il 9 dicembre 1993; pertanto, la Corte territoriale, ha osservato, in modo non illogico, che non avendo il QU indicato la data esatta EL colloquio con il LA DA, esso può essere avvenuto prima ELl'omicidio per cui si procede (commesso il 21 novembre 1992) e prima ELl'arresto EL citato propalante, tenuto conto che l'agguato aveva richiesto un certo periodo di preparazione al fine ELla individuazione dei vari componenti EL gruppo di fuoco, ELla effettuazione dei sopralluoghi rispetto agli spostamenti ELla vittima e per l'acquisizione ELl'auto e ELl'arma usate dal commando. Anche rispetto alle dichiarazioni EL Di LL deve escludersi il lamentato travisamento ELla prova poiché è stato dato atto, sempre con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, che egli è una fonte diretta avendo partecipato alle riunioni nel corso ELle quali il EL aveva comunicato la sua intenzione di eliminare TR TT, e che il Di LL aveva dato propria disponibilità per poi ritirarla una volta saputo che la vittima non era un pregiudicato. Inoltre, nel corso ELla sua latitanza iniziata nel novembre 1992, egli era stato ospitato presso l'abitazione ELla madre ELl'odierno ricorrente, dalla quale aveva potuto vedere personalmente i vari preparativi EL gruppo di fuoco (composto dal LA DA e da AN e EN VE) ed aveva riferito che per l'agguato erano state usate una autovettura Y10 di colore rosso rubata ed una pistola calibro 7,65 utilizzate per l'agguato. La Corte distrettuale ha poi 7 ritenuto credibile, con ragionamento coerente, la giustificazione resa dal Di LL rispetto al fatto di non avere inizialmente accusato il LA DA per il fatto in questione a causa EL timore di rappresaglie nei confronti dei suoi famigliari ed in particolare EL fratello agente ELla polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Secondigliano. 3.3. La sentenza impugnata ha poi dato atto, sempre in modo congruo e non contraddittorio, dei riscontri oggettivi rispetto alle dichiarazioni dei citati collaboratori in ordine all'arma utilizzata, al luogo ELl'agguato avvenuto intorno alle ore 9.30 EL mattino nei pressi EL liceo di CI (dove la vittima si era recata ad incontrare il Sindaco che vi insegnava materie umanistiche) ed al fatto che all'epoca dei fatti il ricorrente, il EL ed il Di LA non fossero detenuti. 4. Orbene, a fronte di tali dati - EL tutto inequivoci - la tesi difensiva, sviluppata con i primi due motivi, circa la mancanza di prove sulla partecipazione ELl'imputato ai fatti appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa ELla decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 EL 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 EL 21.5.2008, Rv. 240763) . In sostanza il LA DA pretende di mettere in dubbio tale ricostruzione con una prospettazione alternativa che appare, più che altro, esplorativa e congetturale senza confrontarsi in modo specifico con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per ritenere attendibile quanto rappresentato dai collaboratori di giustizia sopra citati. In particolare, il ricorrente - quanto al EL - si limita a contestarne la veridicità sulla base ELla lamentata perdita di memoria a seguito ELla revoca EL programma di protezione, senza però tenere conto di quanto argomentato nella sentenza impugnata per confermarne la credibilità. Rispetto alla posizione EL QU, poi, il ricorrente omette di confrontarsi con l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale, sulla base ELla scheda biografica EL predetto collaboratore, egli era libero nel periodo antecedente l'omicidio per cui si procede e, in particolare, durante la fase preparatoria ELlo stesso, limitandosi invece a sostenere che probabilmente il QU era detenuto quando il LA DA gli avrebbe chiesto il consenso per fare parte EL gruppo di fuoco. Con riguardo al Di LL il ricorrente non tiene conto EL ragionamento, congruo e non illogico, sviluppato dalla Corte territoriale che ha ritenuto 8 giustificata l'iniziale mancata indicazione EL LA DA come uno degli autori ELl'omicidio per la paura di ritorsioni nei confronti dei proprio famigliari, e in particolare EL fratello agente ELla polizia penitenziaria, ben conosciuti dall'imputato. 5. Infondato risulta anche il terzo motivo di gravame considerato che la Corte di assise di appello, con motivazione adeguata e non illogica, ha escluso la continuazione tra i fatti oggetto EL presente procedimento e quelli relativi l'omicidio di SE Di OR commesso il 28 marzo 1993 in assenza di elementi sulla base dei quali ritenere che il LA DA, al momento ELla commissione ELl'omicidio EL TT, avesse già progettato - quanto meno nei suoi elementi essenziali - anche quello successivo, trattandosi di episodi EL tutto slegati tra loro e commessi in differenti contesti. In particolare, l'eliminazione EL Di OR è stata spiegata dalla Corte di assise di appello di Napoli, con la sentenza EL 26 marzo EL 2007, nella sua affiliazione al clan EL casalesi mentre quella EL TT deve individuarsi nel risentimento EL EL per le sopra indicate ragioni di carattere economico e personale. La decisione assunta sul punto dalla Corte territoriale risulta quindi corretta considerato che, osta al riconoscimento ELla continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione EL primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. 6. Infine, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale solleatptarlAdal ricorrente. Al riguardo si rileva che la disposizione normativa ELla cui legittimità si discute appare ragionevole e conforme ai principi costituzionali in materia considerato che essa consente, comunque, al detenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen. di partecipare al processo, sia pure in videoconferenza, con tutti i diritti riconosciuti in genere all'imputato compreso, tra l'altro, quello di rendere dichiarazioni spontanee in qualsiasi momento. Inoltre, è prevista la possibilità per il difensore di essere presente accanto all'imputato detenuto, affidando in tal caso ad un suo sostituto la presenza in aula, o, all'inverso, di rimanere nell'aula di udienza ELegando al sostituto il compito di stare accanto all'imputato. Risulta parimenti garantito a favore EL difensore o EL suo sostituto presenti nell'aula di udienza il diritto di 'consultarsi riservatamente' con l'imputato per mezzo di idonei strumenti tecnici. Deve, quindi, escludersi la violazione dei principi costituzionali e comunitari in materia essendo garantito all'imputato di essere presente all'udienza sia pure a distanza;
la previsione ELla partecipazione in videoconferenza appare ragionevole 9 in quanto legata alle particolare esigenze di sicurezza e di tutela ELl'ordinamento nel caso di procedimento riguardanti soggetti detenuti per reati di particolare gravità. D'altra parte la Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare, ad esempio, che il diritto alla libertà e segretezza ELle comunicazioni con il proprio difensore non è assoluto, ma soggetto a possibili bilanciamenti con altri interessi costituzionalmente garantiti, entro i limiti ELla ragionevolezza e ELla proporzionalità, e in ogni caso a condizione che non risulti compromessa l'effettività EL diritto alla difesa (sentenza n.18 EL 2022). Per completezza si osserva, poi, che il ricorrente - rispetto alla rilevanza ELla dedotta questione di legittimità costituzionale nel caso di specie - non ha comunque indicato, in modo specifico, quale suo diritto difensivo sia stato concretamente violato e compromesso nel corso EL procedimento di appello, a causa ELla partecipazione a distanza al procedimento. 7. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali, ai sensi ELl'art.616 cod. proc. pen., nonché alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa in favore ELle parti civili nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione ELle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili SA OM, LU OM, EN OM, OL EL, GE OM in proprio e quale tutore di ES OM, CA EL, tutte difese dall'avvocato MICHELE DI FRAIA, che liquida in complessivi euro 11.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 13 gennaio 2023.