Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7174 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
+ AULA "B" 71 74 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Vincenzo MILEO Consigliere R.G.N.23562/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron 16535 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. S E NT E NZA se ricorso proposto UD.10.04.2001 da I N A I L Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., prof. ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via IV 144, giusta procura speciale in calce alnovembre, n. 1 controricorso, - ricorrente 1765 1
contro
NG CO rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Magaraggia, del Foro di Bari, con il quale elett.te domicilia in Roma, via della Stazione di Monte Mario, n. 09, presso lo studio dell'avv. Alessandra Gullo, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 00071/99 del 07.07/17.09.1999, R.G. n. 00541/98, notificata il 15 ottobre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Antonimo Catania per l'Inail; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1891 del 04 dicembre 1997 20 gennaio 1998 il RE di Brindisi, rigettata l'eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda proposta da NC MA contro 1' INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (in appresso Inail), dichiarava il MA affetto da 2 q danno acustico permanente del otopatia da rumore con 1' Inail al pagamento della condannava29,47%, e decorrenza dalla domanda relativa rendita con giudiziale del 12 luglio 1990. In ordine all'eccezione di prescrizione il RE riteneva non decorso il termine di cui all'art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965, in quanto, in presenza di malattia non decorrere che tabellata, il termine non poteva non incostituzionalità dalla data della declaratoria di dell'art. 3, primo comma, del d.p.r. n. 1124 del 1965 citato. Il Tribunale di Brindisi rigettava l'appello spese del grado a carico dell'Istituto dell'Inail; appellante. Osservava il Tribunale: il consulente tecnico di ufficio aveva accertato che la ipoacusia, per i caratteri riscontrati, doveva ascriversi e ritenersi, con valutazione certa e sicura, e non meramente probabilistica, secondaria a traumatismo sonoro cronico;
doveva, pertanto, ritenersi provata la della patologia riscontrata, anatura professionale nulla rilevando che l'insorgenza della malattia, anche nel suo minimo indennizzabile, andava collocata in epoca antecedente a quella indicata in ricorso;
in epoca antecedente alla sentenza della Corte 2 3 Costituzionale n. 179 del 1988, vigendo il cd. sistema tabellare chiuso, al lavoratore era inibito prova sia carattere professionale di fornire la del malattie non tipiche о non contratte nell'esercizio incluse nelle tabelle, sia di lavorazioni professionale di malattie, che, pur dell'eziologia comprese nelle tabelle, si fossero manifestate oltre il termine di indennizzabilità previsto nelle tabelle medesime;
operando un sistema così rigoroso di limitazioni e preclusioni, l'esercizio del diritto da parte dell'assicurato non era, quindi, subordinato a circostanze di fatto od a particolari situazioni f essere rimosse, ma alla suaostative, che potevano esclusione in radice;
solo con l'intervento della Corte Costituzionale e la introduzione del sistema misto delle malattie professionali, in luogo di quello cd. chiuso, l'assicurato aveva acquisito nuovi diritti da far valere;
e dunque, solo dalla pronuncia costituzionale poteva farsi decorrere il termine di prescrizione. L' Inail propone avversO la predetta sentenza ricorso per cassazione affidato ad unico motivo di censura. Il MA si è costituito con controricorso. Motivi della decisione 4 Con l'unico motivo di ricorso l'Inail denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. e di tutti i principi in materia di prescrizione, 112 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli artt. 3 e 66 medesimo d.p.r. e dei principi posti con la sentenza della Corte Costituzionale 10/18 febbraio 1988, n. 179, 23 e segg. e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione all'art. 136 della Costituzione, dei principi interpretativi in materia di efficacia retroattiva delle pronunzie di omessa motivazione, il tutto in incostituzionalità, nonché 3 e 5, c.p.c.: la dichiarazione relazione all'art. 360, nn. successiva del vizio di illegittimità costituzionale della norma era irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione;
era pacifico che tale vizio costituiva mero ostacolo di fatto e non impedimento legale all'esercizio del diritto;
l'efficacia retroattiva della pronunce della Corte Costituzionale costituiva il necessario impulso per l'attivazione del suo intervento;
premesso che la motivazione del rigetto della eccezione proposta dall'Inail nel caso di specie costituiva implicito accertamento che senza l'intervento della Corte Costituzionale il diritto del MA era prescritto, il Tribunale, con la decisione impugnata, si era posto in evidente e immotivato contrasto con i principi sopra enunciati. Il ricorso è fondato. a 5 La statuizione del Tribunale non é corretta e si discosta dai consolidati principi di diritto, affermati da questa Corte, secondo cui, ai sensi dell'art. 112, primo comma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, quale risultante a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 116 del 1969 e n. 31 del 1991, il termine triennale di prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale inizia a decorrere dalla data della manifestazione della malattia quando il consolidamento del grado di inabilità nel minimo indennizzabile (undici per cento) sia stato raggiunto prima di tale manifestazione (nella specie, avvenuta nel 1980) (cfr. per tutte: Cass. n. 3739/95, V. anche Cass. n. 8247/94). A nulla rilevando come sostenuto dal giudice di merito - che l'assicurato poteva esercitare il proprio diritto soltanto dopo la sentenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale, che ha esteso la tutela assicurativa alle malattie professionali diverse da quelle comprese nelle apposite tabelle (e causate dalle lavorazioni e dagli agenti patogeni ivi indicati), essendogli, in precedenza, domanda destinata al rigetto, impedita la proposizione della presupposti normativamente allora per la mancanza dei h stabiliti. 6 con quanto più volte affermato dalla In linea é da osservare che il diritto al giurisprudenza, riconoscimento della malattia professionale (non tabellata) é soggetto a prescrizione, computandosi il tempo trascorso anche prima della pronuncia di illegittimità costituzionale costituzionalmente in quanto, come é noto, la norma illegittima non costituisce un impedimento all'esercizio del diritto, ma un ostacolo di mero fatto (Cass. S.U. n. 1568/70; Cass. n. 2984/77; n. 3111/79; n. 4443/83; n. 2714/84; n. 1224/92; Cass. S.U. n. 6491/96, in motivazione), il che non impedisce al titolare di agire per l'integrale soddisfazione del suo credito. Ed allora, essendo decorso il termine in questione, la accoglimento, e la sentenza va censura in esame merita cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, questo Collegio, senza rinvio e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 584 c.p.c., rigetta la domanda proposta da MA NC contro l' Inail con ricorso depositato il 12 luglio 1990. A norma dell'art. 152 disp. att. C. p. c. (vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 4, comma 2, del d. 1. 19 settembre 1992 n: 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438), non 7 ricorrendo nella specie l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria, nessuna pronunzia va adottata in ordine alle spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza La Cort e impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da MA NC contro l'Inail Istituto Nazionale - per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 10 aprile 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni apparella Giusep Dhille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D A , 0 S Oggi, 25 MAG. 2001oggi, 1 S O 3 L . 3 A L T T 5 , O R . B A IL CANCELLIERE A S ' I N E L D P L 3 S E A I 7 D T - N S I 8 - G S O 1 P O N 1 E M A I S D E I A E G A D , G O O E E R T T L T T N S I E I R A I S G E L E D L R E O D 8