Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2004, n. 20969
CASS
Sentenza 20 marzo 2004

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Il pericolo di fuga che legittima l'emissione di un provvedimento di fermo non può essere desunto dalla possibilità che l'indagato sia destinatario di un provvedimento di trasferimento da parte dell'autorità amministrativa straniera dalla quale questi dipende, atteso che sullo stesso l'interessato non ha la possibilità di incidere, a meno che non si ritenga che tale provvedimento possa essere emanato al fine specifico di determinare le condizioni della fuga. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza che non convalidava il fermo di un militare statunitense, disattendendo la tesi del ricorrente per la quale dipendendo la permanenza dell'indagato sul territorio nazionale dall'autorità militare straniera senza possibilità di controllo ed intervento da parte di quella nazionale ciò corrispondesse al pericolo di fuga previsto dal codice di rito)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2004, n. 20969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20969
    Data del deposito : 20 marzo 2004

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