Sentenza 20 marzo 2004
Massime • 1
Il pericolo di fuga che legittima l'emissione di un provvedimento di fermo non può essere desunto dalla possibilità che l'indagato sia destinatario di un provvedimento di trasferimento da parte dell'autorità amministrativa straniera dalla quale questi dipende, atteso che sullo stesso l'interessato non ha la possibilità di incidere, a meno che non si ritenga che tale provvedimento possa essere emanato al fine specifico di determinare le condizioni della fuga. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza che non convalidava il fermo di un militare statunitense, disattendendo la tesi del ricorrente per la quale dipendendo la permanenza dell'indagato sul territorio nazionale dall'autorità militare straniera senza possibilità di controllo ed intervento da parte di quella nazionale ciò corrispondesse al pericolo di fuga previsto dal codice di rito)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2004, n. 20969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20969 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/03/2004
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1499
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 019644/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di PORDENONE;
nei confronti di:
1) LL CH ER N. IL 26/04/1979;
avverso ORDINANZA del 15/04/2003 GIP TRIBUNALE di PORDENONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone ricorre contro l'ordinanza in data 15.4.2003 del GIP presso il tribunale di Pordenone che non ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria disposto nei confronti di AD ER IL per i reati di cui agli artt. 423 e 635 cpv. c.p., ritenendo che mancasse per la convalida il presupposto del pericolo di fuga, alla quale il prevenuto non aveva alcun interesse, poiché si trattava di militare statunitense in servizio presso la base di Aviano, che aveva ammesso il fatto sia alla polizia giudiziaria italiana sia alle autorità militari del suo Paese.
Sostiene al contrario il ricorrente che, a causa del particolare status di cui godono i militari statunitensi in servizio presso la base di Aviano, la permanenza del prevenuto sul territorio nazionale (e l'uscita dallo stesso) dipende esclusivamente dalla volontà dell'autorità statunitense senza alcuna possibilità di controllo ed intervento da parte di quella italiana, il che corrisponde al pericolo di fuga previsto dal codice, che non deve necessariamente essere riferito alla volontà del soggetto, ma a qualsiasi circostanza che ne renda possibile la sottrazione alla giustizia. Il ricorso non può essere accolto. Il pericolo di fuga che legittima l'emissione di un provvedimento di fermo non può essere desunto dalla possibilità che l'indagato sia destinatario di un provvedimento di trasferimento da parte dell'autorità amministrativa straniera dalla quale dipende, provvedimento sul quale ne' l'autorità italiana, ne' lo stesso interessato ha la possibilità dì incidere in alcun modo, a meno di non ritenere che tale provvedimento possa essere emanato al fine specifico di determinare le condizioni della fuga. Nessun elemento di fatto legittima tale interpretazione, mentre essa non è consentita in linea generale dal reciproco affidamento che costituisce il presupposto per l'applicazione degli accordi internazionali. L'interpretazione proposta dal Pubblico Ministero ricorrente postula che il fermato subisca una limitazione della libertà in relazione ad eventualità previste da trattati la cui interpretazione, più o meno favorevole ai singoli individui è, in ogni caso, problema che riguarda i governi dei due Paesi, mentre il concetto di fuga implica una deliberata decisione del singolo di sottrarsi agli accertamenti del giudice italiano.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004