Sentenza 26 febbraio 2015
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 377, terzo comma, cod. pen., qualsiasi condotta minacciosa posta in essere al fine - non raggiunto - di far commettere al soggetto passivo uno dei reati indicati nel primo comma del predetto art. 377 (false dichiarazioni al pubblico ministero o al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione), indipendentemente dalla gravità della minaccia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna nei confronti di imputata la quale aveva rivolto la frase "Pensa a dopo" al soggetto passivo che si accingeva a deporre come testimone in un procedimento a carico del fratello della stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2015, n. 14862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14862 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 26/02/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI O. - rel. Consigliere - N. 324
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 40881/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU TI, n. Cerva (Cz) 6.6.1950;
avverso la sentenza n. 117/2012 Corte d'Appello di Milano del 12/03/2013;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
sentito il PM in persona del sostituto PG, Dott. GERACI V., che ha concluso per l'inammissibilità;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, Dott. VILLONI Orlando;
udito il difensore della ricorrente, avv. CHIARI Roberto in sostituzione dell'avv. PERILLO Marcello, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano ha confermato quella emessa dal Tribunale di Lecco in data 04/10/2012 con la quale IN TI era stata dichiarata responsabile del reato di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p., comma 3), così diversamente qualificato il fatto originariamente contestatole di minaccia per commettere un reato (art. 611 c.p.) e condannata alla pena di un anno di reclusione;
la condotta attiene alla pronunzia all'indirizzo del teste GR IN, che si accingeva a deporre in procedimento a carico del fratello dell'imputata, IN GE, della frase "pensa a dopo".
Confermando le valutazioni del primo giudice, la Corte territoriale ha respinto l'appello basato sui seguenti argomenti: che difettasse la prova in ordine alla commissione del reato, posto che nessuno dei testimoni l'aveva sentita profferire la frase incriminata e che altre persone, presenti in loco, potevano averla pronunziarla;
che difettasse l'elemento psicologico del reato, per avere l'appellante ignorato lo stato del procedimento e le ragioni per cui il teste era stato chiamato a deporre;
che la pena inflitta in primo grado risultasse eccessiva.
I giudici d'appello hanno, per contro, statuito che l'assenza di altre figure femminili in prossimità del testimone e la reazione avuta da costui all'udire la frase intimidatoria, unitamente alla circostanza che la sua deposizione - poi regolarmente svoltasi - riguardava un incidente probatorio riferito a procedimento nei confronti di IN GE, costituissero elementi decisivi per attribuire all'imputata la condotta contestata, riqualificata nei termini sopra descritti.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la IN, che deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento alla ricostruzione degli eventi accolta dai giudici d'appello ed in contrasto con le risultanze dibattimentali;
erroneità della valutazione in ordine alla riferibilità dell'incidente probatorio in via esclusiva al IN GE;
mancata considerazione della tesi difensiva secondo cui ad integrare il reato è necessaria la serietà della minaccia, come tale idonea a cagionare uno stato di coazione psicologica nella vittima, laddove il testimone, mostrando la sua tempra, aveva dapprima incrociato lo sguardo con quello della ricorrente e successivamente reso ampia deposizione a carico del fratello GE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
2. La prima delle doglianze formulate dalla ricorrente attiene, infatti, dichiaratamente al merito del giudizio, posto che ad essere contestata è la stessa ricostruzione in fatto della vicenda operata dalla Corte territoriale, in asserito contestato con le risultanze dibattimentali;
ne' si deduce travisamento della prova o meglio del dato probatorio, propugnandosi semplicemente una diversa valutazione delle risultanze dibattimentali.
Si è, pertanto ed all'evidenza, nel recinto dei motivi non consentiti in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3. Ininfluente è, invece, la deduzione che l'incombente probatorio cui il teste GR doveva prendere parte riguardasse non solo il fratello GE ma anche una terza persona;
la circostanza non inficia, infatti, la fondatezza del rilievo dell'esistenza di una chiara connessione tra presenza della ricorrente tra gli astanti ed arrivo del testimone per rendere deposizione, visto l'interesse della prima all'andamento dell'incidente probatorio almeno per la parte riguardante il congiunto.
4. Palesemente infondata è, infine, la tesi secondo cui per integrare il reato di cui all'art. 377 c.p., comma 3, occorrerebbe una minaccia seria o grave, come tale idonea a cagionare uno stato di coazione psicologica nella vittima.
Essa postula, infatti, una connotazione dell'elemento costitutivo "minaccia" non prevista dalla legge, atteso che quello di cui all'art. 377 c.p. è reato di pericolo per la cui esistenza è sufficiente l'esercizio di violenza fisica o la formulazione di una minaccia a prescindere dal grado d'intensità della prima e della gravità della seconda reato che si consuma del resto "qualora il fine non sia conseguito", sintomo significativo del carattere generalmente non invincibile delle condotte violente o minacciose. Ove, invece, il fine venga conseguito, la condotta integrerà i reati di cui agli artt. 371 bis (false dichiarazioni al PM), 371 ter (false dichiarazioni al difensore), art. 372 (falsa testimonianza) e art. 373 (falsa perizia o interpretazione), poiché solo formalmente imputabili ai soggetti desti-natari delle citate condotte illecite.
5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2015