Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
Non è ostativa all'ammissione all'oblazione la sottoposizione di opere abusive a sequestro preventivo, poiché il contravventore può comunque attivarsi, al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, chiedendo le autorizzazioni mancanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2012, n. 9205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9205 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 08/02/2012
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 373
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 44837/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI BRINDISI;
nei confronti di:
1) RR AR DE EV N. IL 23/06/1956 C/;
2) BA OR N. IL 07/09/1964 C/;
3) RI TE JO N. IL 02/05/1967 C/;
4) TT ID ES N. IL 03/07/1956 C;
avverso la sentenza n. 556/2009 TRIBUNALE di BRINDISI, del 02/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per qualificata come ordinanza la sentenza della C.A. A. s.r. le sentenza impugnate;
udito il difensore avv. Bongiorno Giulia di Roma.
OSSERVA
1. Il tribunale di IN, in data 2/10/2009, ai sensi degli artt.129 e 531 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di BA OR, AN IQ, ID OM, IC TE in ordine al reato di cui all'art. 1161 c.n., essendo il reato estinto per intervenuta oblazione.
1.1 Agli imputati era stato contestato di avere, in unione e concorso tra loro, nella qualità il primo di presidente del consiglio di amministrazione di IN LMC e gli altri nella qualità dei consiglieri di amministrazione della medesima società, il OM in quella di amministratore delegato della IN di LMC sino a gennaio al 16 gennaio 2006, occupato in forza di un'autorizzazione illecitamente ottenuta, e quindi arbitrariamente, uno spazio del demanio e delle zone portuali della navigazione interna siti in località Capo Bianco nel porto esterno di IN e per avere ivi fatto innovazioni non lecitamente autorizzate. In IN sino al 12 febbraio 2007.
1.2 Avverso tale sentenza ha proposto appello il procuratore della Repubblica di IN contestualmente impugnando anche l'ordinanza con la quale il medesimo tribunale in data 4/11/2009 aveva ammesso gli imputati al beneficio dell'oblazione. Nei motivi di appello si eccepisce la violazione dell'art. 162 bis, commi 3 e 4 e dell'art.133 c.p.. Al riguardo si evidenzia che in primo luogo il tribunale avrebbe illogicamente ritenuto ammissibile la richiesta oblazione nonostante la permanenza delle conseguenze dannose e pericolose del reato eliminabili dal contravventore. Si fa rilevare in proposito che il tribunale non avrebbe anzitutto preso in considerazione tutti gli elementi illustrati per giustificare l'opposizione all'ammissione del beneficio e, segnatamente, la documentazione in cui la stessa società IN LN segnalava l'esistenza di situazione di pericolo concreta dovuta alla realizzazione illecita della colma;
che in ogni caso non possono ritenersi superabili gli elementi indicati con la considerazione spesa dal tribunale per ritenere non permanenti le conseguenze dannose o pericolose del reato ed, in particolare, che l'opera realizzata rientrava tra quelle previste dal piano regolatore del porto di IN.
Inoltre il tribunale non avrebbe considerato nella valutazione della permanenza delle conseguenze dannose e pericolose del reato che dalla realizzazione della colmata era derivata una situazione di concreto pericolo, anche per la navigazione, di cui era ben consapevole la società come si rileva da una nota a firma dell'Ing. Cosimo Maliardi tecnico di fiducia di IN LN, incaricato di monitorare l'erosione della cassa di colmata ad opera del moto marino.
Si contesta inoltre l'affermazione secondo cui le conseguenze dannose e pericolose non sarebbero state più eliminabili per la sopravvenienza del provvedimento di sequestro preventivo rilevandosi come i contravventori avrebbero potuto chiedere comunque di essere autorizzati a rimuovere l'opera abusiva.
Si fa rilevare che non può essere considerato in ogni caso altro soggetto la società avendo gli imputati agito per suo conto. Si contesta infine la valutazione del tribunale che nel verificare la gravità del fatto contestato avrebbe fatto leva esclusivamente sullo stato di incensuratezza degli imputati senza tenere conto degli altri elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. espressamente richiamati dalla Procura nell'opposizione essendosi nell'occasione tra l'altro evidenziati la gravità della situazione di pericolo anche per la navigazione, la reiterazione delle modalità illecite, la vastissima area demaniale interessata, l'intensità del dolo e della colpa e si sottolinea come l'interpretazione del tribunale contrasti apertamente con gli arresti di legittimità secondo i quali la gravità del fatto -ostativa all'oblazione - andrebbe motivata con riferimento anche all'art. 133 cod. pen., comma 2. 1.3 La corte di appello di Lecce, investita dell'appello, ha ritenuto che l'impugnazione dovesse essere qualificata come ricorso per cassazione in quanto la sentenza del tribunale doveva ritenersi emessa ai sensi dell'art. 469 c.p.p. e quindi era ricorribile unicamente in cassazione.
1.4 Nell'interesse di AN De VE IQ, TE HN IC, ID ME OM e di OR BA i difensori hanno presentato memoria difensiva tramite i rispettivi legali.
1.4.1 I primi tre contestano in particolare che l'atto convertito possieda i requisiti di forma e di sostanza ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta;
l'infondatezza dei rilievi sulla carenza di motivazione, in special modo in relazione alla gravità dei fatti;
l'insussitenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato condividendosi le motivazioni del tribunale sulla riconducibilità delle opere alle previsioni del piano regolatore portuale. Fanno rilevare inoltre che all'atto della richiesta di oblazione non svolgevano più alcun tipo di incarico in relazione al progetto del riclassificatore nel porto di IN;
l'insussistenza della gravità del fatto, che ritengono adeguatamente vagliata dal tribunale come dimostra l'esclusione del coimputato AS dall'ammissione al beneficio.
1.4.2 Anche il BA sottolinea per il tramite del difensore l'inammissibilità dell'impugnazione del PM e l'impossibilità per la corte di appello di convertire il mezzo d'impugnazione. Contesta inoltre la necessità di ulteriori cautele dopo il sequestro preventivo;
rimarca che un'opera prevista dal piano regolatore non può per definizione essere considerata fonte di pericolo per la navigazione e che mai l'accusa ha indicato elementi concreti al riguardo;
che in nessun caso l'imputato è più in condizione di rimuovere le conseguenze dannose paventate dalla Procura in quanto cessato dalla carica nel 2008. Quanto alla gravità del fatto sottolinea la marginalità del ruolo nella vicenda ed in ogni caso fa rilevare che tutte le censure mosse dalla Procura attengono al merito e non possono formare oggetto di esame in sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
Occorre anzitutto fare chiarezza sul mezzo di impugnazione. Al riguardo si appalesa utile ricostruire in premessa i passaggi procedurali.
2.1 In data 14.7.09 il tribunale di IN accoglieva la domanda di oblazione ai sensi dell'art. 162 bis c.p.p., ammettendo gli imputati (fatta eccezione per il AS) al pagamento della somma di Euro 258 ciascuno oltre al pagamento in solido delle spese processuali per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav.. Il Collegio disponeva altresì la separazione degli atti relativi alla procedura di oblazione dal procedimento principale nei confronti degli altri imputati per le diverse contestazioni, rinviando all'udienza del 2.10.09.
In tale udienza i PM insistevano per il rigetto della domanda di oblazione cui si erano anche in precedenza opposti ed il tribunale decideva ai sensi degli artt. 129 e 531 c.p.p., dichiarando il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. estinto per oblazione. Come detto in precedenza i PM hanno proposto appello, ma la corte di appello, ritenendo la sentenza emessa ai sensi dell'art. 469 c.p.p., ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per decidere sull'impugnazione.
2.2 Precisato subito che il provvedimento della corte di appello va qualificato in realtà come ordinanza, come esattamente rilevato anche dal PG in udienza, si rileva quanto segue.
Secondo l'orientamento espresso in passato in numerose decisioni di questa Corte, i giudici di appello avrebbero in realtà errato nel trasmettere gli atti in Cassazione. Si è sostenuto, infatti, al riguardo che la sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 c.p.p. è inappellabile, non per la fase in cui viene pronunciata, ma perché essa presuppone il consenso del pubblico ministero e dell'imputato. Ove tale consenso non risulti essere stato prestato, la sentenza deve ritenersi pronunciata a norma dell'art.129 c.p.p., con la conseguenza che avverso la stessa è proponibile l'appello. (Sez. 5, Ordinanza n. 6828 del 16/12/1998 Rv. 212346). Di conseguenza, essendo stata investita la Corte di Cassazione solo per effetto della decisione dei giudici di appello di convertire il mezzo di impugnazione, gli atti dovrebbero essere correttamente ritrasmessi a quel giudice.
All'indirizzo citato se ne oppone invero altro, fatto successivamente proprio dalle Sezioni Unite della Corte (SU n. 3027 del 19.12.2001, PG in proc. Angelucci) cui anche il Collegio ritiene di dovere aderire, secondo cui la sentenza predibattimentale di proscioglimento, anche se pronunciata in assenza dei presupposti indicati dall'art. 469 cod. proc. pen - accordo delle parti e estinzione del reato o improcedibilità dell'azione -, è sempre impugnabile soltanto con ricorso per cassazione in quanto deve essere formalmente considerata soggetta al regime descritto da tale disposizione, con la conseguenza, peraltro, che il suo annullamento, a norma dell'art. 623 cod. proc. pen., lett. d), comporta il rinvio al giudice di primo grado.
L'indirizzo di cui sopra postula all'evidenza che al giudice di appello non era data altra soluzione se non quella di rimettere gli atti alla Corte di Cassazione. E, dunque, alla corte di appello non sarebbe residuato alcun margine di valutazione sulla decisione di convertire il mezzo di impugnazione in quanto l'inammissibilità eventuale dell'impugnazione sarebbe stata comunque rilevabile ai sensi dell'art. 591 c.p.p. solo dal giudice ad quem. In questo senso non da adito a dubbi l'art. 568 c.p.p., u.c., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente".
2.3 Nè è possibile sostenere che nella specie la corte di appello avrebbe "modificato" e non "salvato" la reale volontà dei pubblici ministeri.
Va anzitutto rilevato, infatti, che l'atto di impugnazione all'evidenza rileva, come si dirà oltre, vere e proprie violazioni di legge rimarcando, in particolare, anche nell'incipit oltre che sotto il profilo sostanziale, l'errata applicazione dell'art. 162 bis c.p.p.. Peraltro occorre ricordare che, come già evidenziato in altre occasioni, il tema della conversione delle impugnazioni è stato affrontato in maniera approfondita e persuasiva dalle Sezioni Unite che con la sentenza n. 45371 del 2001, ric. Bonaventura hanno evidenziato che la disposizione dettata dall'art. 568 c.p.p., comma 5, è regola innovativa destinata a superare - in presenza di una chiara volontà di impugnazione - le incertezze interpretative manifestatesi sotto il vigore del codice del 1930 ed in particolare a porre fine alle discussioni sulla necessità di indagine in ordine alla "reale volontà" della parte impugnante ed ai riflessi pregiudizievoli che derivano all'ammissibilità dell'impugnazione dalla deliberata scelta di un mezzo non consentito dalla legge.
3. Ciò posto, il ricorso deve essere ritenuto certamente fondato. Appare innegabile, infatti, che nella specie i PM abbiano posto almeno tre questioni rilevanti sotto il profilo della violazione di legge.
La prima attiene all'obbligo di motivazione ed ai limiti di esso per il giudice che intenda disattendere il parere contrario del PM all'oblazione; la seconda al concetto di permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato e di gravità del fatto di cui all'art. 162 bis cod. pen., commi 2 e 3 e la terza alla verifica della ostatività del sequestro preventivo alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Rimane poi l'evidenza di una "sentenza predibattimentale" emessa in aperto contrasto con il disposto dell'art. 469 c.p.p. che richiede l'accordo delle parti e su cui non vi è stata esplicita deduzione nei motivi di impugnazione in quanto evidentemente impostati nel convincimento supportato, come detto, da numerose decisioni della Corte che, mancando l'accordo del PM, la sentenza di estinzione del reato non potesse che ritenersi emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. 3.1 Ora venendo specificamente alle ragioni enunciate nel ricorso si deve rilevare quanto segue.
Non vi è dubbio che la domanda di oblazione possa essere accolta nonostante il parere contrario del P.M., prevedendo il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 141, che il P.M. esprima il suo parere, e non già che presti il consenso, come correttamente sottolineato dai difensori in udienza.
In caso di parere contrario all'accoglimento della domanda, il giudice è tenuto, tuttavia, ad indicare le ragioni per le quali ritiene non fondato tale parere (Sez. 4, n. 4708 del 08/03/1993 Rv. 194161). Egli dunque non può esimersi dal fornire dimostrazione di avere esaminato i rilievi del PM e dallo spiegare le ragioni per le quali ritiene di non annettere loro valenza decisiva. Nella specie il tribunale, nell'ammettere all'oblazione, ha motivato rilevando che per un verso la colmata di cemento rientrava tra le opere previste dal piano regolatore portuale approvato con D.M. 31 ottobre 1975, n. 375, il quale prevedeva appunto la colmata per futuro insediamento di attività industriali a carattere energetico, per altro verso rilevando che le opere non erano più eliminabili da parte degli imputati, non potendo essi svolgere un intervento diretto a rimuovere le conseguenze dannose derivate dalla propria condotta. Di contro, valorizza, invece, positivamente la situazione di completa incensuratezza dei contravventori.
3.2 Ciò posto hanno anzitutto ragione i PM a dolersi che tutti i rilievi in ordine alla insicurezza della colmata ed in particolare la nota dell'Ing. Maliardi non hanno ricevuto risposta. Si tratta di un profilo non secondario proprio perché è il legislatore a ritenere le conseguenze pericolose del reato ostative all'oblazione.
Nè le motivazioni del tribunale consentono di ritenere correttamente superato, sia pure implicitamente, il problema.
Come detto in precedenza il tribunale giustifica, infatti, l'ammissione all'oblazione con l'esistenza di una previsione del piano regolatore portuale e con l'ineliminabilità delle conseguenze da parte dei contravventori.
Ora richiamare la disposizione del piano regolatore portuale, oltre a creare confusione sul piano giuridico in quanto nella specie si contesta la mancanza di autorizzazioni lecite e non la possibilità astratta di ottenerle, non serve certamente a rispondere ai rilievi della Procura che denuncia la pericolosità in concreto dell'opera realizzata proprio per l'assenza dei necessari controlli. Sulla seconda affermazione occorre invece spendere alcune considerazioni.
Il legislatore ritiene ostative alla oblazione la permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal contravventore.
La procura fa rilevare nei motivi di impugnazione che i contravventori non si sono mai attivati per elidere tali conseguenze nemmeno prima di cessare dalle cariche sociali.
3.3 La questione riguarda dunque due momenti diversi.
3.3.1 Per quanto concerne la condotta antecedente alla dismissione dei ruoli nella società va immediatamente puntualizzato, che il sequestro preventivo dell'opera non può essere in alcun modo ritenuto ostativo alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato in quanto non impediva agli interessati di attivarsi per richiedere le autorizzazioni mancanti e, comunque, nel caso di interventi materiali, di richiedere l'autorizzazione all'AG procedente di intervenire sulla colmata per eliderne gli aspetti di pericolosità o di dannosità.
Legittimamente, quindi, la Procura ha sottolineato che in ogni caso il tribunale ha anche del tutto omesso di valutare l'atteggiamento dei contravventori prima di dismettere gli incarichi sociali.
3.3.2 Più delicato è l'aspetto concernente il momento successivo a quello della cessazione dalle cariche sociali.
La Procura ricorrente rileva al riguardo che, avendo gli imputati agito per conto della società, quest'ultima non può essere in alcun modo considerata come terzo rispetto all'onere di eliminazione delle conseguenze del reato.
Il Collegio, conformemente alla più avveduta dottrina, ritiene che l'eliminabilità delle conseguenze del reato debba essere valutata con specifico riferimento ai mezzi di cui dispone .il contravventore per poter intervenire e qualora questi non sia - in concreto - nelle condizioni di attivarsi ritiene elettivamente più opportuno non valutare a suo carico le conseguenze ineliminabili. Ciò non significa tuttavia che le conseguenze dannose o pericolose, pur se non eliminabili dal contravventore, non siano rilevanti nel giudizio di ammissione all'oblazione.
Il permanere di tali conseguenze ha diretta ricaduta, infatti, sulla valutazione della gravità del fatto anch'essa di per sè ostativa per l'ammissione all'oblazione.
La giurisprudenza di legittimità, come ricordato nell'atto di impugnazione, per la valutazione della gravità del fatto normalmente fa riferimento all'intero art. 133 cod. pen. che al comma 1 numero 2) espressamente richiama la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa del reato.
La valutazione del tribunale è pertanto errata sotto un duplice profilo: quello di non avere valutato le conseguenze del reato nella valutazione della gravità del fatto e di essersi limitato nella valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. a considerare solo quello dell'incensuratezza degli imputati.
3.3 Nè vale richiamare la circostanza che per uno degli altri imputati (AS) non vi è stata ammissione all'oblazione in quanto le conseguenze del reato devono essere valutate nei confronti di tutti coloro che sono stati chiamati a rispondere di esso. Una diversa interpretazione si pone in violazione prima ancora del dettato normativo con lo spirito stesso dell'istituto dell'oblazione condizionata che persegue all'evidenza anzitutto lo scopo di rimuovere gli effetti dannosi del reato.
4. Si impone allora l'annullamento della sentenza con rinvio al tribunale di IN affinché valuti nuovamente l'istanza di ammissione all'oblazione tenendo conto dei principi enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di IN.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2012