Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, e dunque anche con riguardo all'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con cui la Corte di appello, pur disponendo degli atti del processo, irritualmente trasmessi dal giudice ricusato, aveva dichiarato inammissibile l'istanza per mancanza della documentazione a sostegno, osservando che deve essere il ricusato e non il giudice adito a selezionare gli atti ritenuti rilevanti ai fini della decisione).
Commentario • 1
- 1. Dichiarazione di ricusazione: allegare la documentazione?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 agosto 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 21/10/2014
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1630
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 22149/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR LI GI N. IL 19/11/1948;
avverso l'ordinanza n. 58/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 05/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette le conclusioni del PG, per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO
1. OR LI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze, in data 5-2-2014, con la quale è stata dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice monocratico del Tribunale di Firenze, Bouschard Marco.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione,in quanto illegittimamente la Corte d'appello ha motivato la declaratoria di inammissibilità con il rilievo che alla dichiarazione di ricusazione non era stata allegata documentazione alcuna. La causa di ricusazione è infatti sorta e divenuta nota durante l'udienza e la dichiarazione di ricusazione è stata ritualmente formulata prima del termine dell'udienza stessa, con conseguente impossibilità di allegazione contestuale dei documenti. Il ricusante non ha poi avuto modo di allegare la documentazione nei tre giorni successivi all'udienza, poiché il giudice ha disposto l'immediata trasmissione di tutti gli atti processuali alla Corte d'appello. Ad ogni modo, quest'ultima, avendo a disposizione gli atti del processo, disponeva di tutti gli elementi per decidere, avendo anzi la possibilità di ravvisare ulteriori violazioni di legge da parte del giudice ricusato, oltre a quelle già rappresentate nella dichiarazione di ricusazione.
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.
2.1.Le censure formulate sono state ribadite e ulteriormente argomentate con memoria presentata il 15-10-2014.
3.Con requisitoria depositata il 7-7-2014, il P.G. presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, sebbene sia corretto l'asserto del ricorrente, secondo il quale irritualmente il giudice ricusato ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello. La presentazione della dichiarazione di ricusazione non comporta, infatti, l'automatica sospensione del procedimento ne' una limitazione dei poteri del giudice ricusato. Ne deriva che quest'ultimo può compiere non soltanto gli atti urgenti ma ogni altro atto processuale e pronunciare - o concorrere a pronunciare- qualsiasi provvedimento, esclusa la sentenza ( Cass. Sez. 2 , 11-12- 1990, De Tommasi, Rv. 186849). Ciò a meno che il giudice competente a decidere sulla ricusazione disponga la sospensione temporanea di ogni attività processuale ovvero la limitazione di quest'ultima al compimento dei soli atti urgenti, a norma dell'art 41 c.p.p., comma 2, (C. cost. 1-4-1993, n. 156, Giur. Cost. 1993, 1177). Non è dunque consentito al giudice ricusato, finché non ritiene di dover emettere sentenza, di sospendere, anche solo di fatto, l'attività processuale, ragion per cui il giudice, nel caso in disamina, a fronte della dichiarazione di ricusazione, avrebbe dovuto procedere oltre nel giudizio, senza trasmettere gli atti alla Corte d'appello. Quest'ultima avrebbe eventualmente potuto esercitare il potere di richiedere informazioni, ex art. 41 c.p.p., comma 3. 2.L'irrituale trasmissione degli atti alla Corte d'appello, da parte del giudice ricusato,non ha tuttavia inciso in alcun modo sul diritto - o sulla possibilità di fatto-dell'imputato di acquisire la documentazione da trasmettere al giudice superiore, a corredo della dichiarazione di ricusazione. Assume infatti il ricorrente che la causa di ricusazione sia sorta durante l'udienza. Tuttavia, tale asserto è smentito dalla -non contestata - sintesi dei motivi di ricusazione contenuta nel provvedimento impugnato, da cui si evince che la dichiarazione di ricusazione era stata proposta perché, secondo il OR, il giudice non aveva adempiuto all'obbligo di inviare alla Procura della Repubblica "apposita denuncia scritta" in ordine ad alcune ipotesi di reato, asseritamente emerse da pronunce giudiziali irrevocabili, prodotte agli atti del procedimento penale in corso a suo carico;
non aveva provveduto su tre richieste avanzate ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; aveva disatteso "le istanze difensive di impedimento del difensore o di sua sostituzione con altro di fiducia", nonché l'istanza di disporre il rinvio chiesto dal difensore d'ufficio e il rinvio chiesto per impedimento degli imputati;
aveva leso il diritto di difesa di OR DA, figlia del ricorrente nonché coimputata nel medesimo procedimento, per omessa notifica della celebrazione "delle ultime udienze". Trattasi pertanto di una pluralità di ragioni insorte lungo tutto l'arco del processo pendente a carico del OR e non nell'udienza in cui l'imputato ha proposto la dichiarazione di ricusazione. Ne deriva che il ricorrente ha avuto la più ampia possibilità di preparare la documentazione inerente alle ragioni della ricusazione, da presentare a corredo della relativa dichiarazione. È pertanto irrilevante che il giudice, a fronte della presentazione della dichiarazione di ricusazione, abbia disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello, perché ciò non ha esplicato alcuna influenza in merito alla possibilità, da parte del ricusante, di disporre della documentazione necessaria, afferente a provvedimenti o determinazioni del giudice già intervenuti in pregresso. Correttamente pertanto la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione, per mancanza della documentazione a sostegno di essa. Nè d'altronde ha pregio l'obiezione secondo la quale la Corte d'appello disponeva comunque di tale documentazione, proprio perché trasmessagli, sia pure irritualmente, dal giudice ricusato. La dichiarazione di ricusazione ha infatti carattere rigorosamente formale, per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione e dunque anche all'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti dal proponente (Cass., Sez 1, 20-11-1996, De Persis, Rv. 206345). La ratio di tale architettura concettuale si comprende, d'altronde, agevolmente, ove si consideri la rigida perimetrazione dell'oggetto del giudizio di fronte alla Corte d'appello, che è investita esclusivamente della cognizione delle ragioni addotte dal ricusante, con conseguente espunzione dall'ambito del giudizio di ogni altra risultanza, estranea all'area della tematica devolutale. Non può pertanto che essere il ricorrente a selezionare e sottoporre alla corte d'appello gli atti ritenuti rilevanti, nella prospettazione da lui delineata, ai fini della ricusazione, senza che di ciò possa farsi carico il giudice competente a decidere.
3. Correttamente poi il giudice a quo ha ritenuto preclusa la possibilità di attivare lo strumento previsto dall'art. 41, comma 3, che consente alla corte d'appello di richiedere informazioni, essendo il relativo potere circoscritto all'ipotesi in cui il giudice competente a decidere abbia positivamente delibato l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione e sia pertanto transitato alla fase dell'esame del merito (Cass., Sez 6, n. 39902 del 10-10-2008, Rv. 241485).
Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 21 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2015