Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 4856
CASS
Sentenza 21 ottobre 2014

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Massime1

La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, e dunque anche con riguardo all'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con cui la Corte di appello, pur disponendo degli atti del processo, irritualmente trasmessi dal giudice ricusato, aveva dichiarato inammissibile l'istanza per mancanza della documentazione a sostegno, osservando che deve essere il ricusato e non il giudice adito a selezionare gli atti ritenuti rilevanti ai fini della decisione).

Commentario1

  • 1Dichiarazione di ricusazione: allegare la documentazione?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 agosto 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 4856
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4856
Data del deposito : 21 ottobre 2014

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