Sentenza 19 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di disciplina degli alimenti, anche il soggetto che svolge mere mansioni di autista risponde del reato di (art. 5 L. 30 aprile 1962, n. 283), detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, in quanto, atteso che destinatari delle disposizioni di cui alla citata legge n. 283 sono tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato dei prodotti destinati al consumo, sullo stesso grava l'onere di assicurare le condizioni di conservazione degli alimenti durante il trasporto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2006, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 19/10/2006
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1650
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 2980/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AR, n. ad Alessandria il 21/10/1960;
avverso la sentenza 6.10.2004 del Tribunale di Alba, Sezione Distaccata di Bra;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. MELONI Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Alba - Sezione distaccata di Bra, con sentenza del 6.10.2004, affermava la responsabilità penale di LO LO in ordine al reato di cui:
- alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), per avere, nella qualità di autista dipendente della "Cooperativa Alimentaristi Associati Artigiani 3", eseguito il trasporto di prodotti alimentari deperibili destinati alla vendita (pasta brisè, mozzarelle e crema di yogurt) in cattivo stato di conservazione poiché trasportati con autocarro non refrigerato a temperature ben più elevate di quelle in cui detti prodotti dovevano conservarsi - acc. in Carmagnola, l'11.6.2003;
e, riconosciute circostanze attenuasti generiche, lo condannava alla pena di Euro 300,00 di ammenda, concedendo il beneficio della non- menzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del LO, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio della motivazione - ha eccepito;
- la non riferibilrtà del fatto all'imputato, in quanto quegli svolgeva mere mansioni di autista, chiamato a svolgere la sola attività di trasporto, sicché non era tenuto al "controllo sull'esecuzione del carico", spettando questo, secondo un preciso organigramma aziendale, al "responsabile della logistica", al "responsabile del settore fresco", al "responsabile spedizione merci" e ad alcuni "addetti al controllo uscita merci";
- la impossibilità di configurare come "negligente" il comportamento dell'imputato, consistito nell'avere omesso di controllare il carico affidatogli per la distribuzione all'acquirente, proprio perché detto controllo non rientrava tra te mansioni affidategli (in quanto attribuito ad altri) e, quindi, non costituiva "azione doverosa";
- vizio di motivazione circa la sussistenza del reato, atteso che la valutazione legale di pericolosrtà del prodotto deve essere fatta in riferimento allo stato effettivo di esso e non alle modalità di conservazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. L'obbligo di osservare la disciplina prevista dalla L. n. 283 del 1962 incombe anche al mero trasportatore, atteso che l'onere di assicurare le condizioni di conservazione degli alimenti, al fine di tutela della salute pubblica, sussiste in tutte la fasi di distribuzione degli stessi.
Destinatari delle disposizioni della L. n. 283 del 1962, art. 5, pertanto, sono tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie.
In proposito, deve ribadirsi l'orientamento già espresso da questa Corte Suprema secondo il quale il concetto di "destinazione per la vendita", enunciato dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, in tema di frodi alimentari, non consiste soltanto nel possesso di prodotti destinati immediatamente alla vendita, bensì anche nel possesso di prodotti da vendersi successivamente e cioè, in definitiva, in una relazione di fatto, tra il soggetto ed il prodotto, caratterizzato semplicemente dal fine della vendita stessa, senza che sta necessario che la merce si trovi in luoghi destinati ai consumatori (vedi Cass.:
Sez. 3^, 1.4.2003, n. 15185; Sez. 3^, 22.6.1996, n. 6266; Sez. 6^, 4.6.1993, n. 5661; Sez. 6^, 14.12.1993, n. 11395).
2. Nella fattispecie in esame - caratterizzata dall'esistenza di una temperatura ambientale esterna di 36^ C, nel mese di ghigno - anche l'autista dell'automezzo non refrigerato aveva dunque il dovere di accertarsi della tipologia dei prodotti alimentari affidati al suo trasporto, si da impedire evidenti pericoli di oggettivo deterioramento di essi. E ciò indipendentemente dall'effettuazione di ulteriori e preliminari controlli demandati ad altri soggetti secondo l'organizzazione dell'azienda distributrice.
3. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 19.12.2001, n. 40, ric. Butti - hanno affermato che, nella previsione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza.
Una volta accertata l'inosservanza di accorgimenti igienico-sanitari riferiti alle modalità di conservazione (alla stregua di norme giuridiche di carattere tecnico ma anche di precetti generalmente condivisi dalla collettività), pertanto, la fattispecie penale si configura senza che sia necessario un previo accertamento sulla commestibilità del prodotto o il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (vedi pure Cass., Sez. 3^, 27.1.2004, n. 2649, Gargelli).
4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2007