Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2008, n. 25104
CASS
Sentenza 8 maggio 2008

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In tema di tutela penale del diritto d'autore, la detenzione e l'utilizzo presso uno studio professionale di "software" illecitamente riprodotti integrano il reato di cui all'art. 171 bis, comma primo, L. 27 aprile 1941, n. 633, in quanto non è necessario che la riproduzione dei programmi per elaboratore sia finalizzata al commercio, ma è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato de quo, il fine di profitto.

Commentario1

  • 1La rilevanza dell’elemento psicologico nella tutela penale delle banche dati
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2008, n. 25104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25104
Data del deposito : 8 maggio 2008

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