Sentenza 2 ottobre 2006
Massime • 1
Nel procedimento che definisce il concordato in appello della pena ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., la motivazione del giudice sull'assenza dei presupposti che legittimano l'operatività di una delle cause di non punibilità previste dalla citata disposizione può essere anche meramente enunciativa o implicita, in quanto il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena o manchi comunque un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 41712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41712 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/10/2006
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1175
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 24085/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI GU, nato a [...] il [...];
2) DI ER, nato a [...] l'[...];
3) SI ME, nato in [...] il [...];
contro la sentenza del 25 marzo 2005 emessa dalla Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galasso Aurelio, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di GI e di DI e il rigetto del ricorso del SI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Brescia confermava la decisione con cui il Tribunale di Bergamo, in sede di giudizio abbreviato, aveva ritenuto GU GI, DI ER e ME SI responsabili di una serie di episodi di cessione di stupefacenti, rideterminando la pena, per i primi due, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4. I tre imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori.
2. Con un primo motivo GU GI ha dedotto il vizio di mancanza di motivazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599 c.p.p., comma 4, in quanto i giudici d'appello avrebbero omesso di pronunciarsi in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., nonostante l'evidente carenza degli elementi di prova a carico dell'imputato.
Con un secondo motivo il ricorrente censura la sentenza per la mancanza di motivazione sulla pena, in particolare sulla quantificazione relativa all'aumento per la ritenuta continuazione del reato.
3. Con un unico motivo ER DI, oltre a dedurre anch'egli la mancata valutazione circa la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., censura la sentenza impugnata per aver omesso ogni considerazione sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e sulla ritenuta continuazione del reato.
4. ME SI con il primo motivo ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di IA AR, rese in violazione degli artt. 63, 64, 350 e 191 c.p.p., in quanto sarebbero state assunte nella forma delle sommarie informazioni testimoniali anziché ai sensi dell'art. 350 c.p.p., trattandosi di persona indiziata del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. Con altro motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., assumendo una illogicità manifesta della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla stessa IA.
Infine, con l'ultimo motivo viene censurata la sentenza con riferimento all'entità della pena, determinata, secondo il ricorrente, senza prendere in considerazione l'età e l'incensuratezza dell'imputato, ne' la scarsa gravità del fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. I ricorsi di GI e di DI sono manifestamente infondati e perciò inammissibili.
5.1. Entrambi i ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello, che ha recepito l'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, per la mancanza della motivazione in ordine all'esclusione dell'applicabilità delle cause di non punibilità di cui all'art.129 c.p.p.. Al riguardo si osserva che nel procedimento che definisce il concordato in appello, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, la motivazione del giudice sull'assenza dei presupposti che legittimano l'operatività di una delle cause di non punibilità previste dall'articolo suindicato può essere anche meramente enunciativa ovvero implicita, considerando che il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena o comunque manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato (Sez. 5^, 13 dicembre 2005, n. 211, Cortese). Del resto, in maniera più radicale, si è affermato che il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non sia affatto tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la sua cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati (Sez. 6^, 11 giugno 2003, n. 927, Mele), precisando che l'accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con eventuale rinuncia agli altri, determina una preclusione processuale che non consente la deduzione in sede di legittimità di questioni ulteriori, comprese quelle che riguardano la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. (Sez. 1^, 24 ottobre 2000, n. 6032, Fendoni;
Sez. 1^, 27 novembre 1995, n. 6081, Cresta;
Sez. 7^, 17 ottobre 2001, n. 40767, Pugliese). Nel caso di specie, la sentenza impugnata nel ratificare l'accordo sulla pena ha espressamente valutato la sussistenza dei reati contestati ai due imputati, per cui deve escludersi che abbiano rilievo le censure proposte.
Per le stesse ragioni devono ritenersi inammissibili gli altri motivi dedotti dai due ricorrenti e relativi alla mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla ritenuta continuazione del reato, trattandosi di questioni che l'imputato non può rimettere in discussione una volta che, sulla base di esse, abbia raggiunto l'accordo con il pubblico ministero (Sez. 3^, 25 gennaio 2000, n. 6609, Pantaleo).
6. Infondato è, invece, il ricorso presentato dal SI.
6.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla AR IA, una testimone minorenne a suo carico. Secondo l'imputato la IA non poteva essere assunta a sommarie informazioni testimoniali dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 c.p.p., ma con le forme previste dall'art. 350 c.p.p., dal momento che rivestiva la posizione di indiziata di reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, essendo stata fermata in compagnia di due maggiorenni a bordo di un'autovettura sulla quale era stato rinvenuto un quantitativo di gr. 3,4 di cocaina. La censura non merita accoglimento, in quanto, come hanno correttamente sostenuto i giudici di merito, la sanzione prevista dall'art. 63 c.p.p., comma 2, secondo cui sono inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive da un soggetto che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, opera solo nei casi in cui a carico di costui sussistano indizi in ordine alla sua responsabilità penale per un fatto determinato. Nel caso di specie, la IA non ha mai assunto la veste formale di "indiziata" di reato, ne' può ritenersi che la semplice circostanza di essere stata fermata a bordo di un'autovettura, condotta da altri, all'interno della quale sono stati rinvenuti minimi quantitativi di sostanza stupefacente porti ad attribuirle un fatto reato ai sensi dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in assenza di specifici elementi che dimostrino una attività diversa dalla mera detenzione di droga per finalità di consumo personale. Al massimo può ipotizzarsi, così come hanno fatto anche i giudici di merito in considerazione del quantitativo minimo di cocaina rinvenuto, che la IA fosse una semplice consumatrice di droga. Peraltro, il disposto di cui all'art.63 c.p.p. non è applicabile alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 (Sez. 6^, 16 giugno 2003, n. 35641,
Fabrizio; Sez. 6^, 30 marzo 2004, n. 25051, Dentale). In ordine alla successiva emersione di indizi a carico della IA nel corso dell'assunzione di informazioni è comunque sufficiente osservare che, anche a voler ravvisare detta ipotesi, la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rileverebbe, ai sensi dell'art.63 c.p.p., comma 1, unicamente nei confronti della persona che le ha rese, dovendo escludersi ogni effetto preclusivo con riferimento alla posizione di altri soggetti accusati da tali dichiarazioni.
6.2. Le considerazioni sopra svolte, relative alla mancata assunzione da parte della IA della veste di persona sottoposta ad indagini, consentono di respingere anche l'altro motivo con cui il ricorrente ha dedotto l'inosservanza dei criteri probatori fissati dall'art. 192 c.p.p. Infatti, le dichiarazioni della IA sono state considerate
- correttamente dai giudici di merito - come rese da un testimone e non da una persona imputata in procedimento connesso, con la conseguenza che la prova non andava valutata secondo i criteri fissati dal citato art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. D'altra parte, la sentenza non tradisce alcuna contraddizione, così come vorrebbe il ricorrente, per il fatto che ha individuato oggettivi riscontri alle accuse della IA, trattandosi di operazioni che rientrano nello spazio di discrezionalità attribuito al giudice nella valutazione di una prova dichiarativa.
6.3. Manifestamente infondati sono infine i motivi con cui si contesta l'entità della pena, tenuto conto che la sentenza ha congruamente motivato sul punto, prendendo in esame la gravità del fatto e il collegamento dell'imputato con ambienti dediti al crimine. In conclusione, alla inammissibilità dei ricorsi di GI e di CI consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido tra loro e con l'altro imputato, delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della causa di inammissibilità e delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille). Al rigetto del ricorso di HA consegue la condanna dello stesso, in solido con gli altri imputati, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di GU GI e DI ER. Rigetta il ricorso di ME SI.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e GI e DI al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2006