Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 41712
CASS
Sentenza 2 ottobre 2006

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Nel procedimento che definisce il concordato in appello della pena ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., la motivazione del giudice sull'assenza dei presupposti che legittimano l'operatività di una delle cause di non punibilità previste dalla citata disposizione può essere anche meramente enunciativa o implicita, in quanto il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena o manchi comunque un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 41712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41712
    Data del deposito : 2 ottobre 2006

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