Sentenza 16 dicembre 1997
Massime • 1
La eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero (nella specie, dedotta dall'imputato sotto il profilo che si sarebbe trattato di valutazioni di merito) avverso una sentenza pronunciata col rito abbreviato non è di ostacolo alla conversione del medesimo ricorso in appello in base al disposto dell'art. 580 cod. proc. pen., che enuncia una regola generale valida in ogni caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, e tenuto conto che la conversione costituisce un'operazione giuridica attinente alla funzione processuale del mezzo di impugnazione che precede l'esame del contenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1997, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VA De Roberto Presidente del 16.12.97
1. Dott. Adalberto Albamonte Consigliere SENTENZA
2. " Antonino Assennato Consigliere N. 1806
3. " Arturo Cortese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " VA Conti Consigliere N. 32184/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da HI LU VA, e da ES TO;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 5 marzo 1997;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. A. Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Vacca che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 5 marzo 1997, parzialmente riformando la pronuncia di condanna di primo grado (quanto alla pena inflitta - in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore Generale -, e prosciogliendo ES TO dal reato di cui all'art. 368 c.p. - in accoglimento del gravame da costui proposto al riguardo -), confermava nel resto il giudizio di colpevolezza nei confronti del medesimo ES TO e di HI LU VA. Ad entrambi era stato addebitato il concorso nel reato di detenzione a fini di spaccio di gr. 1000,6 di cocaina cloridrato e di gr. 967,6 di eroina, nonché allo HI anche la contravvenzione di cui all'art. 58 r.d.
6.5.1940 n. 635, per aver illegalmente detenuto presso la propria abitazione un fucile senza provvedere alla prescritta denuncia. I predetti reati erano stati accertati il 22 dicembre 1993.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i su nominati.
Il ES aveva dedotto nei motivi: a) violazione delle norme processuali essendo stato convertito in appello il ricorso per cassazione del Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 580 c.p.p., nonostante che si trattasse di impugnazione avverso sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, e quindi appellabile dal p.m. solamente nel caso di cui all'art. 443 c.3 c.p.p.; per giunta, l'impugnazione stessa, ove conservata nella sua originaria qualificazione di ricorso per cassazione, sarebbe stata inammissibile in quanto avente ad oggetto solo censure in punto di rivalutazione delle prove;
b) mancanza ed illogicità della motivazione quanto alla misura della pena, e quanto allo stesso giudizio di colpevolezza, essendo state irragionevolmente disattese le dichiarazioni dello HI, il quale si era attribuita interamente la responsabilità della detenzione della sostanza stupefacente, rinvenuta nell'interno dell'autovettura ove entrambi i ricorrenti si trovavano;
c) sotto tale ultimo profilo veniva censurata l'impugnata sentenza anche per erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. Lo HI lamentava nei motivi: il difetto di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta, non avendo il giudice di appello preso in considerazione le motivazioni di disagio finanziario e familiare che lo avevano determinato al reato;
nonché la violazione di legge in punto di applicazione delle concesse att. gen. in misura inferiore al massimo, andando sul punto di contrario avviso alla statuizione del Tribunale.
Infine, il ricorrente HI rilevava l'estinzione del reato di cui all'art. 58 r.d. n. 635 del 1940 per prescrizione, dovendosi - a suo avviso - far coincidere la data di commissione del reato con la data sotto la quale egli, trasferita l'abitazione, non aveva provveduto alla rinnovazione della denuncia di detenzione dell'arma. I motivi sono infondati ed i ricorsi vanno rigettati. Quanto ai motivi del ES, osserva questo Collegio che correttamente il giudice di appello ha operato la conversione attenendosi al disposto dell'art. 580 c.p.p., il cui enunciato costituisce regola generale in caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, regola di cui la citata norma dell'art. 443 c.p.p. non può costituire deroga (giurisprudenza costante, per tutte: Cass. Sez. 6, 10 novembre 1994, Silva, Rv. 199366; Id., 27 settembre 1995, Dell'Agnese ed altri, Rv. 202650).
L'assunto, poi, della pretesa inammissibilità dell'originario ricorso per cassazione non è destinato ad aver rilievo alcuno come ragione ostativa all'avvenuta conversione.
Invero, la conversione dell'impugnazione, disposta ex lege ai sensi dell'art. 580 c.p.p., consiste nell'utilizzazione degli elementi formali e sostanziali già messi in essere, al fine di realizzare tramite altro mezzo (predisposto dall'ordinamento), ossia l'appello, lo scopo voluto dalla parte, (per il carattere sostanziale della conversione;
ancorché nel caso di cui all'art. 569, comma 3, c.p.p.:
Cass. sez. un., 26 novembre 1997, Nexhi). La conversione si traduce, inoltre, in un'operazione giuridica concernente la funzione processuale del mezzo stesso che precede l'esame del suo contenuto - solo in rapporto al quale potrebbe essere apprezzata l'eventuale inammissibilità -, e che, a norma dell'art.580 c.p.p., prevale sulla mera denominazione giuridica del mezzo stesso data dalla parte nell'originaria dichiarazione. Quanto al merito, infine, della censura enunciata dal ES, osserva questo Collegio che il Procuratore Generale, nell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, aveva dedotto la mancanza di motivazione (rectius la sua manifesta illogicità) in ordine alla misura della pena, inflitta in misura non corrispondente alla, pur enunciata nella sentenza, gravità del fatto: vizio della motivazione proponibile con ricorso per cassazione (sub art. 606 lett. "e" c.p.p.). Quanto alle dichiarazioni del coimputato HI, ed al relativo apprezzamento, ed alla stessa ricostruzione dei fatti ai fini della formazione del giudizio di colpevolezza, la Corte di Appello ha dato ragione del proprio convincimento con adeguata e corretta motivazione, in termini cioè logicamente plausibili. Relativamente alle censure dello HI, la prima, relativa agli apprezzamenti di merito compiuti dal giudice di appello, appare inammissibile, non potendo questo giudice di legittimità procedere ad una rivalutazione di elementi di fatto del giudizio di merito. Infondato è invece il secondo motivo, relativo alla rideterminazione della pena a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero. poiché, per effetto dell'accoglimento di tale gravame, la rideterminazione necessariamente coinvolgeva anche l'applicazione in concreto della diminuente prevista dalle circostanze attenuanti. Manifestamente infondato, infine, è il motivo relativo all'avvenuta prescrizione della contravvenzione, trattandosi di reato permanente.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 1998