Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5923 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
5923 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D Rescu ento SEZIONE TERZA CIV del down extranet hiol Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G. N. 19471/98 Cron.12714 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. 2151 Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 30/01/01 Dott. OV Battista PETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E N T ENZA IL SOLE 24 ORE Richiesta copia_stu sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L3000 FOTI PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 11 - 2-3 ORR 2001 CANCELLIERE CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato DE STEFANO LUIGI, che la difende, giusta delega in atti;
--- CANCELLERIAS ricorrente -
contro
SAI SPA, SARICA FORTUNATO, RAPPOCCIO GIUSEPPA SARICA;
- intimati avverso la sentenza n. 36/98 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA emessa il 19/3/98, depositata il 28/03/98; RG. 51/1990, 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 190 udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Ernesto -1- LUPO;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. DE STEFAND per diritti L! 2,000+2 in persona del Sostituto Procuratore 13 CHU.2001 OV GIACALONE che ha concluso per IL CANCELLIERE LIRE 2000 CANCELLERIA BE143923 BE143324. BE143925 BE143916 BE143917 CANCELLERIA -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 19 aprile 1978 AS OT conveniva davanti al Tribunale di Reggio Calabria la Società Assicuratrice Industriale (S.A.I.) s.p.a. e AT IC per ottenere il risarcimento dei danni alla propria autovettura subiti nell'incidente avvenuto il 15 luglio 1977. Costituitasi la sola S.A.I. ed integrato il contraddittorio nei confronti di EP PO, conducente dell'autovettura del IC, rimasta anche ella contumace, il Tribunale adito, con la sentenza decisa il 23 giugno 1989 e depositata il 10 novembre 1989, condannava la S.A.I. e, in via sussidiaria il IC e la } PO, a pagare al OT la somma di L.987.502, oltre il 269 % per svalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dal 15 کیا luglio 1977 sino all'effettivo soddisfacimento, nonché le spese processuali, liquidate in complessiva L.912.720. Il OT proponeva appello, deducendo l'erroneità dell'indice di svalutazione monetaria indicato dal Tribunale e della liquidazione delle spese processuali (la quale non aveva tenuto conto che si trattava di causa di valore superiore a cinque milioni di lire). Si costituiva soltanto la S.A.I., la quale deduceva di avere pagato la somma di L.
5.624.660 in esecuzione della sentenza di primo grado. Le altre due parti restavano contumaci. La Corte di appello di appello di Reggio Calabria, con la sentenza del 19-28 marzo 1998, ha rigettato l'appello condannando il OT a pagare alla S.A.I. le spese processuali. La Corte ha effettuato il calcolo dell'indice di svalutazione nelle sue diverse operazioni ed ha ravvisato 3 esatto quello applicato dal Tribunale;
ha confermato anche la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, osservando che "il valore della controversia va calcolato con riferimento al decisum e non al deductum". Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria AS OT ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Nessuno dei tre intimati ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la “insufficiente e س ا د contraddittoria motivazione circa i criteri di rivalutazione del credito del danneggiato ex art.360 n.5 c.p.c.”, osservando che il coefficiente indicato کیا dalla Corte di appello è sbagliato, essendo l'indice Istat da applicare quello di 3,5691, con la conseguenza che la rivalutazione del capitale doveva essere del 280,9249 %, e non del 269 %. Il motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha respinto il motivo di appello del OT sull'erroneità del coefficiente di rivalutazione monetaria applicato dal Tribunale, compiendo ed indicando in motivazione tutte le operazioni matematiche che lo hanno condotto alla determinazione di detto coefficiente. Il ricorrente afferma che tale coefficiente è sbagliato, ma non indica da quali elementi probatori sia possibile desumere il dato da lui indicato nel ricorso (e non coincidente con quello da lui affermato nell'atto di 4 5 appello) ovvero l'errore che si assume commesso dalla Corte di appello nelle operazioni singolarmente indicate. Non si denunzia, quindi, una insufficienza o contraddittorietà di motivazione sul punto, ma si prospetta l'accertamento di un coefficiente di rivalutazione monetaria diverso da quello compiuto dal giudice del merito, chiedendo a questa Corte un'indagine preclusa in sede di legittimità. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce la “insufficiente e contraddittoria motivazione sulla liquidazione delle spese del giudizio, ex art.360 n.5 c.p.c.", lamentando che non sia stata presa in considerazione la nota spese del 13 giugno 1986 da lui presentata al Tribunale ed ammontante all'importo complessivo di L.
2.028.805 in relazione al کیا valore della causa superiore ai cinque milioni di lire. Si assume che la Corte di appello ha errato quando ha ritenuto che il decisum della causa fosse inferiore a tale limite di valore, perché anche applicando alla somma capitale l'indice di rivalutazione da essa considerato corretto e sommando alla somma risultante gli interessi legali si perviene ad importo superiore a L.
5.000.000. Il motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appello (con cui il OT aveva dedotto che la liquidazione delle spese processuali era stata compiuta dal Tribunale con riferimento ad una causa di valore inferiore a L.5.000.000, mentre la presente causa era di valore superiore a detta somma), limitandosi ad affermare il principio che "il valore della controversia va calcolato con riferimento al decisum e non al deductum". 5 9 Il principio giuridico richiamato dalla Corte di appello è corretto, ma la Corte non ha determinato il valore del decisum, dando per implicito che esso fosse inferiore a L.
5.000.000. Il ricorrente sostiene, al contrario, che il valore del decisum dal Tribunale sia superiore a L.5.000.000, poiché all'ammontare del danno (liquidato in L.987.502) vanno aggiunti sia l'importo della rivalutazione (nel coefficiente del 269 % ritenuto corretto) sia l'entità degli interessi legali, secondo il contenuto della sentenza emanata dallo stesso Tribunale, tanto che, in esecuzione di detta sentenza, la S.A.I. gli ha corrisposto la somma di L.5.624.660, come dalla società assicuratrice asserito nel costituirsi in appello. Gli elementi di fatto affermati dal ricorrente non possono essere accertati in questa sede di legittimità, ma dalla loro prospettazione si desume che è decisivo il punto su cui la sentenza impugnata ha motivato in modo incompleto, e cioè la determinazione del valore del decisum della sentenza del Tribunale, al fine della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. La sentenza impugnata va, perciò, cassata nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo di appello (relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado) per insufficienza di motivazione. Il giudice di rinvio che si designa nella Corte di appello di Messina accerterà il valore della presente controversia per valutare se sia stata corretta la liquidazione delle spese processuali effettuata dal Tribunale. 3.- Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione, tenuto conto che uno dei due motivi di ricorso viene rigettato. 6 7
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Messina. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 30 gennaio 2001. Il Relatore-Estensore Il Presidente, Jovan fiducian Елини пр I CANCELLIERE C1 OV IA Depositata in Cancelleria hoooo Oggi, lì 20 APR. 2001. D IL CANCELLIERE 290000 OV IA E T N O E I Z R O C UFFICIO DELLE DNIKATE ROMA 2 Registrato in do c4 MAG. 2001 2 Serie 2.4673... versate S. 290.000 c! n AN (lire p. II Dirigente Area Servizi 37730 (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizia At Giudiziari I C I (Dr. M. RACCICHINI) F E T A R T F U ROMA 7