CASS
Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2023, n. 23550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23550 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN DR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza EL 06/05/2022 EL TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni EL Procuratore generale, PIERGIORGIO MOROSINI, il quale ha chiesto il rigetto EL ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23550 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza EL 6/5/2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. e di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. avanzate da DR CI. Il Tribunale di sorveglianza ha preso atto che dall'indagine socio-familiare condotta dall'UEPE è emerso che il condannato convive stabilmente con Sharon RU, la quale risiede in un'abitazione appartenente al comune di Roma, da lei occupata abusivamente, ma con procedura di regolarizzazione in corso e con regolare pagamento EL canone per l'uso ELl'immobile. Tuttavia, si è osservato che,in base al combinato disposto degli artt. 47 ter O.P. e 284, comma 1 ter, cod. proc. pen., la detenzione extra-muraria non si può eseguire in un immobile occupato abusivamente, e che la rilevata inidoneità EL domicilio assorbe qualunque ulteriore considerazione nel merito. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore EL condannato, avv. Dario Masini, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento anche all'art. 22 Legge regionale EL Lazio n. 1 EL 2020 e all'art. 53 Legge regionale EL Lazio n. 27 EL 2006. Rileva il ricorrente che l'impugnata ordinanza è viziata dalla petizione di principio per cui CI e la sua convivente - occupante sine titulo di una casa popolare - verserebbero in una condizione di precarietà abitativa tale da essere incompatibile con le misure alternative richieste. Invece, il Tribunale di sorve- glianza non si è fatto carico di verificare il reale spessore di tale situazione abitativa, alla luce ELla procedura di regolarizzazione in corso, e soprattutto di monitorare la condotta EL condannato in ambiente domiciliare, già positiva- mente apprezzata dai servizi sociali, onde trarre elementi di conforto nella prospettiva ELla concessione ELle invocate misure. Quanto al primo profilo, si sono enumerati i requisiti che la signora RU può vantare a suo favore al fine di ottenere l'assegnazione definitiva ELl'alloggio occupato, a tenore ELla normativa regionale in materia. Sul secondo punto, si contesta l'affermazione ELl'impugnata ordinanza per cui "l'inidoneità EL domicilio assorbe qualunque ulteriore considerazione nel merito", così abdicando il Tribunale di sorveglianza ad effettuare quel giudizio prognostico di buon esito ELla prova che non può trovare un ostacolo pregiudi- ziale ed astratto nell'irregolare situazione abitativa EL CI, specialmente alla luce EL positivo giudizio già espresso nella relazione dei servizi sociali. 3. Il Procuratore generale, dott. Piergiorgio Morosini, ha presentato requisitoria scritta nella quale ha chiesto il rigetto EL ricorso. 2 Il Consigliere estensore CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. È noto che la misura alternativa ELla detenzione domiciliare richiede in primo luogo l'esistenza di un domicilio idoneo, mentre la specifica situazione EL CI risulta carente proprio sotto tale profilo, come ha rilevato il Tribunale di sorveglianza, indicando nell'inidoneità EL domicilio un prerequisito che impedisce di monitorare la condotta serbata dal condannato nella prospettiva di buon esito ELla prova e di prevenzione dal pericolo di recidiva. 1.2. Peraltro, l'indicazione legislativa è chiara nel ritenere ostativa alla concessione di misure domiciliari l'assenza di un'abitazione idonea, dovendosi nel caso di detenzione domiciliare esecutiva avere riguardo al combinato disposto ELl'art. 284, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto nel 2018, con l'art. 47 ter, comma 4, 0.P4 da cui emerge l'impossibilità di ammettere alla misura alternativa chi risiede in immobile abusivamente occupato. 1.3. Del resto, l'impugnata ordinanza non poteva precorrere i tempi e ritenere un dato acquisito la sanatoria ELla situazione di precarietà abitativa in favore ELla convivente EL CI, come invoca il ricorrente;
ma tale possi- bilità è stata già intesa favorevolmente, essendosi affermato, nella chiusa ELla motivazione, il rilievo che potrà assumere la regolarizzazione ELl'occupazione ELl'immobile ovvero l'individuazione di una diversa collocazione domiciliare. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione ELle spese processuali, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
A scioglimento ELla riserva assunta all'udienza EL 1°/12/2022, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Così deciso il giorno 13 dicembre 2022 Il Presidente
lette le conclusioni EL Procuratore generale, PIERGIORGIO MOROSINI, il quale ha chiesto il rigetto EL ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 23550 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza EL 6/5/2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. e di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. avanzate da DR CI. Il Tribunale di sorveglianza ha preso atto che dall'indagine socio-familiare condotta dall'UEPE è emerso che il condannato convive stabilmente con Sharon RU, la quale risiede in un'abitazione appartenente al comune di Roma, da lei occupata abusivamente, ma con procedura di regolarizzazione in corso e con regolare pagamento EL canone per l'uso ELl'immobile. Tuttavia, si è osservato che,in base al combinato disposto degli artt. 47 ter O.P. e 284, comma 1 ter, cod. proc. pen., la detenzione extra-muraria non si può eseguire in un immobile occupato abusivamente, e che la rilevata inidoneità EL domicilio assorbe qualunque ulteriore considerazione nel merito. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore EL condannato, avv. Dario Masini, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento anche all'art. 22 Legge regionale EL Lazio n. 1 EL 2020 e all'art. 53 Legge regionale EL Lazio n. 27 EL 2006. Rileva il ricorrente che l'impugnata ordinanza è viziata dalla petizione di principio per cui CI e la sua convivente - occupante sine titulo di una casa popolare - verserebbero in una condizione di precarietà abitativa tale da essere incompatibile con le misure alternative richieste. Invece, il Tribunale di sorve- glianza non si è fatto carico di verificare il reale spessore di tale situazione abitativa, alla luce ELla procedura di regolarizzazione in corso, e soprattutto di monitorare la condotta EL condannato in ambiente domiciliare, già positiva- mente apprezzata dai servizi sociali, onde trarre elementi di conforto nella prospettiva ELla concessione ELle invocate misure. Quanto al primo profilo, si sono enumerati i requisiti che la signora RU può vantare a suo favore al fine di ottenere l'assegnazione definitiva ELl'alloggio occupato, a tenore ELla normativa regionale in materia. Sul secondo punto, si contesta l'affermazione ELl'impugnata ordinanza per cui "l'inidoneità EL domicilio assorbe qualunque ulteriore considerazione nel merito", così abdicando il Tribunale di sorveglianza ad effettuare quel giudizio prognostico di buon esito ELla prova che non può trovare un ostacolo pregiudi- ziale ed astratto nell'irregolare situazione abitativa EL CI, specialmente alla luce EL positivo giudizio già espresso nella relazione dei servizi sociali. 3. Il Procuratore generale, dott. Piergiorgio Morosini, ha presentato requisitoria scritta nella quale ha chiesto il rigetto EL ricorso. 2 Il Consigliere estensore CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. È noto che la misura alternativa ELla detenzione domiciliare richiede in primo luogo l'esistenza di un domicilio idoneo, mentre la specifica situazione EL CI risulta carente proprio sotto tale profilo, come ha rilevato il Tribunale di sorveglianza, indicando nell'inidoneità EL domicilio un prerequisito che impedisce di monitorare la condotta serbata dal condannato nella prospettiva di buon esito ELla prova e di prevenzione dal pericolo di recidiva. 1.2. Peraltro, l'indicazione legislativa è chiara nel ritenere ostativa alla concessione di misure domiciliari l'assenza di un'abitazione idonea, dovendosi nel caso di detenzione domiciliare esecutiva avere riguardo al combinato disposto ELl'art. 284, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto nel 2018, con l'art. 47 ter, comma 4, 0.P4 da cui emerge l'impossibilità di ammettere alla misura alternativa chi risiede in immobile abusivamente occupato. 1.3. Del resto, l'impugnata ordinanza non poteva precorrere i tempi e ritenere un dato acquisito la sanatoria ELla situazione di precarietà abitativa in favore ELla convivente EL CI, come invoca il ricorrente;
ma tale possi- bilità è stata già intesa favorevolmente, essendosi affermato, nella chiusa ELla motivazione, il rilievo che potrà assumere la regolarizzazione ELl'occupazione ELl'immobile ovvero l'individuazione di una diversa collocazione domiciliare. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione ELle spese processuali, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
A scioglimento ELla riserva assunta all'udienza EL 1°/12/2022, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Così deciso il giorno 13 dicembre 2022 Il Presidente