Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2001, n. 9748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9748 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
A L L E D O I 9 7 NOME974 8 /0 1 G 3 T E R R № 'A A 7 L D 6 L 9 REPUBBLICA IT LI E E 1 D - T 5 I N - S E 3 N S E E E * G S G I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A L Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 10521/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Cron.22351 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 05/04/01 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 200 1.BLOG. 2001 PIVA STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IL CANCELLIERE NOMENTANA 761 presso l'avvocato SELVAGGI C. 1 rappresentato e difeso dagli avvocati INVIDIA ANTONIO e CORCIONI ALDO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA DI BRESCIA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
2001 988
- controricorrenti -
1- avversO il provvedimento del PR di BRESCIA emesso il 06/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso, previa dichiarazione di inammissibilità del controricorso, a rigette e primo motivo ed accoglimento Sel secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ai sensi dell' art. 22 della legge n. 689 del 1981 al PR di Brescia EF IV proponeva opposizione al provvedimento di sospensione della validità della patente di guida per quattro mesi emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Brescia il 16 ottobre 1998. All' udienza del 6 aprile 1999, fissata per la comparizione delle parti, il IV ometteva di comparire, onde il PR convalidava il provvedimento opposto. Avverso tale ordinanza il IV ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo. Hanno depositato controricorso il Ministro dell' Interno ed il Prefetto di Brescia. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto rilevata l' inammissibilità del controricorso, in quanto notificato il 2 luglio 1999, oltre il termine previsto dall' art. 370 c.p.c. di venti giorni dalla scadenza di quello ( da identificare nel 24 maggio 1999, essendo stato il ricorso ritualmente notificato al Prefetto di Brescia il 4 maggio 1999) stabilito per il deposito del ricorso. Con l' unico motivo di ricorso si deduce che il difensore dell' opponente aveva omesso di comparire alla prima udienza per un legittimo impedimento, essendo impegnato in altra causa, e che comunque il PR ha omesso di accertare la non fondatezza dell' opposizione, in applicazione dei principi dettati dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 534 del 1990. Si aggiunge che la generica motivazione adottata circa la insussistenza di ragioni per accogliere il ricorso appare da un lato in contrasto con la precedente valutazione compiuta dallo stesso PR nel sospendere il provvedimento opposto, dall' altro lato non giustificata dalla stessa attività processuale dell' Amministrazione opposta, che nella propria memoria si era limitata a chiedere la convalida del provvedimento, senza addurre alcun nuovo elemento probatorio. Il motivo di ricorso è infondato. Costituisce invero orientamento consolidato di questa Suprema Corte che a seguito dell' intervento additivo della Corte Costituzionale con la note sentenze n. 534 del 1990 e n. 507 del 1995 la convalida del provvedimento opposto per mancata comparizione dell' opponente alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento può essere adottata solo ove in base alla documentazione allegata al ricorso ed a quella relativa all' accertamento, contestazione o notificazione della violazione prodotta dall' amministrazione in esecuzione dell' ordine rivoltole ai sensi dell' art. 23 comma 2 della legge n. 689 del 1981 difetti l' evidenza della illegittimità del provvedimento stesso, secondo la valutazione rimessa al giudice dell' opposizione, con la conseguenza che la mancanza di qualsiasi motivazione al riguardo comporta l'illegittimità dell' ordinanza di convalida (v., tra le altre, ے Cass. 2001 n. 2821; 2000 n. 1694; 1999 n. 6571; 1999 n. 4586; 1999 ن ل n. 4324; 1998 n. 1003; 1998 n. 614). Ciò vale a dire che l' ordinanza di convalida deve attestare che il giudice dell' opposizione ha valutato la documentazione versata in atti dall' opponente e dall' opposto e che l' assoluto difetto di indicazioni al riguardo vale a denotare l' omissione di tale necessario momento valutativo. 2 Ove peraltro dal contenuto dell' ordinanza di convalida si evinca che tale apprezzamento è comunque avvenuto, non è possibile sindacarne la persuasività in sede di legittimità - sotto il profilo della completezza valutativa e tanto meno sotto quello della esattezza - configurandosi il ricorso per cassazione delineato dal quinto comma dell' art. 23 come uno strumento specifico ed eccezionale di censura della illegittimità di un atto non decisorio di definizione del processo, per la mancanza dei requisiti richiesti anche a seguito delle richiamate sentenze additive, e non come un mezzo di verifica della fondatezza della ritenuta esclusione allo stato degli atti della illegittimità del provvedimento opposto ( v. in particolare sul punto Cass. 1998 n. 1003, cit., in motivazione ). Nella specie la pur sintetica motivazione adottata nell' ordinanza impugnata circa la non configurabilità di ragioni per accogliere il ricorso è sufficiente a denotare l'avvenuto accertamento da parte del PR della inesistenza di riscontri documentali ai motivi posti a fondamento dell' opposizione. Chiaramente privo di pregio è l'ulteriore profilo di censura diretto a far valere il legittimo impedimento a comparire in quella udienza, ammettendo lo stesso ricorrente che tale impedimento non fu in alcun modo addotto dal suo difensore dinanzi al PR. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, stante la rilevata inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE 3 Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 5 aprile 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTENГули ним (Dr. Flomena Perrone) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL FUNZIONARIO DI CANCELLERLA Prima Sezione Civile Depositato in Cancelioria E 18/07 /1001 N O A I L Z il... L A E R D T " S 7 9 I 1 G . 3 T E LAZ . R R N A ' A 7 L D 6 L 9 E 1 E - D T 8 I - N 3 S E N S E E E G " S G I E A L