Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
I L 9 L 8 O B 6 le . E a N E n , e N 1 O p I 8 Z a 9 A 1 m R - e T t 1 S s 1 i I - s G 4 E l 2 EPUBBLICA ITALIANA R a . e A L h D ic 028 2 1 0 1 3 E if 2 T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO/ d . N o E T S m R E A LA CORTE E PRE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.23092799 CARNEVALEDott. Corrado Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.5879 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Ud. 18/12/00 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 OREdal Sig. per diritti L. 11500 sul ricorso proposto da: 27 FEB 2001 IL CANCELLIERE ON RO EN, elettivamente domiciliato in Roma, via Andrea Doria 64/G, presso l'avv. Fabio Romano e rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Cardilli di Foggia per procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
PREFETTO di FOGGIA
- intimato -
avverso l'ordinanza 2.10.98 emessa dal PR di Foggia nel proc. N.629/98 RG cron. 3009. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.2000 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.coglimento SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 2446 1 2000 • Con ricorso 9.4.98 ON RO EN proponeva innanzi al PR di Foggia opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 689/81 avverso la cartella esattoriale notificatagli dal concessionario per il recupero di lire 584.080 dovute in relazione ad infrazione al CdS contestatagli con verbale 6.7.96 della Polstrada di Foggia. Alla udienza del 2.10.98 compariva il solo funzionario delegato dal Prefetto di Foggia che, in assenza dell'opponente, chiedeva provvedersi alla convalida ai sensi dell'art. 23 comma 5° della legge 689/81. II PR, dichiarata la contumacia del ricorrente, convalidava il provvedimento opposto. Con ricorso notificato il 16.11.99 il ON ha chiesto la cassazione dell'ordinanza. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ON denunzia violazione dell'art. 23 comma 5° " della legge del 1981, così come interpretato dalla sentenza 534/90 della Corte Costituzionale, per avere il PR provveduto alla convalida sulla sola base della assenza dell'opponente e senza chiedersi - dando adeguata motivazione se esistessero ragioni di accoglimento del ricorso - sulla base della documentazione già in atti. Con il secondo motivo, poi, il ON denunzia vizio di motivazione per avere il PR omesso di rilevare le molteplici ragioni di accoglibilità ex actis (quali il vizio della comunicazione della opposta cartella e l'illegittimità della contestazione). Il ricorso deve essere accolto. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la convalida del provvedimento per mancata comparizione alla udienza dell'opponente può essere adottata soltanto ove difetti la evidenza della illegittimità ex actis dell'atto opposto, da esaminare e valutare da parte del Giudice di merito, con la conseguenza per la quale il difetto di alcuna motivazione al proposito importa la illegittimità della ordinanza stessa (Cass. 1694/00 - 6571/99 - 4324/99 - 1003/98-614/98). Accolto tale profilo delle censure, resta ovviamente assorbita la cognizione di quelle che attingono le ragioni per le quali la documentazione prodotta dal ON sarebbe di per sé indicativa della fondatezza della opposizione, tali ragioni dovendo essere valutate dal Giudice del rinvio (e facendo buon governo dei principi da ultimo precisati da Cass. S.U. 562/00). Tale Giudice deve essere individuato nel Tribunale competente: da un canto, posto che l'Ufficio del PR è stato soppresso da 2.6.99 per effetto degli artt. 1-49-132-133-247 D.Leg. 51/98 e, dall'altro canto, avendo riguardo alla inapplicabilità, per effetto dell'art. 5 c.p.c., della competenza del G.d.P. ripristinata dall'art. 98 del D.leg. 507/99 (art. 22 bis L. 689/81) e come assai di recente affermato dalla richiamata sent. 562/00 delle S.U. Sarà onere del Giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. م ح م د
P.Q.M.
9 I 8 e La Corte di Cassazione L l 6 L a . n O e B N p E , Accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia ·- anche per le a 1 E m 8 N e 9 t O 1 I s - i Z spese - al Tribunale di Foggia. 1 s A 1 l R - a T 4 S I 2 e G h . E c Così deciso in Roma il 18.12.2000 i L R f i lacune 3 d A 2 o D m . E VII Cons.est. T il Presidente T R N Инос E A S suar E DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 27 FEB. 2001 MA RI duго Oggl IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo