Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
In relazione alla pensione di anzianità per i coltivatori diretti, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, si applica la normativa contenuta nell'art. 59, commi sesto e ottavo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base alla quale, se il lavoratore è in possesso di contribuzioni afferenti alle due diverse gestioni del lavoro autonomo e del lavoro dipendente, i requisiti del diritto al pensionamento e la decorrenza di esso sono disciplinati secondo le regole vigenti nella gestione previdenziale che eroga la pensione e non secondo quelle della gestione dell'ultima iscrizione precedente al pensionamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7481 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato PIERO AMENTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUCA BRASCHI e LO FANFANI giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 141/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 03/05/00 - R.G.N. 535/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/ll/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Firenze LO TI deduceva la illegittimità del provvedimento dell'Inps con cui gli era stata rigettata la domanda di pensione di anzianità nella gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, pur avendo egli cessato l'attività lavorativa e pur potendo far valere 1956 contributi settimanali per il periodo dal primo gennaio 1959 al 31 marzo 1998;
l'Inps aveva respinto la domanda per mancato compimento dell'età anagrafica prevista dalla legge 449/97 per i lavoratori autonomi, essendo il trattamento richiesto a carico della medesima gestione, mentre il ricorrente sosteneva che si dovesse invece avere riguardo al diverso requisito di età previsto per i lavoratori dipendenti, essendo egli iscritto, al momento del pensionamento, a quest'ultima gestione. Costituitosi l'Inps che contestava il fondamento della domanda, questa veniva accolta dal Pretore e sull'appello dell'Istituto, la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 3 maggio 2000. Il Tribunale dichiarava di fondare la decisione su argomenti ermeneutica di natura letterale e sistematica presenti nell'art. 1 comma trentesimo della legge di riforma sulle pensioni, ossia sulla disposizione transitoria di cui all'art. 1 comma 30 della legge 335/95, la quale, nel differenziare la data della "finestra" per il pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti e degli autonomi, si ricollega alle discipline a regime previste dai precedenti commi 26 e 28 dello stesso articolo, che fanno riferimento ai lavoratori "iscritti" nelle relative gestioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, differenziazione che trova ragion d'essere nella diversa natura dei rispettivi rapporti di lavoro. Rileva il Tribunale che tutto il dibattito legislativo sulla riforma pensionistica fa riferimento alle due categorie tipologiche ed il dato su cui, pertanto, si cristallizza, la posizione del lavoratore ai fini della disposizione predetta e della conseguenze che ne derivano è quello della iscrizione nella gestione nel momento in cui avviene la liquidazione, non già quello a carico del quale si eroga la pensione.
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo.
Resiste il TI con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 25. 26, 28 e 29 della legge 335/95, degli artt. 20 e 21 della legge 613/66, dell'art. 59 commi 6 e 8 della legge 449/97, e premesso essere pacifico che la gestione che deve liquidare la pensione è quella degli autonomi, sostiene che per accertare a decorrenza della pensione di anzianità dei lavoratori che perfezionano i requisiti contributivi con il cumulo della pregressa contribuzione di lavoro autonomo, si dovrebbe avere riguardo alle disposizioni vigenti per la gestione che eroga la prestazione, indipendentemente dalla circostanza che rassicurato, al momento della domanda di pensione, fosse iscritto ad altra gestione;
ciò sarebbe avvalorato dal comma 25 dell'art. 1 della legge 335/95 che disciplina "a regime" il diritto a pensione di anzianità, stabilendo che quella "a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superatiti.si consegue.".Il successivo comma 26, relativo alla fase di prima applicazione della pensione di anzianità dei medesimi lavoratori dipendenti di cui al comma precedente, fa riferimento alla "iscrizione" nella gestione lavoratori dipendenti, volendo con ciò riferirsi a coloro che conseguono la pensione utilizzando esclusivamente i contributi versati nella gestione lavoratori dipendenti, mentre, avendo l'interessato chiesto la liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori autonomi, si dovrebbe avere riguardo alla disciplina della medesima gestione per stabilire la decorrenza della prestazione. Riferendosi la pensione al periodo primo gennaio 1998 - 31 dicembre 2000, si dovrebbe applicare il combinato disposto dei commi 6 a 8 dell'art. 59 della legge 449/97 e quindi far decorrere la prestazione dal primo agosto 2000, poiche l'interessato consegue i 57 anni ivi previsti nel settembre 1999. Il ricorso merita accoglimento Il TI fa valere i 1956 contributi settimanali per il periodo dal primo gennaio 1959 al 31 marzo 1998, si tratta quindi di pensione che decorrerebbe dai 1998, per cui le disposizioni che vanno applicate al caso di specie, sono costituite dall'art. 59 commi 6 e 8 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che regola appunto la disciplina dei pensionamenti di anzianità
decorrenti dal primo gennaio 1998. Questa legge modifica invero le condizioni per il pensionamento di anzianità già previste per la fase di prima applicazione dall'art. 1 commi 26, 27 e 28 della legge 8 agosto 1995 n. 335, per cui è alla disposizione del 1997 che occorre fare esclusivo riferimento;
lo fa peraltro palese anche il comma settimo della medesima legge 449/97, che regola testualmente "L'ambito di applicazione della previgente normativa", ossia della normativa posta dalla legge 335/95. L'art. 59 comma 6 della legge 449/97, che regola i requisiti anagrafici e di anzianità per l'accesso ai trattamenti pensionistici, prevede che "Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal primo gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità ed i superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti.: per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età.".
Pertanto da questa norma scompare il riferimento alla "iscrizione" che figurava nelle disposizioni del 1995 richiamate dal Tribunale, giacché la legge richiama semplicemente ai "lavoratori dipendenti" ed ai "lavoratori autonomi". Ma un chiarimento non equivoco per la questione che interessa, può essere desunto dal comma 8 dell'art. 59 citato, che reca disposizioni per la "Gradualità dei pensionamenti".
Questa disposizione determina i momenti di effettivo accesso al pensionamento recando una diversa disciplina tra "i lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti." e "i lavoratori, che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti." Con il che resta confermato che le regole da applicare sono quelle della gestione a cui la prestazione è "a carico".
D'altra parte, come ricorda l'Istituto ricorrente, anche l'art. 1 comma 25 della legge 335/95, faceva riferimento, per la disciplina a regime, alle gestione a cui era a carico la pensione.
In ogni caso sarebbe incongruo ricercare le regole sui requisiti per il diritto al pensionamento e sulla sua decorrenza in una gestione diversa da quella che eroga la prestazione, solo perché è quella in cui il lavoratore era iscritto da ultimo. Le regole sono invece quelle vigenti nella gestione alla quale la pensione è a carico perché, solo così si mantiene coerenza, in ciascuna delle gestioni improntate a criteri diversi in cui l'Ente di previdenza è articolato, tra il sistema dei contributi e quello delle prestazioni.
Il riferimento alla gestione di ultima iscrizione sarebbe invece un elemento del tutto estrinseco rispetto all'onere che viene poi sostanzialmente posto a carico dell'ente di previdenza, e quindi non sembra condivisibile quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 5088 dell'aprile 2001.
Va aggiunto che, nella maggior parte dei casi, la gestione previdenziale di ultima iscrizione è quella che poi eroga la prestazione, con il che si spiega il riferimento alla "iscrizione" fatto nei commi 26 e 27 dell'art. 1 della legge 335/95. Può però accadere, com'è nel caso in esame, che la gestione previdenziale di ultima iscrizione sia diversa da quella che eroga la prestazione, perché il lavoratore, iscritto da ultimo alla gestione dei lavoratori dipendenti presso la quale non raggiunge i requisiti per il pensionamento, si avvale della facoltà di cumulare i relativi contributi con quelli versati in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti. In questo caso la pensione che si consegue è quella della gestione autonoma, con conseguente applicazione di tutte le regole specificamente in essa vigenti. Al riguardo vale la pena di chiarire che non esiste nell'ordinamento previdenziale il diritto a cumulare, nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i contributi versati nelle gestioni speciali degli artigiani, e commercianti, se si intende conseguire la pensione nella gestione lavoratori dipendenti. Ciò sarebbe consentito solo ricorrendo all'istituto della ricongiunzione di cui alla legge n. 29 del 1979, che però ha carattere oneroso per l'assicurato. È invece possibile cumulare i contributi versati nell'assicurazione per i lavoratori dipendenti con quelli versati nella gestione commercianti allorquando la pensione da percepire appartiene a quest'ultima gestione, mentre, lo si ripete, non è possibile il contrario, ossia non è consentito di cumulare i contributi versati nella gestione commercianti con quelli versati per i lavoratori dipendenti per acquisire il diritto a pensione in quest'ultima gestione. Il diverso meccanismo, dovuto al diverso "peso" economico dei due tipi di contribuzione, emerge da disposizioni risalenti nel tempo, cfr. l'art. 9 della legge 4 luglio 1959 n. 463, gli artt. 20 e 21 della legge 22 luglio 1966 n. 613, l'art. 2 ter del DL 2 marzo 1974 n. 30 convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 114. Lo conferma da ultimo la disposizione di cui all'art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233, che ha riformato i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, disponendo che "Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma.".
Se dunque la pensione si liquida nella gestione dei lavoratori autonomi, deve seguire tutta la disciplina che ad essa è propria, ivi compreso il regime delle ed. finestre. Pertanto, conclusivamente, va affermato che per individuare le regole che disciplinano la pensione di anzianità, quanto ai requisiti per la maturazione del diritto, sia quanto alle decorrenze, si deve fare riferimento - alla luce della legge 335/95, e alla luce della legge 449/97 - a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la prestazione e non a quella di ultima iscrizione prima del pensionamento. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Bologna, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003