CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2023, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL EN nato a [...] il [...] OV AH nato il [...] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 2315 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la pronuncia assolutoria emessa il 4/12/2014 dal Tribunale di Bologna, per quanto qui ancora di interesse, nei confronti di CA AH in relazione al reato contestato al capo C2) (delitto previsto dagli artt. 73, comma 1-bis e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere illecitamente acquistato/ricevuto, in Bologna il 5 agosto 2066, al fine della cessione a terze persone, stupefacente del tipo cocaina per un ingente quantitativo pari a kg.2), nonché nei confronti di LI OS in relazione al reato contestato al capo R) (delitto previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1-bis e 6, T.U. Stup. per avere, in concorso con altri, illecitamente acquistato in Milano il 28 maggio 2007, per il tramite di VI AN, sostanza stupefacente destinata allo spaccio per un quantitativo imprecisato. 2. La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto CA AH responsabile del reato di cui al capo C2), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, T.U. Stup. e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 24.000,00 di multa con interdizione temporanea dai pubblici uffici e LI OS responsabile del reato di cui al capo R) e, ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Rovigo del 18 dicembre 2007, irrevocabile 16 dicembre 2008, ha applicato in aumento la pena di un anno di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. 3. AH CA ed OS LI ricorrono per cassazione con unico atto censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, relativo al capo di imputazione C2), per violazione del combinato disposto degli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen. nonché per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della fattispecie di reato contestata. La difesa sostiene che il giudice di appello, che ha sposato una ricostruzione dei fatti che si pone in insanabile contrasto con altra tesi egualmente plausibile, avrebbe dovuto seguire un iter motivazionale fondato su un accertamento particolarmente rigoroso, trattandosi di decisione di appello difforme da quella di primo grado. Il grave indizio evidenziato dalla Corte territoriale, concretato dalla circostanza che l'imputato si sia accordato per incontrarsi il 5 agosto 2006 con i fratelli ZE, notoriamente inseriti nell'ambiente degli stupefacenti, e dal fatto che tale incontro si sia 2 effettivamente realizzato, sarebbe secondo la difesa un indizio privo del requisito della precisione se esaminato unitamente ai contorni concreti dell'incontro. 3.1. In particolare, ove si ritenesse l'accordo già perfezionato, si sarebbe dovuta verificare la traditio della sostanza, mentre la perquisizione operata a carico dell'imputato (personale e veicolare) ha dato esito negativo, sebbene l'imputato sia stato monitorato dalle forze dell'ordine senza soluzione di continuità. L'ipotesi interpretativa percorsa dalla Corte territoriale, secondo la quale è possibile che il ricorrente prima di darsi alla fuga abbia consegnato lo stupefacente ricevuto al conducente di un'Audi alla quale si era avvicinato e abbia inscenato la fuga per allontanare l'attenzione delle forze dell'ordine, è ipotesi congetturale. 3.2. Ove si volesse sposare l'ipotesi alternativa, ipotizzata dalla Corte, secondo la quale il ricorrente in fuga sarebbe riuscito a sbarazzarsi dello stupefacente gettandolo in una boscaglia, essa risulta smentita dalla continuativa operazione di monitoraggio effettuata dagli agenti inseguitori, che non hanno visto gettare alcunché dal finestrino. 3.3. Anche la circostanza che, successivamente all'episodio del 5 agosto 2006, in nessuna delle utenze sottoposte a intercettazioni siano state captate conversazioni che facessero riferimento a tale fatto, esclude che vi sia stata la consegna. 3.4. La Corte ha, quindi, ipotizzato alternativamente il perfezionamento dell'accordo su quantità, qualità e prezzo della sostanza, ma tale ipotesi avrebbe logicamente significato che l'incontro fosse avvenuto per la consegna. 3.5. Con riguardo al vizio di motivazione, i giudici di appello avrebbero, inoltre, omesso di esaminare emergenze processuali di segno contrario, ossia tanto le telefonate intercettate nel pomeriggio del 5 agosto 2006, quando i cedenti della sostanza stupefacente si consultavano su cosa consegnare a «quello arrivato da Firenze», quanto le telefonate intercettate il 2 agosto 2006, quando i cedenti concordavano con altro cessionario la consegna di un quantitativo pari all'intero carico. 3.6. Secondo la difesa, dunque, gli elementi discordanti avvalorerebbero l'ipotesi che l'incontro monitorato fosse meramente finalizzato a una «chiacchierata esplorativa». 4. Con un secondo motivo deducono, in relazione al capo di imputazione R), la violazione del combinato disposto degli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della fattispecie di reato contestata. 3 Anche con riferimento al ricorrente OS LI, la difesa sostiene che l'indizio desunto da scambi di messaggi tra l'imputato e TT VA, avvenuti in data 28 maggio 2007, e dalla telefonata avvenuta tra l'imputato e CU (alias di VI AN) il 13 giugno 2007 risulterebbe non preciso e che la Corte territoriale avrebbe omesso di dare conto di telefonate intervenute a partire dal giorno 29 maggio 2007 tra il LI e il CU, indicative di contatti in vista di un futuro acquisto, tanto da rendere illogico che il 28 maggio 2007 l'imputato abbia ricevuto sostanza stupefacente di cui ancora non conoscesse il costo, dovendosi interpretare le intercettazioni nel senso che si parlasse di una verifica della qualità della sostanza in vista di un futuro approvvigionamento. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 6. Il difensore dei ricorrenti ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il percorso argonnentativo seguito alle pagg.
7-10 della sentenza impugnata risulta, in primo luogo, finalizzato alla confutazione delle ragioni della pronuncia assolutoria emessa in primo grado, fondata sull'incertezza della prova che gli affari intercorsi tra l'imputato e CU (alias VI AN) avessero ad oggetto la compravendita di sostanza stupefacente. Su tale punto non è rinvenibile nel ricorso alcuna contestazione. La Corte ha fornito congrua motivazione a sostegno della decisione. Le intercettazioni telefoniche indicate dal giudice di merito risultano delineare un compendio indiziario valutato coerentemente al disposto dell'art.192, comma 2, cod. pen. Ivi si richiamano le telefonate intercorse tra un fornitore di droga, al quale CU aveva fornito il numero telefonico di LI, e l'imputato il 28 maggio 2007 (all. 230), quale indizio di un appuntamento tra i due colloquianti;
l'attività di pedinamento operata da una pattuglia della Guardia di Finanza e il tenore delle successive telefonate tra i due (a11.231,232), quale indizio dell'effettività dell'incontro; le successive telefonate con le quali CU contatta il LI per avere notizie dell'incontro (all. 233, 234, 235, 236) nel corso delle quali viene ancora utilizzato un linguaggio criptico e allusivo in cui si fa riferimento a termini come «macchina» e «pezzi di ricambio» per descrivere la finalità dell'acquisto, 4 nonché la necessità del LI di ricevere maggiori quantitativi, quale indizio della effettiva cessione di sostanza stupefacente;
lo scambio di SMS intercorso nella stessa serata del 28 maggio 2007 tra LI e TT VA in cui il primo avvisa la donna di essere in possesso dello stupefacenl:e, quale ulteriore conferma dell'avvenuto acquisto. L'iter argomentativo seguito dai giudici di merito soddisfa i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge a fronte dell'acquisizione di prove indiziarie. Le argomentazioni contenute nel ricorso non valgono a scardinare tale costrutto, sia perché le intercettazioni telefoniche ivi menzionate sono in parte di data successiva e logicamente non contrastanti con la versione dei fatti accolta nella sentenza, ove si fa riferimento anche alla necessità del LI di fornirsi di ulteriori quantitativi di stupefacente, sia perché in parte concernenti, appunto, ulteriori forniture. 3. Con riguardo al reato contestato al capo C2) l'iter argomentativo fornito dalla Corte territoriale alle pagg. 17-24 risulta molto più articolato di quanto indicato nel ricorso, che con esso si confronta solo parzialmenl:e. 3.1. A sostegno del giudizio affermativo dell'avvenuto perfezionamento dell'accordo di cessione della sostanza stupefacente, predeterminata nel quantum e nel suo valore economico secondo i giudici di appello, sono state riportate le registrazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra i cedenti albanesi LI (ZE OL) ed DI (ZE Hidaet) per stabilire quali fossero i destinatari della partita di cocaina recentemente importata (AII.25, 31 e 32) e quali involucri si sarebbero dovuti consegnare al CA (AII.38); la difesa prospetta un'interpretazione alternativa del significato indiziario di tali conversazioni, quale elemento comprovante l'assenza di un previo accordo, che non può essere sottoposta al giudice di legittimità in quanto è preclusa in questa fase la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601 - 01). 3.2. Alle pag.22-23 della sentenza è descritto il secondo elemento indiziario, monitorato mediante servizio di pedinamento effettuato dalla polizia giudiziaria, concretato dall'incontro avvenuto tra gli ZE e il CA, ritenuto dai giudici meramente esecutivo dell'accordo sulla base del portato di altre intercettazioni indicative del fatto che le persone presenti all'appuntamento non si conoscessero. 5 3.3. La Corte territoriale ha ravvisato un terzo elemento indiziario nel comportamento tenuto dall'imputato dopo l'incontro a bordo dell'auto degli ZE, posto che il CA, dopo essere risalito a bordo della sua autovettura, sia era avvicinato a un'Audi A3 di proprietà del cittadino albanese EM JE, poi immediatamente dileguatosi, mentre il ricorrente reagiva all'alt intimatogli alla polizia dandosi alla fuga e imboccando la Tangenziale NZ MI contromano per poi, dopo pochi chilometri, rallentare la corsa facendosi raggiungere dai militari. 3.4. Nel ricorso si propone, anche con riferimento a tale delitto, una lettura alternativa delle emergenze istruttorie allegando elementi investigativi che la Corte avrebbe trascurato, segnatamente la circostanza che altro spacciatore (AL) sarebbe stato l'effettivo destinatario dell'intero quantitativo di cocaina importato, senza considerare che la Corte territoriale, senza ignorare la conversazione intervenuta tra ZE IN ed CO AL in merito alla richiesta formulata da quest'ultimo, ha tuttavia precisato a pag.17 da quali fonti fosse desumibile che lo stupefacente ricevuto dall'Olanda tramite l'intermediario di SH fosse inequivocabilmente destinato ad essere srnistato verso altri trafficanti, facendo riferimento agli All. 34,35,36,37, dai quali emergeva che LI avesse appuntamento in prossimità delle uscite autostradale e tangenziale di Bologna con almeno due diversi uomini. 3.5. Per quanto riguarda il valore probatorio dell'intervenuto perfezionamento del reato sulla base della condotta ascrivibile a CA AH, la gravità indiziaria evidenziata nella sentenza risulta conforme al dettato normativo, avendo la Corte descritto dettagliatamente quali dovessero ritenersi i riscontri all'interpretazione del linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni intercettate, segnatamente il servizio di pedinamento svolto dagli agenti di polizia nei pressi della stazione di servizio Agip situata lungo la via MI e la descrizione dell'anomalo comportamento dell'imputato che, dopo essere salito a bordo della vettura dei cedenti ZE, aveva effettuato a bordo della propria auto diversi giri per poi avvicinarsi ad un'Audi A3 di proprietà di un cittadino albanese, che si era dileguato immediatamente. Il successivo comportamento di CA AH, che si era dato alla fuga non ottemperando all'alt dei militari, per poi volutamente rallentare la corsa permettendo loro di raggiungerlo e fermarlo, è stato interpretato dai giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica, come un artificio per attirare l'attenzione degli operanti e preservare lo stupefacente consegnato all'albanese. 3.6. Non può ritenersi che le allegazioni difensive sul punto, in particolare l'assunto secondo il quale la continuità del servizio di osservazione, culminato nella perquisizione negativa, dimostrerebbe l'assenza di traditi°, siano idonee a 6 scardinare tale costrutto argomentativo, considerato dalla difesa congetturale. Va, infatti, ricordato con riferimento al cosiddetto elemento congetturale, che esso si sostanzia in un'ipotesi non fondata sull' id quod plerumque accidit ed insuscettibile di verifica empirica, laddove nel caso di specie plurime sono state le fonti indiziarie dalle quali i giudici di merito hanno tratto la prova dell'avvenuto accordo e della cessione;
non manifestamente illogico, né congetturale nel senso indicato, si è rivelato l'argomento posto per spiegare l'esito negativo della perquisizione eseguita sull'autovettura di CA AH. A tal fine occorre ricordare come le intercettazioni avessero palesato, secondo quanto si legge a pag. 22 della sentenza, che ZE OL e IN avessero il compito di consegnare ad almeno due trafficanti di droga panetti di cocaina contrassegnati da sigle, l'effettivo verificarsi dell'incontro tra gli ZE e CA AH preannunciato nelle conversazioni;
le modalità circospette in cui si era verificato l'incontro; la condotta di CA AH, che all'alt dei militari aveva iniziato una pericolosa fuga imboccando la tangenziale contromano;
una conversazione in cui LI informava il fornitore che, oltre ad CA AH, stava arrivando da Firenze anche un altro soggetto che il CA stava aspettando. Tale ultimo elemento è stato ritenuto dimostrativo della plausibile organizzazione di una staffetta tra CA AH e EM JE per il recupero dello stupefacente dagli ZE al fine di sfuggire ai controlli delle forze di polizia. 4. Tali sono le ragioni per le quali i ricorsi non possono trovare accoglimento. Al rigetto dei ricorsi segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 2315 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la pronuncia assolutoria emessa il 4/12/2014 dal Tribunale di Bologna, per quanto qui ancora di interesse, nei confronti di CA AH in relazione al reato contestato al capo C2) (delitto previsto dagli artt. 73, comma 1-bis e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere illecitamente acquistato/ricevuto, in Bologna il 5 agosto 2066, al fine della cessione a terze persone, stupefacente del tipo cocaina per un ingente quantitativo pari a kg.2), nonché nei confronti di LI OS in relazione al reato contestato al capo R) (delitto previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1-bis e 6, T.U. Stup. per avere, in concorso con altri, illecitamente acquistato in Milano il 28 maggio 2007, per il tramite di VI AN, sostanza stupefacente destinata allo spaccio per un quantitativo imprecisato. 2. La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto CA AH responsabile del reato di cui al capo C2), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, T.U. Stup. e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 24.000,00 di multa con interdizione temporanea dai pubblici uffici e LI OS responsabile del reato di cui al capo R) e, ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Rovigo del 18 dicembre 2007, irrevocabile 16 dicembre 2008, ha applicato in aumento la pena di un anno di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. 3. AH CA ed OS LI ricorrono per cassazione con unico atto censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, relativo al capo di imputazione C2), per violazione del combinato disposto degli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen. nonché per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della fattispecie di reato contestata. La difesa sostiene che il giudice di appello, che ha sposato una ricostruzione dei fatti che si pone in insanabile contrasto con altra tesi egualmente plausibile, avrebbe dovuto seguire un iter motivazionale fondato su un accertamento particolarmente rigoroso, trattandosi di decisione di appello difforme da quella di primo grado. Il grave indizio evidenziato dalla Corte territoriale, concretato dalla circostanza che l'imputato si sia accordato per incontrarsi il 5 agosto 2006 con i fratelli ZE, notoriamente inseriti nell'ambiente degli stupefacenti, e dal fatto che tale incontro si sia 2 effettivamente realizzato, sarebbe secondo la difesa un indizio privo del requisito della precisione se esaminato unitamente ai contorni concreti dell'incontro. 3.1. In particolare, ove si ritenesse l'accordo già perfezionato, si sarebbe dovuta verificare la traditio della sostanza, mentre la perquisizione operata a carico dell'imputato (personale e veicolare) ha dato esito negativo, sebbene l'imputato sia stato monitorato dalle forze dell'ordine senza soluzione di continuità. L'ipotesi interpretativa percorsa dalla Corte territoriale, secondo la quale è possibile che il ricorrente prima di darsi alla fuga abbia consegnato lo stupefacente ricevuto al conducente di un'Audi alla quale si era avvicinato e abbia inscenato la fuga per allontanare l'attenzione delle forze dell'ordine, è ipotesi congetturale. 3.2. Ove si volesse sposare l'ipotesi alternativa, ipotizzata dalla Corte, secondo la quale il ricorrente in fuga sarebbe riuscito a sbarazzarsi dello stupefacente gettandolo in una boscaglia, essa risulta smentita dalla continuativa operazione di monitoraggio effettuata dagli agenti inseguitori, che non hanno visto gettare alcunché dal finestrino. 3.3. Anche la circostanza che, successivamente all'episodio del 5 agosto 2006, in nessuna delle utenze sottoposte a intercettazioni siano state captate conversazioni che facessero riferimento a tale fatto, esclude che vi sia stata la consegna. 3.4. La Corte ha, quindi, ipotizzato alternativamente il perfezionamento dell'accordo su quantità, qualità e prezzo della sostanza, ma tale ipotesi avrebbe logicamente significato che l'incontro fosse avvenuto per la consegna. 3.5. Con riguardo al vizio di motivazione, i giudici di appello avrebbero, inoltre, omesso di esaminare emergenze processuali di segno contrario, ossia tanto le telefonate intercettate nel pomeriggio del 5 agosto 2006, quando i cedenti della sostanza stupefacente si consultavano su cosa consegnare a «quello arrivato da Firenze», quanto le telefonate intercettate il 2 agosto 2006, quando i cedenti concordavano con altro cessionario la consegna di un quantitativo pari all'intero carico. 3.6. Secondo la difesa, dunque, gli elementi discordanti avvalorerebbero l'ipotesi che l'incontro monitorato fosse meramente finalizzato a una «chiacchierata esplorativa». 4. Con un secondo motivo deducono, in relazione al capo di imputazione R), la violazione del combinato disposto degli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della fattispecie di reato contestata. 3 Anche con riferimento al ricorrente OS LI, la difesa sostiene che l'indizio desunto da scambi di messaggi tra l'imputato e TT VA, avvenuti in data 28 maggio 2007, e dalla telefonata avvenuta tra l'imputato e CU (alias di VI AN) il 13 giugno 2007 risulterebbe non preciso e che la Corte territoriale avrebbe omesso di dare conto di telefonate intervenute a partire dal giorno 29 maggio 2007 tra il LI e il CU, indicative di contatti in vista di un futuro acquisto, tanto da rendere illogico che il 28 maggio 2007 l'imputato abbia ricevuto sostanza stupefacente di cui ancora non conoscesse il costo, dovendosi interpretare le intercettazioni nel senso che si parlasse di una verifica della qualità della sostanza in vista di un futuro approvvigionamento. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 6. Il difensore dei ricorrenti ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Il percorso argonnentativo seguito alle pagg.
7-10 della sentenza impugnata risulta, in primo luogo, finalizzato alla confutazione delle ragioni della pronuncia assolutoria emessa in primo grado, fondata sull'incertezza della prova che gli affari intercorsi tra l'imputato e CU (alias VI AN) avessero ad oggetto la compravendita di sostanza stupefacente. Su tale punto non è rinvenibile nel ricorso alcuna contestazione. La Corte ha fornito congrua motivazione a sostegno della decisione. Le intercettazioni telefoniche indicate dal giudice di merito risultano delineare un compendio indiziario valutato coerentemente al disposto dell'art.192, comma 2, cod. pen. Ivi si richiamano le telefonate intercorse tra un fornitore di droga, al quale CU aveva fornito il numero telefonico di LI, e l'imputato il 28 maggio 2007 (all. 230), quale indizio di un appuntamento tra i due colloquianti;
l'attività di pedinamento operata da una pattuglia della Guardia di Finanza e il tenore delle successive telefonate tra i due (a11.231,232), quale indizio dell'effettività dell'incontro; le successive telefonate con le quali CU contatta il LI per avere notizie dell'incontro (all. 233, 234, 235, 236) nel corso delle quali viene ancora utilizzato un linguaggio criptico e allusivo in cui si fa riferimento a termini come «macchina» e «pezzi di ricambio» per descrivere la finalità dell'acquisto, 4 nonché la necessità del LI di ricevere maggiori quantitativi, quale indizio della effettiva cessione di sostanza stupefacente;
lo scambio di SMS intercorso nella stessa serata del 28 maggio 2007 tra LI e TT VA in cui il primo avvisa la donna di essere in possesso dello stupefacenl:e, quale ulteriore conferma dell'avvenuto acquisto. L'iter argomentativo seguito dai giudici di merito soddisfa i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge a fronte dell'acquisizione di prove indiziarie. Le argomentazioni contenute nel ricorso non valgono a scardinare tale costrutto, sia perché le intercettazioni telefoniche ivi menzionate sono in parte di data successiva e logicamente non contrastanti con la versione dei fatti accolta nella sentenza, ove si fa riferimento anche alla necessità del LI di fornirsi di ulteriori quantitativi di stupefacente, sia perché in parte concernenti, appunto, ulteriori forniture. 3. Con riguardo al reato contestato al capo C2) l'iter argomentativo fornito dalla Corte territoriale alle pagg. 17-24 risulta molto più articolato di quanto indicato nel ricorso, che con esso si confronta solo parzialmenl:e. 3.1. A sostegno del giudizio affermativo dell'avvenuto perfezionamento dell'accordo di cessione della sostanza stupefacente, predeterminata nel quantum e nel suo valore economico secondo i giudici di appello, sono state riportate le registrazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra i cedenti albanesi LI (ZE OL) ed DI (ZE Hidaet) per stabilire quali fossero i destinatari della partita di cocaina recentemente importata (AII.25, 31 e 32) e quali involucri si sarebbero dovuti consegnare al CA (AII.38); la difesa prospetta un'interpretazione alternativa del significato indiziario di tali conversazioni, quale elemento comprovante l'assenza di un previo accordo, che non può essere sottoposta al giudice di legittimità in quanto è preclusa in questa fase la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601 - 01). 3.2. Alle pag.22-23 della sentenza è descritto il secondo elemento indiziario, monitorato mediante servizio di pedinamento effettuato dalla polizia giudiziaria, concretato dall'incontro avvenuto tra gli ZE e il CA, ritenuto dai giudici meramente esecutivo dell'accordo sulla base del portato di altre intercettazioni indicative del fatto che le persone presenti all'appuntamento non si conoscessero. 5 3.3. La Corte territoriale ha ravvisato un terzo elemento indiziario nel comportamento tenuto dall'imputato dopo l'incontro a bordo dell'auto degli ZE, posto che il CA, dopo essere risalito a bordo della sua autovettura, sia era avvicinato a un'Audi A3 di proprietà del cittadino albanese EM JE, poi immediatamente dileguatosi, mentre il ricorrente reagiva all'alt intimatogli alla polizia dandosi alla fuga e imboccando la Tangenziale NZ MI contromano per poi, dopo pochi chilometri, rallentare la corsa facendosi raggiungere dai militari. 3.4. Nel ricorso si propone, anche con riferimento a tale delitto, una lettura alternativa delle emergenze istruttorie allegando elementi investigativi che la Corte avrebbe trascurato, segnatamente la circostanza che altro spacciatore (AL) sarebbe stato l'effettivo destinatario dell'intero quantitativo di cocaina importato, senza considerare che la Corte territoriale, senza ignorare la conversazione intervenuta tra ZE IN ed CO AL in merito alla richiesta formulata da quest'ultimo, ha tuttavia precisato a pag.17 da quali fonti fosse desumibile che lo stupefacente ricevuto dall'Olanda tramite l'intermediario di SH fosse inequivocabilmente destinato ad essere srnistato verso altri trafficanti, facendo riferimento agli All. 34,35,36,37, dai quali emergeva che LI avesse appuntamento in prossimità delle uscite autostradale e tangenziale di Bologna con almeno due diversi uomini. 3.5. Per quanto riguarda il valore probatorio dell'intervenuto perfezionamento del reato sulla base della condotta ascrivibile a CA AH, la gravità indiziaria evidenziata nella sentenza risulta conforme al dettato normativo, avendo la Corte descritto dettagliatamente quali dovessero ritenersi i riscontri all'interpretazione del linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni intercettate, segnatamente il servizio di pedinamento svolto dagli agenti di polizia nei pressi della stazione di servizio Agip situata lungo la via MI e la descrizione dell'anomalo comportamento dell'imputato che, dopo essere salito a bordo della vettura dei cedenti ZE, aveva effettuato a bordo della propria auto diversi giri per poi avvicinarsi ad un'Audi A3 di proprietà di un cittadino albanese, che si era dileguato immediatamente. Il successivo comportamento di CA AH, che si era dato alla fuga non ottemperando all'alt dei militari, per poi volutamente rallentare la corsa permettendo loro di raggiungerlo e fermarlo, è stato interpretato dai giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica, come un artificio per attirare l'attenzione degli operanti e preservare lo stupefacente consegnato all'albanese. 3.6. Non può ritenersi che le allegazioni difensive sul punto, in particolare l'assunto secondo il quale la continuità del servizio di osservazione, culminato nella perquisizione negativa, dimostrerebbe l'assenza di traditi°, siano idonee a 6 scardinare tale costrutto argomentativo, considerato dalla difesa congetturale. Va, infatti, ricordato con riferimento al cosiddetto elemento congetturale, che esso si sostanzia in un'ipotesi non fondata sull' id quod plerumque accidit ed insuscettibile di verifica empirica, laddove nel caso di specie plurime sono state le fonti indiziarie dalle quali i giudici di merito hanno tratto la prova dell'avvenuto accordo e della cessione;
non manifestamente illogico, né congetturale nel senso indicato, si è rivelato l'argomento posto per spiegare l'esito negativo della perquisizione eseguita sull'autovettura di CA AH. A tal fine occorre ricordare come le intercettazioni avessero palesato, secondo quanto si legge a pag. 22 della sentenza, che ZE OL e IN avessero il compito di consegnare ad almeno due trafficanti di droga panetti di cocaina contrassegnati da sigle, l'effettivo verificarsi dell'incontro tra gli ZE e CA AH preannunciato nelle conversazioni;
le modalità circospette in cui si era verificato l'incontro; la condotta di CA AH, che all'alt dei militari aveva iniziato una pericolosa fuga imboccando la tangenziale contromano;
una conversazione in cui LI informava il fornitore che, oltre ad CA AH, stava arrivando da Firenze anche un altro soggetto che il CA stava aspettando. Tale ultimo elemento è stato ritenuto dimostrativo della plausibile organizzazione di una staffetta tra CA AH e EM JE per il recupero dello stupefacente dagli ZE al fine di sfuggire ai controlli delle forze di polizia. 4. Tali sono le ragioni per le quali i ricorsi non possono trovare accoglimento. Al rigetto dei ricorsi segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 dicembre 2022