Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
In tema di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il fatto che il condannato abbia mancato di adoperarsi in favore della vittima del reato non può, di per sè, giustificare il diniego del beneficio, atteso che un tale adoperarsi rientra invece, ai sensi dell'art.47, comma settimo, dell'ordinamento penitenziario, fra le possibili prescrizioni applicabili al soggetto nei confronti del quale l'affidamento sia stato disposto (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il detto principio, ha anche posto in luce come la situazione presa in esame si differenziasse da quella che aveva dato luogo ad altra precedente pronuncia, apparentemente dissonante, su analogo argomento, essendo quest'ultima caratterizzata dalla circostanza che il condannato non aveva provveduto ad effettuare il risarcimento del danno nonostante che a tale adempimento fosse stato subordinato il beneficio, a lui concesso, della sospensione condizionale della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 15098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15098 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 08/03/2001
1. Dott. VITO LA GIOIA - Consigliere - SENTENZA
2. " VE IE " N. 1779
3. " PIERO MOCALI " REGISTRO GENERALE
4. " NN AB " N. 32013/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MM GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia, in data 6.4.2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di sorveglianza rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal ID, nei confronti del quale disponeva, invece, la detenzione domiciliare. Rilevava, in proposito, il Tribunale che la richiesta proveniva da condannato che non aveva sofferto alcun periodo di detenzione, cosicché, ai fini della concedibilità della misura in questione, rilevava il comportamento tenuto nello stato di libertà, dopo la commissione del reato la cui pena doveva essere espiata. Ora, il ID non aveva più dato luogo a rilievi penali o comportamentali e, tuttavia, doveva valutarsi negativamente il non essersi costui adoperato in favore delle vittime del reato, pur avendone la possibilità; ciò non autorizzava una prognosi favorevole circa l'idoneità dell'affidamento a raggiungere le finalità di legge.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il ID, che denunciava:
- col primo motivo di ricorso, violazione di legge. Il risarcimento del danno non è condizione normativa per la concessione dell'affidamento, potendo invece essere inserito nelle prescrizioni imposte all'affidato;
- col secondo motivo, vizio della motivazione. Il mancato risarcimento era l'unico elemento valutato dal Tribunale, che pure aveva dovuto dare atto della correttezza del comportamento da costui tenuto dopo avere superato lo stato di tossicodipendenza, che lo aveva indotto a commettere reati, anche trovando e svolgendo un proficuo lavoro;
sussistevano, dunque, tutte le condizioni per la concessione dell'affidamento.
Il ricorso è fondato.
Per quanto attiene alla censura proposta col primo motivo, deve convenirsi che la lettera della legge non consente di individuare come causa preclusiva ex se - tale l'ha invece ritenuta l'ordinanza "de qua" - della concessione dell'affidamento il mancato adoperarsi in favore della vittima del reato, giacché tale condotta è vista dall'art. 47 c. 7 ord. penit. come possibile prescrizione applicabile a chi sia appunto posto in affidamento. È vero che questa Corte, colla sentenza Sez. 1^, 17.6.1998, n. 3572 (richiamata anche nella requisitoria scritta del P.G.) ha affermato la legittimità del diniego della misura in esame, nei confronti di soggetto sottrattosi all'adempimento delle obbligazioni civili;
ma la situazione cui il principio veniva applicato era peculiarmente diversa da quella di specie: in quel caso, al condannato era stata concessa la sospensione condizionale della pena, subordinatamente al risarcimento del danno, ma costui non vi aveva adempiuto, pur potendolo, e tale condotta omissiva faceva apparire che egli concepiva la misura alternativa come una forma di sostanziale elusione della sanzione penale. Qui, invece, il Tribunale non ha espresso alcuna valutazione delle ragioni dell'omesso risarcimento e della sua concreta possibilità, individuando una insussistente causa ostativa operante automaticamente;
laddove, poi, la stessa ordinanza di rigetto segnala correttezza di comportamento e svolgimento di lavoro, ovvero dati valutativi favorevoli alla concessione dell'affidamento; ne consegue l'evidente carenza argomentativa, denunciata dal ricorrente. L'ordinanza deve dunque essere annullata, limitatamente al diniego dell'affidamento, con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza, che procederà a nuovo esame della richiesta, alla luce del principio di diritto sopra enunciato e colmando le riscontrate lacune motivazionali
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001