Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 15098
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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In tema di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il fatto che il condannato abbia mancato di adoperarsi in favore della vittima del reato non può, di per sè, giustificare il diniego del beneficio, atteso che un tale adoperarsi rientra invece, ai sensi dell'art.47, comma settimo, dell'ordinamento penitenziario, fra le possibili prescrizioni applicabili al soggetto nei confronti del quale l'affidamento sia stato disposto (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il detto principio, ha anche posto in luce come la situazione presa in esame si differenziasse da quella che aveva dato luogo ad altra precedente pronuncia, apparentemente dissonante, su analogo argomento, essendo quest'ultima caratterizzata dalla circostanza che il condannato non aveva provveduto ad effettuare il risarcimento del danno nonostante che a tale adempimento fosse stato subordinato il beneficio, a lui concesso, della sospensione condizionale della pena).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 15098
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15098
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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