Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di assegno bancario non trasferibile, l'adempimento, da parte della banca girataria per l'incasso, dell'obbligo della esatta identificazione della persona del presentatore del titolo nel prenditore cartolarmente legittimato è del tutto irrilevante, sul piano della responsabilità della banca stessa per il pagamento effettuato a persona diversa dal prenditore allorché il titolo ponga un problema di falsità documentale per essere stato in modo evidente alterato proprio nella indicazione nominativa del prenditore. Ne consegue che la banca girataria per l'incasso che abbia omesso la verifica della genuinità del titolo, che è il presupposto per la identificazione della persona fisica che presenta l'assegno con il prenditore, risponde dell'inesatto adempimento. Detta responsabilità si configura come extracontrattuale, non potendo qualificarsi il banchiere giratario come sostituto della banca trattaria nell'adempimento della convenzione di assegno e, perciò, posto in rapporto con il traente, ma dovendosi, piuttosto, considerarlo, in quanto investito e attivato dalla procura all'incasso, quale rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il pagamento. Ciò, peraltro, non esclude il concorso di tale responsabilità con quella, a titolo contrattuale, della banca trattaria ,tenuta al risarcimento del danno solidalmente con la banca girataria per non avere, a sua volta, rilevato , nella più sommaria verifica delle stanze di compensazione, la vistosa alterazione del titolo.
Commentari • 5
- 1. ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE - PAGAMENTO - BENEFICIARIO APPARENTE - CORRETTA IDENTIFICAZIONE DA BANCA NEGOZIATRICE - LEGITTIMITÀDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 25 ottobre 2011
ISSN 2385-1376 In materia di assegni non trasferibili, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente all'ORDINATARIO esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso) l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del beneficiario. In caso di pagamento di un assegno, non trasferibile, al BENEFICIARIO APPARENTE indicato nel titolo e correttamente identificato tramite due documenti apparentemente regolari è sufficiente ad escludere la responsabilità della banca negoziatrice, non gravando sulla …
Leggi di più… - 2. Responsabilità della Banca girataria in peculiari ipotesi. Assegno non trasferibile incassato da persona diversa dal beneficiarioAngelo Fabrizio-Salvatore · https://www.filodiritto.com/ · 6 febbraio 2010
- 3. Responsabilità banca, assegno non trasferibile pagato a soggetto non legittimatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 luglio 2007
- 4. Responsabilità della banca per il pagamento di assegno circolare non trasferibileAccesso limitatoPaolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2006
- 5. Assegno non trasferibile: la responsabilità della banca che paga “male”Accesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DR. SCHOLL'S SpA, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 72, presso l'avvocato A. DEL BIANCO, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANI BIAGIO M., giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA AMBROSIANO VENETO SpA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAZZINI 55, presso l'avvocato B. GARGANI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANA ORRÙ, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
CREDITO ARTIGIANO SpA;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 00879/97 proposto da:
CREDITO ARTIGIANO SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 6, presso l'avvocato ADOLFO DI MAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCALZARETTO VELIO G., giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA AMBROSIANO VENETO SpA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAZZINI 55, presso l'avvocato B. GARGANI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANA ORRÙ, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
DR SCHOLL'S SpA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3321/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 5/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/5/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gaetani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Banco MB ET, l'Avvocato Gargani, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Dr. L's e del RE Artigiano, o, comunque il rigetto di entrambi;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, RE Artigiano, l'Avvocato Di Majo, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale dichiarando assorbito in parte ed in parte accolto il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con sentenza 14 luglio 1994, accogliendo la domanda proposta dalla s.p.a. dr. L's (con citazione notificata il 2 e il 15 maggio 1991), condannava in solido le convenute s.p.a. RE Artigiano e s.p.a. Banco MB ET al pagamento a favore della società datrice di lire 69.994.000, oltre interessi, dovuto a titolo di risarcimento danni per avere il RE Artigiano - quale CA TT - pagato due assegni CAri non trasferibili emessi dalla dr. L's a favore di due diversi prenditori e per l'importo rispettivamente di lire 117/381 e lire 105/935, presentati dalla s.p.a. BA IA (poi incorporata dal Banco MB ET) quale IR per l'incasso, che erano risultati trafugati e vistosamente alterati così nella indicazione del prenditore come nell'importo rispettivo (che quindi appariva di lire 23.655.400 e di lire 26.340.550); e per avere la BA IA accettato la girata per l'incasso dell'apparente prenditore degli stessi assegni senza avvedersi dell'evidente alterazione.
Il Tribunale rigettava per altro la domanda di garanzia proposta in subordine dal RE Artigiano nei confronti del Banco MB ET.
Accogliendo l'appello del Banco MB ET e rigettando quello del RE Artigiano, la Corte d'appello di Milano con la sentenza 5 dicembre 1995 rigettava la domanda proposta della s.p.a. dr. L's nei confronti del primo, mentre confermava la condanna nei confronti del secondo. Premesso che incontestabile doveva ritenersi la prova della falsificazione degli assegni (la dr. L's aveva documentato di avere inviato l'uno e l'altro assegno, per posta raccomandata, a due distinti creditori, il cui nome non figurava suo moduli prodotti in causa;
l'Amministrazione delle poste aveva confermato che i due plichi raccomandati non erano stati recapitati ai destinatari, mentre l'esame diretto degli stessi assegni rivelava inoppugnalmente la alterazione compiuta nell'importo e nell'indicazione del prenditore) giudicava la Corte di merito che non potesse dubitarsi della responsabilità della CA TT per aver accettato gli assegni falsificati presentati nelle stanze di compensazione della CA "negoziatrice" quando la grossolana alterazione non poteva sfuggire alla ordinaria diligenza del banchiere e doveva indurre a un previo interpello del cliente traente. Rilevava per altro che nessun profilo di colpa poteva ravvisarsi nel contegno del cliente per aver inviato gli assegni per posta raccomandata;
ne' un precedente analogo episodio accaduto nei rapporti con il medesimo cliente può valere a scagionare la CA, e anzi la ordinaria diligenza professionale "non poteva che rendersi più necessaria nella consapevolezza della precedente vicenda". Quanto invece alla condotta della "CA negoziatrice" rilevava la Corte di merito che la sua responsabilità a norma dell'art. 43 l.a. poteva prospettarsi "solo per non aver diligentemente identificato il possessore", ma la dr. L's mai aveva affermato che il presentatore dei due assegni fosse stato male identificato o che un soggetto con quelle generalità non esistesse, ma si era limitata ad allegare quanto la CA negoziatrice, interpellata, aveva riferito e cioè che non era più riuscita a prendere contatto con la persona in questione, resasi irreperibile. Nè può addebitarsi alla CA negoziatrice un difetto di diligenza nell'esame degli assegni per non averne scoperto la falsità: accettando il mandato all'incasso la CA negoziatrice compiva un atto non idoneo a provocare un dato immediato e diretto al traente. "D'altra parte, nessuna diligenza...avrebbe potuto consentire di accertare la falsificazione e di rifiutare legittimamente l'accettazione di un mandato che il rapporto di conto corrente rendeva obbligatorio per la CA negoziatrice: l'esame più attento avrebbe rivelato solo le alterazioni, le quali per altro non sono sufficienti ad integrare la falsità dell'assegno richiedendosi a tal fine" che esse "siano state eseguite dopo che l'assegno non trasferibile era stato già firmato"...e "solo la CA TT era in grado di accertare questa circostanza con l'ordinaria diligenza, prendendo tempestivamente contatto con il proprio cliente". Nè alcuna responsabilità può ravvisarvi per il successivo pagamento dell'assegno, cui la CA negoziatrice era tenuta in adempimento delle istruzioni ricevute nella stanza di compensazione dalla CA TT, l'unica che fosse in grado di controllare, con l'ordinaria diligenza professionale, la genuinità degli assegni, e dell'eventuale rifiuto la CA IR per l'incasso avrebbe risposto verso la TT secondo le norme ordinarie del mandato e verso lo stesso traente a norma dell'art. 1717, ult. comma. C.C.. Una volta "esclusa qualsiasi negligenza nell'identificazione del prenditore dell'assegno (non venendo neppure allegato l'errore nella identificazione, che fu fatta sulla base di una patente rilasciata dal Prefetto di Roma), nessuna illeceità sarebbe ravvisabile nell'apertura di un conto corrente ad un soggetto che, pur risultando residente a Montecarlo, dichiarava un proprio recapito in città".
Sul medesimo presupposto della esatta identificazione del prenditore doveva infine negarsi fondamento alla domanda di garanzia in subordine proposta dal RE Artigiano nei confronti del Banco MB ET che diede attuazione alle istruzioni ricevute dalla CA TT - mandante - dopo che questa aveva direttamente esaminato i titoli.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. dr. L's con tre motivi di impugnazione. Resistono con controricorsi la spa Banco MB ET e la spa RE Artigiano che propone ricorso incidentale con due motivi di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso - principale - la s.p.a. dr. L's deduce violazione e falsa applicazione del secondo comma dell'art. 43 r.d. 21 dic. 1933, n. 1736 (l.a.) e lamenta che la Corte di merito abbia esonerato da responsabilità per l'indebito pagamento la CA IR per l'incasso che, come sostituta della CA TT, è tenuta al controllo della regolarità del titolo anche al fine di verificare se la persona che presenta l'assegno si identifichi con l'effettivo prenditore dell'assegno (non avendo dottrina e giurisprudenza mai dubitato che nella espressione del capoverso del richiamato art. 43 - "colui che paga un assegno non trasferibile..." - rientri pure il banchiere AR per l'incasso).
Il motivo è fondato.
Palese è - infatti - il traintendimento della Corte di merito che, avendo fatto riferimento allo schema legale dell'art. 43 per l'ipotesi di pagamento eseguito al banchiere AR per l'incasso e avendo richiamato la giurisprudenza che pone a carico dello stesso banchiere l'obbligo della esatta identificazione del prenditore presentatore del titolo e girante, ha escluso ogni responsabilità nella specie a carico del BA IA perché questa identificò esattamente la persona fisica al cui nome gli assegni apparivano rilasciati. I giudici di merito non hanno dunque inteso che, secondo la giurisprudenza da essi richiamata, la identificazione della persona fisica che presenta l'assegno (e lo gira per la riscossione) con il prenditore cartolarmente legittimato presuppone cioè che il testo dell'assegno non sia stato alterato nella indicazione nominativa del prenditore e non sussista quindi incertezza sulla identificazione cartolare del legittimato a ricevere la prestazione indicata nel titolo.
E se, come nel caso di specie e riconosce esplicitamente la Corte di merito, l'assegno pone un problema di falsità documentale (dovendo l'alterazione considerarsi - per presunzione: art. 68 l.a. - successiva alla sottoscrizione di traenza), e per di più di immediata percezione, perché la manomissione ha perfino compromesso la integrità del tessuto cartaceo (come non manca di rilevare la sentenza impugnata), la identificazione certa della persona del possessore girante è del tutto irrilevante, non assicura affatto la sua legittimazione come prenditore, messa invece direttamente in discussione dalla grossolana alterazione del testo cartolare. Sicché la Corte di merito sulla non controversa constatazione della falsità documentale del titolo, agevolmente riconoscibile specie alla considerazione professionale del banchiere, avrebbe dovuto fondare l'opposto convincimento che la BA IA non adempi all'obbligo di esatta identificazione del prenditore come legittimato cartolare, che impone innanzitutto la verifica della genuinità del titolo. La BA IA accettò tuttavia la procura cartolare a riscuotere gli assegni alterati nella indicazione nominativa del prenditore, ottenne il pagamento dalla TT nelle stanze di compensazione, pagò infine gli assegni "a persona diversa dal prenditore" e a norma del disposto di cui all'art. 43, secondo comma, l.a. di quell'inesatto pagamento deve rispondere. Pure erronea è l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'obbligo per la CA IR per l'incasso di accettare ed eseguire il "mandato" sarebbe derivato dal "rapporto di conto corrente", dal falso prenditore in precedenza attivato con la stessa CA (ma in funzione esclusiva della riscossione degli assegni alterati, tanto che, ottenuto il pagamento, come pur dà atto la sentenza impugnata, egli si rese irreperibile). Basti rilevare che una simile proposizione si pone in palese contrasto con il disposto dell'art. 43 l.a. che, per agevolare l'incasso dell'assegno (assolutamente) intrasferibile, ne ammette la girata per l'incasso esclusivamente a un banchiere sul cui vaglio fa affidamento, rendendolo - per così dire - mallevadore verso la TT (o la CA emittente dell'assegno circolare) della esatta identificazione del prenditore e infine responsabile dell'inesatto adempimento. La proposizione della sentenza impugnata, qui criticata, comporterebbe la doverosità per il banchiere di condotte al limite della connivenza con il cliente falsificatore dell'assegno e dunque si pone in evidente contrasto con i principi che reggono il servizio CArio e impongono al banchiere comportamenti conformi alle regole della specifica professionalità.
Espressione dell'equivoco che ha indotto a ritenere il banchiere giaratario per l'incasso responsabile della sola identificazione della persona fisica del presentatore dell'assegno (e non della esatta identificazione cartolare del prenditore) sono le ulteriori affermazioni della sentenza impugnata, secondo cui l'accettazione della procura all'incasso non sarebbe comportamento idoneo a cagionare un danno immediato e diretto al traente;
mentre il conclusivo pagamento al girante sarebbe per il banchiere AR per l'incasso un atto dovuto, poiché egli agisce in sostituzione della CA TT in virtù di implicito submandato e alla esatta osservanza delle istruzioni (di pagare l'assegno) da essa ricevute è tenuto non solo verso la stessa TT secondo le norme ordinarie del mandato, ma anche verso il traente a norma dell'art. 1717, ultimo comma, C.C.. È appena il caso per altro qui di aggiungere che una recente dottrina ha posto in discussione l'opinione (cui ha aderito anche questa Corte con la decisione n. 3928 del 1977) che identifica nel banchiere AR per l'incasso il sostituto della CA TT nell'adempimento della convenzione di assegno e perciò posto in rapporto con il traente che può esercitare contro di lui l'azione contrattuale fondata appunto sulla convenzione d'assegno. Una tale costruzione è sembrata infatti a ragione incompatibile con la considerazione che il banchiere AR, investito - e attivato - dalla procura all'incasso, è perciò rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il pagamento;
con la conseguenza - condivisa dal Collegio - che deve configurarsi come extra - contrattuale, fondata sul disposto dell'art. 43, secondo comma, l.a., la responsabilità dello stesso banchiere AR per il consecutivo pagamento da lui fatto a persona diversa dall'effettivo prenditore. Anche questa seconda opinione non esclude tuttavia il concorso della responsabilità del banchiere AR per l'incasso con quella, a titolo contrattuale, della CA TT, poiché, come è generalmente riconosciuto, il principio di cui all'art. 2055 c.c. si estende a cogliere il fenomeno del concorso di responsabilità a diverso titolo - contrattuale e aquiliana - con riguardo al medesimo fatto dannoso cagionato da due distinte condotte. Come più oltre si argomenterà in sede di esame del motivo del ricorso incidentale del RE Artigiano, deve rimanere ferma la responsabilità anche della CA TT e dunque solidamente con essa la CA IR per l'incasso è tenuta al risarcimento del danno.
2. Con il secondo motivo del ricorso la società dr. L's deduce violazione del disposto di cui all'art. 345, primo comma, seconda parte, c.p.c., per non avere la Corte di merito pronunciato sulla esplicita domanda di interessi maturati sull'importo delle spese legali come liquidate nella sentenza di primo grado, a carico della soccombente s.p.a. RE Artigiano, confermata sul punto dalla decisione di appello.
Il motivo è fondato. Il disposto la cui violazione è oggetto della censura onera le parti in appello di "domandare" gli interessi (oltre agli altri accessori) maturati dopo la sentenza impugnata e la corte di merito nella specie, avendo confermato la pronuncia di condanna al rimborso delle spese del giudizio di primo grado a carico della s.p.a. RE Artigiano, non poteva omettere la pronuncia sulla domanda espressamente proposta dalla s.p.a. Dr. L's anche in ordine agli interessi maturati sulla somma oggetto di quella specifica condanna.
3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce violazione dell'art. 5 d.m. 5 ottobre 1994, in relazione all'art. 91 c.p.c., per non avere la Corte di merito applicato la "maggiorazione" del 70 per cento sugli onorari della società attrice, maggiorazione che sarebbe dovuta (pure a carico della solo condannata s.p.a. RE Artigiano) tenuto conto che la stessa attrice si era difesa in giudizio nei confronti di due parti.
Il motivo è palesemente infondato. Se è vero infatti, come ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 10805 del 1993 - richiamata dalla ricorrente, - che il criterio dettato nell'art. 5 del d.m. 31 ottobre 1985, testualmente ripreso nell'art. 5 del vigente d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, deve estendersi, per la identità del ratio,
anche alla ipotesi per così dire reciproca di onorari dovuti all'avvocato per la difesa dell'unico cliente contro più parti, sfugge alla stessa ricorrente che tale criterio detta una misura restrittiva nella liquidazione degli onorari, avuto riguardo alla (relativa) identità delle posizioni processuali trattate, per le quali è stata svolta una prevalente attività difensiva a tutte comune.
L'applicazione del criterio vale nei rapporti con il cliente indipendentemente dall'esito della causa, mentre - ovviamente - vale nella liquidazione in giudizio quando la condanna sia stata pronunciata contro le "più parti" operandosi nei confronti di ciascuna la riduzione del 70 per cento quanto alla voce degli onorari dovuti al difensore della parte vincente.
Con piena ragione dunque la Corte di merito ha negato la richiesta maggiorazione del 70 per cento nella liquidazione degli onorari a carico dell'unica parte (delle due citate in giudizio dall'unica parte attrice) condannata nel merito e al rimborso della spese del giudizio.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale la s.p.a RE artigiano deduce violazione degli artt. 43 r.d. 21 dic. 1933, n. 173; 1992, 1710 e 1717 cod. civ. per avere la Corte di merito escluso la responsabilità della CA IR per l'incasso, tenuta invece in via esclusiva - e con liberazione della CA TT - alla identificazione del prenditore. Ma pur ammessa la responsabilità di entrambe le banche verso il traente, non potrebbe negarsi "l'obbligo di manleva" in capo alla CA negoziatrice tenuta, come sostituta della TT, alla diligenza del mandatario ex art. 1710 c.c. e perciò alla informazione su ogni rilevante circostanza (innanzitutto sulle visibili alterazioni ostative del pagamento) che si opponeva alla esecuzione del mandato. Nella ipotesi - subordinata - di corresponsabilità tra i banchieri, deve valere il principio della solidarietà e della suddivisione interna della obbligazione.
Con il secondo motivo la ricorrente in via incidentale denuncia vizio di motivazione per contraddittorietà, per avere la Corte di merito da un lato rilevato la grossolana alterazione degli assegni e dall'altro esonerato la CA negoziatrice, cui per prima gli assegni stessi furono presentati, dal dovere di verificare la integrità degli assegni stessi, verifica necessaria anche al fine di accertare che il presentatore si identifichi con il prenditore al quale soltanto il traente voleva che fossero pagati gli assegni per ciò non trasferibili.
I due motivi integrano a ben vedere una unitaria censura, fondata nei limiti di cui ora si dirà.
Quanto si è argomentato discutendo il primo motivo del ricorso principale già segna - infatti - i limiti entro i quali è fondata la censura del ricorso incidentale, nel senso cioè che erroneamente la Corte di merito ha escluso la concorrente e solidale responsabilità del banchiere AR per l'incasso che, omettendo la doverosa verifica della genuinità degli assegni, accettò la procura a riscuotere da persona non legittimata come prenditore degli assegni stessi, vistosamente alterati nel testo (proprio in ordine alla indicazione nominativa del beneficiario) e perciò concorse con la CA TT (che nella più sommaria verifica delle stanze di compensazione non rilevò quelle alterazioni e ammise gli assegni alla compensazione) alla realizzazione dell'evento dannoso consistito nell'aver fatto conseguire il pagamento dei titoli a persona diversa dal prenditore. Non può accogliersi dunque la conclusione principale del RE Artigiano nel senso della esclusione di ogni propria responsabilità, giacché la grossolana alterazione nel teso dei titoli precisamente - ripetesi - nella indicazione di nome e cognome del legittimato) doveva rendere palese alla TT che la girata per l'incasso non era riferibile al vero prenditore e perciò la stesso banchiere AR non si presentava quale cartolarmente legittimato alla riscossione: sicché del pagamento tuttavia ad esso eseguito (per compensazione), come inesatto adempimento della obbligazione scaturente dalla convenzione di assegno, la TT deve verso il traente rispondere - come correttamente ha ritenuto sul punto la Corte di merito. - Riconosciuta dunque la responsabilità della CA TT verso il traente quale fondata su un fatto proprio della CA stessa (che non verificò, come ora si è detto, la legittimazione cartolare della IR) e ritenuta la concorrente responsabilità della CA IR per l'incasso, neppure infine può prospettarsi, nei rapporti interni tra le due banche solidalmente obbligate, una soluzione diversa da quella regolata nell'art. 2055 c.c.. 5. Accolti per le ragioni fin qui espresse il primo e il secondo motivo del ricorso principale e, nei limiti indicati sub 4, il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Milano che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il terzo;
accoglie - per quanto di ragione - il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano, diversa sezione. Roma, 28 maggio 1998.
Depositata in Cancelleria il 9/2/1999.