Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1087
CASS
Sentenza 9 febbraio 1999

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In tema di assegno bancario non trasferibile, l'adempimento, da parte della banca girataria per l'incasso, dell'obbligo della esatta identificazione della persona del presentatore del titolo nel prenditore cartolarmente legittimato è del tutto irrilevante, sul piano della responsabilità della banca stessa per il pagamento effettuato a persona diversa dal prenditore allorché il titolo ponga un problema di falsità documentale per essere stato in modo evidente alterato proprio nella indicazione nominativa del prenditore. Ne consegue che la banca girataria per l'incasso che abbia omesso la verifica della genuinità del titolo, che è il presupposto per la identificazione della persona fisica che presenta l'assegno con il prenditore, risponde dell'inesatto adempimento. Detta responsabilità si configura come extracontrattuale, non potendo qualificarsi il banchiere giratario come sostituto della banca trattaria nell'adempimento della convenzione di assegno e, perciò, posto in rapporto con il traente, ma dovendosi, piuttosto, considerarlo, in quanto investito e attivato dalla procura all'incasso, quale rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il pagamento. Ciò, peraltro, non esclude il concorso di tale responsabilità con quella, a titolo contrattuale, della banca trattaria ,tenuta al risarcimento del danno solidalmente con la banca girataria per non avere, a sua volta, rilevato , nella più sommaria verifica delle stanze di compensazione, la vistosa alterazione del titolo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1087
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1087
Data del deposito : 9 febbraio 1999

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