Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4575 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R T S I G 04575/0 1 E R REPUBBLICA ITALIAN A D E L POPOLO ITALIANO T N E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 7413/00 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere 9833 Cron. Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 21/02/2001ConsigliereDott. Angelo SPIRITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO OPIE dal Tribunale di ISERNIA, con ordinanza del 08/03/00 Richiesta copia studio dal Sig. -SOLE 24 ORE- per diritti L. 3000 nella causa iscritta al n° 376/00 vertente il -2.9. MAR. 2001. tra IL CANCELLIERE FALLIMENTO CEDIM Srl;
M sentita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/02/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la 2001 competenza del Tribunale di Isernia, con le conseguenze di 474 legge. Svolgimento del processo Con ordinanza emessa in data 8.3.2000 il Tribunale di Isernia, rilevato che la S.r.l. CE.DI.M. era stata dichiarata fallita sia dal Tribunale di Roma, con sen- tenza emessa il 20.01.2000 sia dallo stesso tribunale di Isernia con sentenza del 16.02.2000, richiedeva il regolamento di competenza d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 C.p.c. Motivi della decisione Per consolidata giurisprudenza di questa Corte di le. (v. le sentenze n. 747 e n. 9810 del 1999,legittimità n. 2803 del 1997 ed altre conformi) il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio anche in caso di conflitto positivo (reale) di competenza, quando il fallimento di un medesimo imprenditore sia stato di- chiarato da più tribunali. Nel caso di specie, dal documento di visura rila- sciato dal Registro delle Imprese di Isernia in data 23.02.2000 risulta che la S.r.l. CE.DI.M. ha trasferito la sede legale in Roma con atto scritto del 5.3.1999, in epoca immediatamente precedente a quella di presen- tazione delle istanze di fallimento e per crediti risa- lenti a date anteriori a tale trasferimento, quando la sede legale della società di trovava in Pettoranello del Molise (provincia di Isernia) come si evince 2 dall'ulteriore documento di visura del suddetto Regi- stro in data 23.06.1999. Deve conseguentemente rite- nersi che lo stato di insolvenza della società si sia manifestato allorché essa aveva sede in Pettoranello del Molise, mentre non risulta che la stessa SOC. CE.DI.M. dopo il trasferimento formale della sede le- ' in Roma, abbia proseguito la sua attività gale d'impresa in quest'ultimo luogo (v. la relata di noti- fica del 22.02.2000 con la quale l'ufficiale giudizia- rio notificante attestava che all'indirizzo indicato in atti - via Savoia n. 78 in Roma - la società aveva soltanto la domiciliazione postale presso la "executive Service") • Inoltre, la circostanza che la SOC. CE.DI.M. sia stata dichiarata fallita sia dal Tribunale di Roma che da quello di Isernia è docu- mentalmente provata in atti (v. ancora il certificato del registro delle Imprese di Isernia alla data del 23.02.2000 e la sentenza del tribunale di Isernia in data 16.02.2000). Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità (v. ex multis, e da ultimo, le senten- ze n. 4560, n. 7331, n. 10147 del 1999) è irrilevante, ai fini della individuazione del tribunale competente ratione loci a dichiarare il fallimento, il trasferi- mento della sede legale della società, quando tale tra- 3 sferimento avvenga nell'imminenza della dichiarazione di fallimento ovvero quando al compimento degli atti formali in ordine al trasferimento della sede legale non si accompagni l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa nella nuova sede. Da tutto ciò consegue, per il caso di specie, che non potendosi attribuire rilevanza, ai fini della de- terminazione della competenza territoriale, al trasfe- rimento della sede legale da Pettoranello del Molise a Roma, territorialmente competente a dichiarare il fal- limento della S.r.l. CE.DI.M. è come il Pubblico Ministero presso questa Corte ha osservato - il tri- bunale di Isernia, al quale gli atti debbono essere ri- messi. La sentenza dichiarativa del fallimento, emessa dal tribunale di Roma il 20.01.2000 dev'essere cassata sen- za rinvio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Isernia per il fallimento della S.r.l. CE.DI.M. .Cassa senza rinvio la sentenza dichiarativa di fallimento emessa il 20.01.2000 dal tribunale di Roma. Così deciso addì 21 febbraio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. 4 Il Consigliere estensore Il Presidente Walte elentano Vincenzo Baldassarre Vir Baldessar CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civic IL CANCELLIERE SA SS Depositato in Cancelleria Moi Farina 29 MAR. 2001 IL CANCELLIERE More Tami E N IO Z A R T IS G E R A D E T N E S E 5