Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 1
Nel giudizio direttissimo instaurato a seguito di convalida dell'arresto, l'imputato rimesso in libertà non presente all'udienza fissata a seguito della concessione dei termini a difesa è da considerare assente e non contumace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2016, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
0 3802-17 Ш REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE 1927 Francesco Ippolito - Presidente - N. sent. sez. Giorgio Fidelbo UP 01/12/2016 Stefano Mogini N. R.G. 47596/2015 Motivazione semplificata Anna Criscuolo Orlando Villoni -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IE AU, n. Foligno (Pg) 25.2.1968 avverso la sentenza n. 1050/14 Corte d'Appello di Perugia del 03/10/2014 esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. L. Tampieri, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore del ricorrente, avv. Cristiano Bonanni in sostituzione dell'avv. Francesco Libori, che riportandosi ai motivi di ricorso ha insistito per l'accogli- mento RITENUTO IN FATTO 1 d.
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto da AU TA IE av- verso quella emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Perugia in data 31/10/2013 che l'aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato alla pena di un anno di reclusione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che deduce tre motivi di censura.
2.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 591 e 585 cod. proc. pen. L'appello è stato ritenuto tardivo nell'errato presupposto che durante il giudizio di primo grado egli sia rimasto assente dal processo, mentre in realtà avrebbe dovuto essere dichiarato contumace, avendo presenziato alla sola fase della convalida dell'arresto in flagranza di reato e non al successivo giudizio per direttissima, da ciò derivando l'obbligo di notifica dell'estratto della sentenza di primo grado.
2.2 Violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 385 cod. pen. e vizio di moti- vazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, ribadita sulla base del dato estrinseco di essere stato sorpreso fuori del domicilio coatto e senza considerazione alcuna dell'alta conflit- tualità instauratasi con il padre convivente che lo aveva spinto a tale condotta.
2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla carente argomen- tazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
2. Risulta palesemente destituita di fondamento la questione della eccepita nullità di ordine processuale che si sarebbe determinata nel corso del giudizio di primo grado. Dal fascicolo processuale risulta che il ricorrente venne arrestato in flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari il 10 marzo 2012 e condotto dinanzi al giudice per la convalida dell'arresto e per la celebrazione del giudizio direttissi- mo il successivo giorno 12. 2 d. Non avendo il PM richiesto l'applicazione di misure cautelari per l'episodio di evasione dagli arresti domiciliari contestato, il giudice convalidò l'arresto e dispose la remissione in libertà dell'imputato, concedendogli termine a difesa per la celebrazione del giudizio direttissimo. All'udienza di rinvio del 26/05/2012 l'imputato non comparve, venendo dichiarato assente né sarebbe più comparso in prosieguo di giudizio. Tanto premesso, risulta palesemente infondata la tesi secondo cui, dopo avere fruito del termine per preparare la difesa ai sensi dell'art. 451, comma 6 cod. proc. pen. ed il conseguente differimento del giudizio direttissimo, il ricorrente allora imputato avrebbe avuto diritto ad un nuovo avviso in assenza del quale per quanto è dato desumere avrebbe dovuto essere dichiarato contumace. La sequenza temporale stabilita dalla legge è tale, infatti, che se, come nella fattispecie, l'arresto è stato convalidato, si procede immediatamente al giudizio direttissimo (art. 449, comma 4 cod. proc. pen.), talché se l'imputato contro cui si procede a piede libero decide di non presenziare alle successive udienze, senza addurre legittimo impedimento, deve essere considerato assente (art. 420-bis, comma 3 cod. proc. pen.) e non già contumace, 3. Le ulteriori censure si rivelano generiche non investendo l'oggetto della sen- tenza impugnata e cioè la dichiarazione di tardività dell'appello, bensì questioni che attengono al merito della re iudicanda in maniera di nuovo palesemente tardiva.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per leg- ge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versa- mento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento Euro alla cassa delle ammende. Roma, 01/12/2016 Il consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA] Il Presidente Orlando Francesco Ippolit [ 25 GEN 2017 IL RID GILDIZIARIO A CCA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P Pera Esposito, R O N