Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8729 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME DỊ OPO ITALIANO0 8 72 9 / 0 2 Aula 'A' REPUBBLICA ITALL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente D'ANGELO Dott. Bruno R.G. N. 1563/00 Cron.23845 Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA sul ricorso proposto da: TI LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE I.N.A.I.L.- ISTITUTO INFORTUNI SUL LAVORO, elettivamente
CONTRO
GLI | domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA 2002 RASPANTI, giusta delega in atti;
1698 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 37/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/01/99 R.G.N. 48753/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Roma, in accoglimento della domanda proposta da LE EL, ha condannato l'Inail a corrispondergli una rendita per malattia professionale (silicosi) rapportata al grado di inabilità dell'11%. dell'appello Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'Inail, ha respinto la domanda, perché la ctu medico rinnovata in quella sede, aveva accertato una legale, broncopneumopatia professionale che riduce la capacità di lavoro del 7%. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il язу LE, con due motivi. L' intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 140, 141, 144, 145 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per non avere motivato adeguatamente, facendo mero rinvio alle affermazioni, carenti e contraddittorie, del ctu, specie in raffronto alla ben più articolata ctu di primo grado. 3 quale il Premesso che per i lavoratori dell'edilizia, livello polmonare ricorrente, la nocività del lavoro a presunta per legge, imputa al ctu di avere omesso la diagnosi di interstiziopatia e la parziale occupazione della finestra aorto polmonare, rilevate dal primo ctu;
rileva che anche il ctu di secondo grado ha notato il diffuso spettro reticolo nodulare del disegno polmonare con opacità piccole nodulari del parenchima, quadro tipico della silicosi;
si duole che egli abbia formulato un giudizio finale perplesso, esprimendo preferenza per la diagnosi di bronchite cronica quale diagnosi più sicura, in quanto confermata dalla tosse con escreato, tipica di un bronchitico cronico, rispetto а quella di processo silicosi. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 149 d.a.c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la rilevato che nei cinquesentenza impugnata per non avere anni intercorsi tra la prima e la seconda ctu vi è stato un aggravamento, a prescindere dalla diagnosi di silicosi 0 meno, risultante dal testo delle due ctu. La prima, nel 1993, aveva infatti rilevato murmure assente, non dispnea, non tosse, mentre la ctu del 1998 ha basato la propria diagnosi proprio sulla tosse con escreato. 4 I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. In tema qualificadi malattie professionali, la dell'affezione denunziata come silicosi non limita a tale malattia l'indagine del giudice, il quale deve accertare, essendo vincolato solo dai fatti morbosi dedotti, e non dalla loro definizione medica, se il quadro patologico sia inquadrabile in una qualsiasi delle malattie professionali, tabellate о meno (tenuto conto della estensione della tutela assicurativa alle malattie non tabellate, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 Azey del 1988). Pertanto, il giudice che, nell'escludere, sulla base degli accertamenti disposti, la presenza della riscontri una broncopneumopatia cronica silicosi, ostruttiva, tiene conto di questa ai fini della richiesta rendita per malattia professionale (Cass. 19.6.1999 n. 6175). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ove il giudice del merito ritenga di dovere aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della ctu, senza necessità di una lo stesso principio particolareggiata motivazione;
applicabile nel caso di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, ove il giudice aderisca al 5 parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo;
anche in tal caso è sufficiente la sinteticamente ragionata accettazione della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi della prima consulenza (da ultimo Cass. 13 luglio 2001 n. 9567; Cass. 17 gennaio 1998 n. 418; Cass. 18 giugno 1998 n. 61106, secondo cui la motivazione della sentenza sufficiente - ed è escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c pur se consulenza tecnica non sia l'adesione alla seconda Ague ove il secondo parere tecnico specificamente giustificata, fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione aliunde deducibili). Ciò significa che la consulenza tecnica d'ufficio cui la sentenza rinvia integra la motivazione di questa;
ne consegue ancora che, atteso tale carattere integrativo, la Corte di legittimità può prendere cognizione diretta della consulenza tecnica d'ufficio sulla quale la sentenza impugnata basa il proprio giudizio. Ciò posto, si deve rilevare che non vi è controversia sul fatto che il LE svolgesse attività protetta, in 6 quanto per lavoratori edili la nocività a livello polmonare è presunta per legge (Cass. 19.6.1999 n. 6175); ed infatti il Tribunale ha disposto nuova ctu, il che non avrebbe avuto senso se fosse mancato il presupposto della copertura assicurativa. Il dilemma è se il LE fosse affetto da silicosi, come affermato nella sentenza pretorile, ○ da altra patologia polmonare. Su questo punto il ragionamento della seconda consulenza tecnica d'ufficio, seguita dalla sentenza impugnata, lineare. Ади Nonostante il carattere limitativo del quesito trascritto in ctu, volto assegnatogli, per come all'accertamento di una bronchite cronica, il ctu ha avuto chiara ed ha esaminato l'alternativa d'indagine, anche per la conoscenza diretta del primo giudizio peritale, ampiamente citato nella ctu di secondo grado. Esaminato l'amplissimo apparato diagnostico clinico e strumentale (tra cui lo stesso certificato del medico del patronato che denunciava una broncopneumopatia, e non specificamente silicosi), il ctu ha elencato i tratti comuni alle due differenza specifica, patologie, ed individuato la costituita dalla tosse con escreato, da cui è affetto il LE, tipica della bronchite. Correttamente quinti il Tribunale ha ritenuto la ctu sorretta da idonei accertamenti e da argomentazioni immuni da vizi logici. Venendo così meno l'attendibilità della prima ctu, non possibile istituire un rapporto di aggravamento con il grado invalidante da essa stabilito. Entrambi i motivi del ricorso devono essere pertanto respinti. Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 18 aprile 2002. Il Presidente Il Consigliere Relatore Aldo де Майей I A D S , S O A 0 3 L T 1 3 L , . 5 O A T B S . R E I N A P ' D S L I 2 L A N E 7 T . G S D 3 IL CANCELLIERE O O I P S A Deposit belleria N M D I E E E S A , 7759 2012 I G D O A G R E E T T O S L I T N T G E I E A S R E R L I L D E D - Inail\mp-rendita-leonetti RG 1563/2000