Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
Il ricorso per cassazione è esperibile, secondo i principi generali che regolano tale mezzo di impugnazione, avverso i provvedimenti abnormi unicamente quando questi hanno carattere decisorio, sono idonei a incidere su diritti, nonché a determinare il formarsi del giudicato. Pertanto, non sono impugnabili con tale mezzo, ancorché abnormi, i provvedimenti istruttori, in quanto meramente strumentali rispetto alla decisione della causa, revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi, e inidonei a determinare il formarsi del giudicato (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla procura della Repubblica presso il tribunale nei confronti del provvedimento con il quale il giudice, nel corso di un procedimento di interdizione, "onerava" il pubblico ministero di disporre l'accompagnamento in tribunale dell'interdicendo, internato in ospedale psichiatrico giudiziario; la Corte ha altresì osservato, in particolare, che il ricorso per cassazione non è utilizzabile per risolvere i conflitti fra giudice e p.m., in quanto quest'ultimo, nell'ambito del processo civile, assimilato alle parti svolge, nell'interesse pubblico, la sua funzione in piena autonomia, in conformità delle norme procedurali che ne regolano l'intervento e le azioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE SANTA AR CAPUA VETERE;
- ricorrente -
contro
SO ME IN, SO ME IG, CU RA, SO ME OL, SO ME ER GI, SO ME AR RA, PRESIDENTE TRIBUNALE SANTA AR CAPUA VETERE;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di SANTA AR CAPUA VETERE, emesso il 16/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel corso di un procedimento di interdizione, riguardante MA ME TA, internato presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere "onerava" il P.M. di disporre l'accompagnamento in Tribunale dell'interdicendo. Tale disposizione, reiterata con provvedimento in data 18 luglio 2000, veniva impugnata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ricorso a questa Corte, notificato all'interdicendo - all'atto della notifica non più presso l'Ospedale psichiatrico giudiziario - alle altre parti del giudizio di interdizione e al Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere. Gli intimati non hanno presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 715 c.p.c. Si deduce che l'ordinanza impugnata, che "onerava" il pubblico ministero di disporre l'accompagnamento dell'interdicendo, è un provvedimento abnorme, non disponendo alcuna norma che il pubblico ministero possa disporre l'accompagnamento dell'interdicendo. Inoltre, essendo l'interdicendo internato in un Ospedale psichiatrico giudiziario per l'esecuzione di una misura di sicurezza, la sua mancata presentazione in Tribunale per l'esame era giustificata, ed era il giudice istruttore che doveva recarsi presso l'interdicendo per esaminarlo.
Il ricorso - proposto in relazione alla abnormità del provvedimento impugnato - è inammissibile.
I provvedimenti abnormi impugnabili con ricorso per Cassazione, secondo i principi generali che regolano tale mezzo di impugnazione, sono - infatti - unicamente quelli che hanno carattere decisorio, sono idonei ad incidere su diritti, nonché a determinare il formarsi del giudicato.
Non sono invece impugnabili, ancorché abnormi, i provvedimenti istruttori, in quanto meramente strumentali rispetto alla decisione della causa, revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi e inidonei a dare luogo a giudicato (Cass. 3 dicembre 1996, n. 10771). Nè il ricorso per Cassazione è utilizzabile per risolvere conflitti fra giudice e pubblico ministero nell'ambito del processo civile, nel quale quest'ultimo, assimilato alle parti, svolge, nell'interesse pubblico, la sua funzione in piena autonomia, rispetto al giudice, in conformità delle norme procedurali che regolano il suo intervento e le sue azioni.
Nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003