Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2003, n. 11625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11625 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
E N 0 63906ос 0 O I 8 9 Z A 1 5 A I / . R 4 R / T N 6 A S 2 - I T REPUBBLICA ITALIANA . G B R U . E . P B R L . I L D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R A A L . E D T B D A E I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T T S A Oggetto N I N 1 E 3 E R S 1 S SEZIONE TRIBUTARIA E I Tributaria E . A T N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M ACCUECI1 1 6 25 Presidente Dott. Bruno R.G.N. 6334/99 Cron. 25500 Dott. Giuseppe toni MAG Miere Dott. Nino Consigliere FICO Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Ud.10/02/03 - Rel. Consigliere Dott. Guido Consigliere RAIMONDI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA sul ricorso proposto da: N. 63906 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, N presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PLANULA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERERE FLAMINIO 46 PAL. IV SC. B, presso lo 2003 studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, difeso 381 dall'avvocato GIOVANNELLI MAURO, giusta delega in -1- calce;
controricorrente avverso la sentenza n. 404/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 28/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/03 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso accoglimento del primo motivo del ricorso;
rigetto degli altri motivi del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La NU PA citava il Ministero delle Finanze davanti al Tribunale di Firenze per ottenerne la condanna alla restituzione di quanto pagato dal 1986 al 1992 per tassa annuale concessione governativa prevista dal DL n. 853/85, conv. con legge n.. 17/85 in quanto in contrasto con l'art. 10 direttiva CEE n. 335 del 17.7.1969, come interpretato dalla Corte di giustizia della comunità colla sua sentenza 2.2.1988. Resisteva l'Amministrazione convenuta sostenendo: (a) l' incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, a favore di quello della capitale, (b) la tardività della domanda che la rendeva improponibile ai sensi dell'art. 13, 2° comma, DPR n. 641/72, (c) la funzione remunerativa della tassa (almeno in parte) e, perciò, la sua legittimità (almeno parziale) anche secondo l'ordinamento comunitario. Il tribunale condannava l'amministrazione a rimborsare la tassa percepita e le spese della parte vincitrice. L'Amministrazione proponeva appello. In particolare, a sostegno del gravame, deduceva: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore di quello di Roma, ; 2) la decadenza del diritto al preteso rimborso della società appellata a norma dell'art. 13 dpr n. 641/72; 3) la non contrarietà all'ordinamento comunitario della normativa nazionale (legge n. 17/85; legge n. 291/88; legge n. 154/89) in base alla quale la società appellata aveva pagato il tributo;
4) per quanto pagato nel 1992 in eccesso, rispetto agli importi stabiliti dall'ari. 10 del dl 11/7/1992 n. 333, conv. con 1. 8.8.92 n. 359, l'applicabilità delle disposizioni del 2° e 3° comma art. 61 DL n. 331 del 30.9.93, conv. con legge 19.10.93 n. 427, che impongono una diversa procedura per la competenza dell'Ufficio del Registro Tasse e CC. GG. di Roma in merito alle istanze di rimborso;
5) l'insussistenza di una ipotesi di pagamento indebito.. La Corte d'appello di Firenze rigettava l'appello. Ricorre per cassazione l'amministrazione finanziaria dello stato sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la NU PA Motivi della decisione L'amministrazione ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso il vizio di violazione di legge nonché quello motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per non avere riconosciuto applicabile nel caso di specie la decadenza dal diritto al rimborso stante la proposizione dell'istanza oltre i tre anni dalla data del pagamento. Con il secondo motivo deduce l'operatività dello jus superveniens di cui all'art. 11 della legge 448/ 98 per chiedere che dalla somma complessiva da rimborsare vengano detratte lire 500 mila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e le somme dovute per l'iscrizione degli altri atti sociali in ragione di lire 750 mila per anno oltre interessi. Con il terzo motivo di ricorso l'amministrazione deduce l'applicabilità del citato articolo 11 della legge 448/98 per quanto concerne la misura degli interessi da determinare in ragione del 2.5% annuo. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che la richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle societa' nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione (tassa prevista dall'art. 3 del D.L. 19 Dicembre 1984, n. 853, convertito in legge 17 Febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni ed illegittima in quanto contrastante con la direttiva del Consiglio CEE n. 335 del 17 Luglio 1969) e' soggetta al termine di decadenza triennale previsto dall'art. 13, comma secondo, del d.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 641. Tale termine decorre dal giorno del pagamento del tributo (Cass 1123/00;Cass 1837/00;Cass 3422/00;cass 11316/00), e non gia' da quello in cui la direttiva e' stata, con D.L. n. 331 del 1993 convertito in legge 427 del 1993, trasposta nell'ordinamento italiano, senza che tale disposizione possa ritenersi incompatibile con i principi del diritto comunitario o della Costituzione. Ed infatti, il contribuente italiano che, in esecuzione di una norma interna, ha effettuato il versamento relativo ad una imposta ritenuta contrastante con una direttiva comunitaria, ha la possibilita' di formulare la domanda di rimborso anche prima che alla direttiva stessa venga data attuazione nello Stato italiano, purche' essa direttiva sia come nel caso di specie - incondizionata e precisa, e sia trascorso un tempo ragionevole dalla sua emanazione. In tale ipotesi, il giudice nazionale il potere dovere di disapplicare la norma interna e riconoscere la ha - fondatezza della pretesa al rimborso, anche se il legislatore nazionale abbia emanato norme incompatibili con la direttiva.(Cass 15259/00;Cass sez un 3458/98). La Corte territoriale non si è attenuta a tale principio onde la decisione assunta sul punto deve,in accoglimento del primo motivo di ricorso essere cassata. Venendo all'esame del secondo motivo di ricorso, per quanto concerne la prima deduzione in esso contenuta, la stessa non può trovare accoglimento per quanto concerne il riconoscimento della detrazione di lire 500 mila per l'iscrizione dell'atto costitutivo. E' ben vero che, secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 448/98,di interpretazione autentica dell'art. 61 della legge 331/93, la somma predetta deve dovuta in conseguenza di una prestazione effettuata dall' ufficio ritenersi competente e, come tale, giustificata ai sensi della normativa comunitaria, nel caso di specie (Cass 15081/01),tuttavia, l'amministrazione ricorrente avrebbe dovuto dedurre e documentare,non essendo ciò desumibile dalla sentenza impugnata, che il primo anno in relazione al quale il contribuente chiede il rimborso sia quello in cui sia avvenuta l'iscrizione dell'atto costitutivo. In assenza di tale dimostrazione la domanda non può trovare accoglimento La richiesta di applicazione dello jus superveniens è infondata anche in riferimento alle misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri sociali. Tale disposizione infatti, come recentemente ritenuto dalla Corte di giustizia con la 10.9.02 nei procedimenti riuniti C-216/99 e C-222/99, non risulta sentenza conforme alla normativa comunitaria qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali le tasse annuali retroattive vengono riscosse" abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano avere sostituito ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati". Nel caso della tassa forfettaria annuale a carattere retroattivo per l'iscrizione degli atti sociali prevista dall'art. 11 della citata legge 448/98, questa Corte ha già avuto modo di osservare che tale tassa si verrebbe in realtà a cumulare con le somme da già corrisposte a titolo di diritti di cancelleria per l'iscrizione ed il deposito degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo dando luogo così ad una ingiustificata duplicazione priva di ogni giustificazione che finirebbe con l'istituire nuovamente una tassa annuale senza che a fronte di essa corrisponda alcuna effettiva prestazione di servizi da parte dell' Ufficio. Ciò si presenta ancor più evidente nel caso in cui a fronte della necessità di pagamento della tassa annuale in esame la società non abbia provveduto ad iscrivere o depositare, nell'anno cui essa si riferisce alcun atto. Tale tassa si pone quindi in contrasto con la normativa comunitaria e va,come tale, disapplicata (Cass 7176/99;Cass 5354/99;Cass 14064/01; Cass 15081/01) Il terzo motivo di ricorso è infondato. L'applicazione degli interessi nella misura del 2,50% come stabilito dall'art. 11 della legge 448/98 si pone, infatti, in contrasto con la normativa comunitaria e va pertanto disapplicato. A tale proposito va preliminarmente ricordato che il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso della corte di giustizia della Comunità Economica Europea, nell'esercizio dei compiti istituzionali che ad essa sono attribuiti dagli art. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957 "(Cass 1271/97). Alla luce di tale principio rileva la Corte che la sentenza 15.9.98 della Corte di Giustizia nel procedimento C-260/96 ha stabilito quanto segue. “In mancanza di disposizioni comunitarie in materia di restituzione di canoni indebitamente versati in base a regolamenti comunitari, spetta alle autorità nazionali risolvere tutte le questioni accessorie applicando le norme interne relative al tasso e alla decorrenza degli stessi.. Occorre inoltre ricordare che, in due sentenze pronunciate in data odierna (Edis, punto 35 e Spac, punto 20, citate), la Corte ha dichiarato che una modalità di rimborso nazionale rispetta il principio di equivalenza qualora si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sulla inosservanza del diritto interno. Viceversa, questo principio non può essere interpretato nel senso che obblighi uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o canoni riscossi in violazione del diritto comunitario la sua disciplina interna più favorevole in materia di rimborso. Ne discende che il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno stato membro preveda in materia di interessi, per la restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati, purché le modalità di cui trattasi si applichino indifferentemente alle azioni fondate sul diritto interno e a quelle fondate sul diritto comunitario..>> . Alla luce del dianzi evidenziato principio stabilito dalla Corte di Giustizia si rileva che nel caso di specie la riduzione degli interessi al tasso legale del 2,50 previsto dall'art. 11 della legge 448/98 per effetto del richiamo al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c. applicato al momento della entrata in vigore della legge predetta (nella misura per l'appunto del 2,50% stabilito con decorrenza 1.1.99 dal DM 10.12.98) anziché al tasso più favorevole per il contribuente stabilito dall'art. 1 della legge 29/61 e successivamente modificato con provvedimenti legislativi, applicabile per il rimborso delle tasse di concessione governativa, si pone in contrasto con la normativa europea (Cass 8651/98). Questo contrasto, comporta che sia disapplicato il terzo comma dell'art. 11 della legge 23.12.98 n. 448, in quanto impone per l'indebito tributario dovuto a norme comunitarie il riconoscimento di interessi moratori ad un tasso nettamente inferiore a quello spettante per l'indebito tributario derivante da norme interne. In conclusione, dunque, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Roma 10:12/03 Il Cons.est. I PresidenteSulle ما нечист ह IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 28. LUG 2003 г IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio