Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 1
Alla stregua della disposizione di cui all'art. 13 della legge 11 marzo 1970 n. 83, per usufruire della procedura speciale di assunzione diretta per motivi d'urgenza, è necessario che sussista non solo il requisito della urgente necessità di evitare gravi danni agli impianti o ai beni prodotti, ma anche quello della impossibilità di rivolgersi tempestivamente alla competente sezione dell'Ufficio di collocamento, ovvero l'impossibilità di quest'ultima di provvedere all'immediato avviamento della occorrente manodopera.(Nella specie, non essendo stato dimostrato il secondo requisito, è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la sanzione irrogata ai sensi dell'art. 20 della legge 83/70, come modificata dall'art. 27 della legge 28 febbraio 1987 n. 56)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1999, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. US CELLERINO Consigliere
Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere
Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 95, presso lo studio dell'avvocato BIANCA EPIFANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ADRIANA PASQUALINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE, DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 694/95 del RE di CASTROVILLARI, depositata il 20/11/95 R.G.N.3468/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblicà udienza del 22/09/98 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato PASQUALINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il ritto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.11.1993, CI US impugnava l'ordinanza - in giunzione dell'Ispettorato del Lavoro, emanata in seguito a visita ispettiva, effettuata in data 26 e 27 aprile 1989 presso l'azienda agricola del ricorrente, e notificata il 5.11.1993. Con tale ordinanza gli si intimava il pagamento della somma di L. 13.500.000, oltre accessori, per avere assunto il 26.4.1989 in Cassano Jonio, in violazione dell'art. 10 c.l L.11.3.1970 n.83, dodici lavoratrici senza il prescritto nullaosta del competente Ufficio di collocamento.
Assumeva il ricorrente di avere provveduto ad avviare al lavoro le dette lavoratrici per motivi di urgenza, determinati da un improvviso cambiamento climatico nel predetto periodo, che aveva reso necessario procedere immediatamente alla raccolta e pulitura delle primizie di uva. Chiedeva , pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Si costituiva ritualmente l'Ispettorato del lavoro di Cosenza, il quale chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza, rilevando che, tralasciando la contestazione degli assunti motivi di urgenza, il ricorrente non aveva fornito la prova della impossibilità di rivolgersi al competente Ufficio del lavoro, ulteriore requisito per potere accedere alla procedura di assunzione diretta per motivi d'urgenza, di cui all'art. 13 della legge citata. Esibiva richiesta di avviamento al lavoro fatta dal ricorrente al competente Ufficio di collocamento di altra lavoratrice, nella medesima data (26.4.1989) di avviamento al lavoro in via d'urgenza delle dette lavoratrici.
Istruita la causa con la produzione di documenti, con sentenza del 19.10/20.11.1995, l'adito RE di Castrovillari rigettava il ricorso, compensando interamente tra le parti le spese di lite. Assumeva il RE che l'eccezione di mancata contestazione della richiamata violazione nei termini di legge, sollevata dal ricorrente solo nella memoria conclusionale, peraltro in maniera generica, era da disattendere;
e, pur rilevato che i motivi di urgenza per l'assunzione non erano stati contestati, addebitava all'opponente di non aver dimostrato l'impossibilità di rivolgersi al competente Ufficio.
Ricorre per cassazione CI US sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art.378 c.p.c. Resiste l'Ispettorato Provinciale di Cosenza con controricorso. La difesa del ricorrente ha presentato, ai sensi del 4^ comma dell'art.379 c.p.c., osservazioni scritte sulle conclusioni del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. 24.11.1981 n.689, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio (art.360 nn.3 e 5 c. p. e.), In particolare, il CI censura la sentenza impugnata, attribuendo ad essa sia il vizio scaturente dalla mancata considerazione che, all'atto della notifica della violazione, erano ormai trascorsi i novanta giorni fissati dall'art. 14 della L. 689/81 come termine massimo per detta notificazione, quanto l'errore in procedendo, desumibile dalla mancata e contraddittoria motivazione in ordine alla "giustificazione del differimento della conclusione delle indagini ad un giorno di molto successivo a quello di commissione del comportamento addebitato come illecito e a quello in cui le indagini sono state concluse, a detta dello stesso Giudicante". Osserva più specificamente il ricorrente, a sostegno del suo assunto, che erroneamente il RE aveva ritenuto non fondata l'eccezione di mancata contestazione della violazionnei termini di legge, facendo decorrere il termine per la notifica dell'addebito, anziché dal 27.4.1989, data di conclusione degli accertamenti, dal 13.7.1989, citato, nel medesimo atto di addebito, quale momento conclusivo delle indagini;
e poiché la notificazione della violazione dell'illecito amministrativo ad esso CI era avvenuta presso il suo domicilio -da cui era assente-, con plico spedito a mezzo del servizio postale, in data 3.8.89, perfezionandosi, tuttavia, il 18.8.89, allorché il plico venne restituito per "compiuta giacenza", il termine di novanta giorni era ormai scaduto.
Nè il RE aveva fornito una qualsiasi motivazione circa la sua apodittica adesione alla data del 13.7.89, indicata quale quella di conclusione delle indagini dal verbalizzante.
La censura, nella sua duplice articolazione, è infondata. Invero, il termine di novanta giorni "dall'accertamento", previsto dall'art. 14 della L. n.689 cit. per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere, -secondo l'orientamento pressoché costante della Corte di legittimità- non già dal momento della generica ed approssimativa percezione, da parte della P.A., della commissione della violazione, bensì dal momento in cui si è compiuta (o si sarebbe dovuta compiere, in relazione alla complessità della fattispecie) l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione, dato che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione medesima. Pertanto, la data di compimento di siffatto accertamento, che costituisce il dies a quo per la decorrenza del citato termine di novanta giorni, deve essere valutata, in caso di contestazione, dal giudice del merito, il quale, avendo a disposizione, a norma dell'art.23, secondo comma, della legge cit., tutti gli atti dell'accertamento, può tenere conto della minore o maggiore difficoltà del caso con riferimento alla singola fattispecie" (in tal senso: Cass.
9.3.1996 n. 1902; Cass.
1.3.1995 n. 3092). Ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine, il giudice, dunque, ai sensi dell'art. 14 cit., non si limita ad una mera constatazione o riscontro di un termine, di solito, ben individuabile -come accade normalmente in presenza di termini perentori- ma deve operare una vera e propria valutazione degli elementi di fatto, su cui si fonda l'accertamento dell'autorità amministrativa , secondo le regole del processo. Nel caso in esame, il RE, dopo avere rimarcato che, "nell'atto di notificazione di violazioni di illecito amministrativo" è riportata la data del 13.7.89 (quale data di accertamento della violazione attribuita al ricorrente), ha individuato in essa il dies a quo per la decorrenza del termine in discussione, non essendo stata detta data contestata dal CI, "se non tardivamente, nella memoria conclusionale, e molto genericamente".
Correttamente, pertanto, il Giudice di merito, sulla base di siffatta osservazione, considerando la contestazione del ricorrente inidonea e, comunque, insufficiente a fornire l'indicazione di un dies a quo diverso da quello indicato nella "violazione di illecito amministrativo" (spedito in data 3.8.89). ha ritenuto di disattendere "la eccezione di mancata contestazione della violazione nel termine di legge".
Nè è ravvisabile -come sostiene il ricorrente-, nella motivazione della impugnata sentenza, una contraddizione tra la parte in cui il RE espressamente considera il "verbale del 27.4.1989, steso in conclusione della visita ispettiva..." e quella nella quale lo stesso RE sostiene che le indagini si sarebbero concluse il 13.7.1989, essendo di tutta evidenza che la "conclusione della visita ispettiva" non era da identificarsi con le conclusioni delle indagini. In detto verbale, infatti -come non manca di rimarcare il RE- "l'Ispettorato del lavoro .... diffidava il ricorrente ad esibire il nulla osta dell'Ufficio di collocamento..." relativo alle dodici lavoratrici in questione "entro dieci giorni dal verbale"; con ciò chiaramente evidenziando che le indagini, all'epoca della stesura del verbale del 27.4.1989, non erano ancora terminate.
Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 14 della L. 24 novembre 1981 in relazione agli artt. 10 e 13 del D. L, 3 febbraio 1970 n.7,convertito con modificazioni nella L. 11 marzo 1970 n,83, nonché all'art.20 della medesima legge nel testo novellato dall'art.27 della l. 28 febbraio 1987 n.56; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti;
(art.360 nn.3 e 5 c.p.c.). In particolare, il CI assume che il RE, pur avendo dato atto che la sussistenza dei motivi di urgenza per la chiamata diretta costituiva circostanza pacifica, gli ha poi addebitato di non aver fornito prova esauriente della sussistenza della impossibilità di rivolgersi all'Ufficio di collocamento, posto che in quello stesso giorno (26.4.1989), aveva chiesto ed ottenuto il nulla osta per l'assunzione di un'altra bracciante agricola.
Il Giudice di merito, dunque -ad avviso del ricorrente- non avrebbe considerato che il giorno in cui era avvenuta l'assunzione diretta, ritenuta irregolare, delle dodici braccianti agricole, era il mercoledì 26 aprile 1989, giorno successivo alla festa del 25 aprile, "caduta in quell'anno di martedì e occasione di un c.d. ponte con la domenica precedente;
che, in base ai dati della comune esperienza, il lavoro dei campi dei braccianti ha inizio nelle prime ore di luce del mattino, quando, quindi, gli uffici pubblici non sono ancora aperti e che, pertanto, esso CI, attesa la necessità -non contestata- di compiere delle lavorazioni urgenti nei propri impianti culturali, non poteva non avviare direttamente prima al lavoro le braccianti e solo dopo chiedere l'autorizzazione in sanatoria, così come consentito dall'art. 13 della L.83/70; che del tutto incongruo appariva il "sillogismo" prospettato dall'Ispettorato del lavoro, secondo cui il CI così come aveva regolarmente avviato la lavoratrice ER ER in quello stesso giorno 26 aprile, ben avrebbe potuto regolarizzare le altre dodici lavoratrici, prima dell'assunzione, giacché in tal modo non si teneva conto che la ER non era adibita a quel particolare lavoro (pulitura del vigneto), rispetto al quale era da ravvisarsi l'urgenza, essendo destinata a svolgere le mansioni di capo operaia.
Il motivo è privo di fondamento.
Il ricorrente, infatti. nell'enunciare le su esposte critiche alla impugnata decisione, si duole, in realtà, non già dell'omessa ovvero insufficiente o contraddittoria motivazione assunta dal Giudice a quo, bensì della circostanza che l'apprezzamento di quest'ultimo è risultato difforme da quello da lui auspicato. Ed invero, i vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione che legittimano il controllo della Corte di Cassazione, ai sensi del n.5 dell'art.360 c.p.c., non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, sciegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass.
8.11.1996 n. 9744). Tali vizi, pertanto, si configurano solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass.21.1.1995 n. 685). Nella specie -giova ribadire e precisare- il ricorrente sostiene di avere assunto direttamente le lavoratrici in questione in data 26.4.1989 per motivi di urgente necessità a causa dell'improvviso e inaspettato andamento climatico che metteva a repentaglio il raccolto dell'uva. L'assunzione sarebbe avvenuta, secondo il ricorrente, nel rispetto della normativa di cui all'art. 13 della menzionata legge, avendo lo stesso dato tempestiva comunicazione all'Ufficio di collocamento dell'assunzione.
Senonché, l'art. 13 cit. richiede, per poter usufruire della procedura speciale dell'assunzione diretta per motivi d'urgenza il concorso di due requisiti: 1) la "urgente necessità di evitare gravi danni .. agli impianti o ai beni prodotti " ; 2) la impossibilità di rivolgersi tempestivamente alla competente sezione dell'Ufficio di collocamento ovvero l'impossibilità di quest'ultima di provvedere all'immediato avviamento della occorrente manodopera. È di tutta evidenza, dunque, che, secondo il dettato normativo, la "urgente necessità di evitare gravi danni" non costituisce, di per sè sola, ragione sufficiente per escludere la possibilità di chiedere ed ottenere il tempestivo avviamento della manodopera occorrente per far fronte al ricorso di danno.
Orbene, il RE, pur ritenendo la sussistenza del primo dei due requisiti, in quanto non contestato, ha ritenuto non provata la sussistenza del secondo requisito, legittimante la chiamata diretta per motivi d'urgenza, e cioè la impossibilità di rivolgersi al competente Ufficio del lavoro. Ed oltre che non provata la suddetta circostanza -e il relativo onere, secondo il corretto ancorché implicito convincimento del Giudice, gravava sull'opponente- vi era la dimostrazione del contrario, in quanto esisteva "in atti copia della autorizzazione relativa alla singola lavoratrice Cavaliere ER, autorizzazione richiesta e concessa nella medesima detta data del 26.4.1989", onde, indipendentemente dalla mansioni affidate a quest'ultima doveva ritenersi provata sia la possibilità di rivolgersi tempestivamente all'Ufficio di collocamento sia la possibilità per detto Ufficio di avviare al lavoro le lavoratrici contestate.
Da quanto esposto emerge, dunque, che l'iter argomentativo del Giudice a quo non merita le censure addebitategli dal ricorrente. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in oltre L.
1.800.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 1999