Sentenza 29 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritento che divellere dal muro la grata di protezione di una finestra al fine di introdursi nell'abitazione costituisce atto di per sé capace di produrre l'evento del delitto di furto in abitazione).
Commentario • 1
- 1. Individuazione fotografica è prova? (Cass. 37537/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 ottobre 2021
L'individuazione fotografica rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Cassazione penale sez. IV, ud. 8 luglio 2021 (dep. 15 ottobre 2021), n. 37537 Presidente Dovere – Relatore Esposito Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 31 marzo 2015, con cui C.D. era stato condannato alla pena di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2007, n. 7702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7702 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 29/01/2007
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 105
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 33067/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
LA MA, nato a [...] il [...];
LA NT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 26 maggio 2004 dalla Corte di Appello di FIRENZE;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di FIRENZE confermava la condanna di SI MA e LA NT per concorso nel delitto tentato di furto aggravato (circostanze aggravanti ritenute equivalenti alla circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento dei danni), commesso in agro di Castelnuovo Berardengo il 7 agosto 1999.
Quel giorno, intorno alle ore 12.15, gli imputati avevano scardinato, avvalendosi di un grosso palo di legno, la grata in ferro di una finestra ubicata al piano terreno dell'abitazione di DE FF US.
Il padrone di casa, che si trovava nella camera da letto situata al primo piano, allertato dai rumori, si era affacciato alla finestra ed aveva sparato tre colpi di pistola in aria, così inducendo gli imputati a darsi alla fuga.
Gli LA si erano difesi affermando che avevano divelto l'inferriata al fine di entrare "per curiosità" nel casolare che credevano disabitato.
La Corte aveva, tuttavia, ritenuto inverosimile l'assunto, osservando che la casa, per le sue caratteristiche e condizioni, non poteva essere scambiata per un casolare abbandonato e che il tentativo di furto era fallito soltanto perché il DE FF era in casa ed aveva reagito facendo uso di una pistola.
I giudici di appello confermavano la sentenza di primo grado anche nella parte relativa al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, reputando ostativi al riconoscimento i precedenti penali, per furti e ricettazione, degli imputati.
La Corte condivideva, inoltre, il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti contestate (art. 625 c.p., nn. 1 e 7) e la circostanza attenuante del risarcimento del danno (art. 62 c.p., n.6), osservando che in tal modo la pena irrogata doveva ritenersi proporzionata alle modalità del fatto ed alla personalità delinquenziale degli imputati.
2. Avverso l'anzidetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati per mezzo del comune difensore.
2.1. Con il primo motivo di ricorso MA LA chiede che sia dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello e di ogni atto consequenziale, compresa la sentenza di secondo grado, deducendo l'omessa citazione per non essere il decreto stato notificato nel domicilio dichiarato (nessun tentativo sarebbe stato in proposito effettuato), ma a mani del suo difensore.
2.2. Con il secondo motivo gli imputati lamentano, con riguardo all'affermazione di responsabilità, la mancanza di motivazione e la manifesta contraddittorietà della sentenza impugnata. Gli atti compiuti non sarebbero stati idonei "a ... produrre l'evento", ne' univocamente espressivi dell'intenzione di commettere un furto.
In proposito la Corte non aveva considerato che si erano recati in luogo senza portare con loro arnesi atti allo scasso ed avrebbe "screditato" la spiegazione da loro offerta soltanto perché avevano precedenti per furti.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la mancanza di motivazione e la manifesta contraddittorietà della sentenza impugnata sia in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia con riguardo al sopra citato giudizio di equivalenza, sia, infine, con riferimento alle pene irrogate (mesi sei di reclusione ed Euro 120,00 di multa).
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I ricorsi vanno rigettati.
3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Sostiene il ricorrente che "nessun tentativo" di notificargli nel domicilio dichiarato il decreto di citazione a giudizio sarebbe stato effettuato.
Dagli atti risulta, per contro, che è stata attestata, dall'agente addetto alle notificazioni, l'irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato e che, per questa ragione, si è proceduto alla consegna dell'atto al suo difensore di fiducia.
Vi è da aggiungere, poi, che all'udienza dibattimentale il difensore ha prodotto documentazione proveniente dall'imputato intesa a certificare che quel giorno aveva fissato una visita medica. Può così ragionevolmente affermarsi che l'imputato, a conoscenza dell'avvenuta citazione per il giudizio d'appello, ha inteso manifestare la volontà di recarsi ad una visita medica, ma la Corte ha correttamente escluso trattarsi che ci si trovasse al cospetto di legittimo impedimento a comparire (affermazione, quest'ultima, non contestata dall'imputato).
3.2. Il secondo motivo del ricorso è destituito di fondamento. Benché all'inidoneità degli atti sia fatto, in ricorso, soltanto un generico riferimento (e tanto, quindi, basterebbe per considerare inammissibile questo profilo della doglianza), non può seriamente negarsi l'attitudine offensiva dei medesimi nei confronti del bene giuridico tutelato.
Non può, in altre parole, dubitarsi che divellere dal muro la grata di protezione di una finestra al fine di introdursi nell'abitazione costituisca - per usare le parole della Relazione al codice penale - un atto di per sè "capace di produrre l'evento" del delitto di furto in abitazione.
Detto questo, va osservato che il problema sollevato dai ricorrenti sembra piuttosto coinvolgere l'univocità degli atti compiuti. Per la sussistenza del tentativo, gli atti, oltre che idonei, devono, invero, essere oggettivamente diretti in modo non equivoco a commettere un determinato delitto.
L'univocità si pone, dunque, come requisito di natura sostanziale, che consente di selezionare, tra gli atti "idonei", quelli effettivamente punibili ex art. 56 c.p.. La giurisprudenza di questa Corte afferma in proposito che il requisito dell'univocità degli atti "va accertato sulla base delle caratteristiche oggettive della condotta criminosa" (Cass. 1^ 7 dicembre 1978 Ruocco, RV 141139), nel senso che gli atti posti in essere devono in sè stessi possedere, riguardati nel contesto in cui sono inseriti, l'attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito, anche qualora sia stata conseguita aliunde la prova del fine verso cui tende l'agente (Cass. 1^ 28 settembre 1987, Di Matteo).
Occorre, in altre parole, ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile all'individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo (Cass. 1^ 10 luglio 1992, Lamari). Ora, muovendo dal concetto di univocità su esposto, ne deriva - in riferimento alla fattispecie concreta - che l'atto di introdursi in un'abitazione altrui, dopo avere divelto la grata di protezione di una finestra del piano terra, può ritenersi univocamente diretto a commettere un furto all'interno dell'abitazione medesima. Gli atti, considerati in sè medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono, nonché per la loro natura ed essenza sono - secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit - giunti ad un livello di sviluppo tale da evidenziare il fine cui erano diretti, anche perché non risultavano sussistere motivi diversi che potessero aver animato siffatta condotta, ne' gli imputati avevano prospettato plausibili giustificazioni del loro operato tenuto conto inoltre del fatto che - come la Corte di merito ha osservato - non si trattava di un casolare abbandonato, ma di una casa abitata, apparsa (forse) momentaneamente disabitata agli imputati.
3.3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. I ricorrenti pretendono, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L'esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione di dette circostanze presuppone, inoltre, l'esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento. Nella specie, tuttavia, la Corte ha spiegato di non ritenere i ricorrenti meritevoli delle invocate attenuanti per la loro negativa personalità, desunta essenzialmente dalla circostanza che avessero già riportato condanne per furti e ricettazione.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le censure del ricorrente non valgono a scalfire. In altre parole, del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i numerosi e gravi precedenti penali degli imputati, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p., applicabile anche ai fini dell'art. 62 bis c.p.. Quanto alle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esse sono censurabili in cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto, come nel caso in esame, detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. ex plurimis Cass. 1^, 13 aprile 2001, Pelini, RV 219263).
In relazione, infine, alla lamentata eccessività della pena, va detto che la conclusione di immeritevolezza di un più mite trattamento sanzionatorio, cui il giudice di merito è pervenuto con adeguata e non illogica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità allorché il ricorrente si limiti a sollecitare genericamente il riesame sul punto della sentenza impugnata.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2007