Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2003, n. 10680
CASS
Sentenza 23 gennaio 2003

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In tema di misure coercitive disposte in via provvisoria nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga che giustifica il mantenimento del provvedimento limitativo della libertà personale deve intendersi anche come pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell'estradando al Paese richiedente, affinché risponda dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2003, n. 10680
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10680
    Data del deposito : 23 gennaio 2003

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