Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di misure coercitive disposte in via provvisoria nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga che giustifica il mantenimento del provvedimento limitativo della libertà personale deve intendersi anche come pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell'estradando al Paese richiedente, affinché risponda dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2003, n. 10680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10680 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENZI Presidente
dott. Adolfo DI VIRGINIO Componente
dott. Saverio MANNINO "
dott. Arturo CORTESE "
dott. Giorgio COLLA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Aim Pierre n. a Relizane (Algeria) il 27 maggio 1958;
avverso l'ordinanza in data 17 ottobre 2002 della Corte d'appello di Roma;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
Udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Prof. Avv. Carlo Taormina.
Fatto e diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha rigettato la richiesta di revoca della misura dell'arresto provvisorio e della conseguente restrizione in carcere ex art. 716 c.p.p. (in base a mandato di arresto internazionale) eseguita il 17
giugno 2002, nonché della conseguente rimessione in libertà o di applicazione di misura meno afflittiva formulata dal cittadino straniero sopra indicato, detenuto per fini estradizionaii, ribadendo che permanevano le ragioni di cui al provvedimento del 23 agosto 2002 di rigetto di analoga istanza avanzata dal difensore nell'interesse dello stesso Aim.
2. - Più particolarmente rilevava la Corte del distretto che militavano in senso contrario alla richiesta ragioni che permettevano di ritenere il concreto e oggettivo pericolo di fuga consistenti: a) nella gravità del fatto e nella natura del reato (appropriazione indebita di cinquecento milioni di franchi francesi), circostanze che lasciavano presumere la disponibilità da parte dell'estradando di vaste risorse economiche, che gli avrebbero consentito la possibilità di organizzare la sua latitanza;
b) nella presumibile applicazione di una non lieve sanzione penale, come non lievi si potevano presumere le gravose obbligazioni assunte nei confronti delle parti offese;
e) nella circostanza della sottrazione da parte dell' Aim alle indagini e alle ricerche delle autorità del suo paese, come emergente dalla documentazione pervenuta dalla Francia, Paese dal quale si era allontanato senza fornire alcuna spiegazione;
d) nella stessa "mobilità" dell'Aim (documentata dalla difesa sia pure ad altri fini) che "si sposterebbe con facilità in diversi Paesi, soprattutto dell'Africa" e) nella scarsa rilevanza del fatto che egli avesse preso alloggio in un albergo della capitale (cosa che poteva spiegarsi come atteggiamento di acquisita sicurezza). Tutte tali ragioni consentivano di ritenere la misura cautelare in atto indispensabile per la consegna dell'estradando. 3. - Propone ricorso per cassazione l'Aim per mezzo del difensore Prof. Avv Carlo Taormina il quale si duole per la violazione di cui all'art. 606 lett. e c.p.p in relazione all'art. 715 c.p.p. per omessa e illogica motivazione sulla sussistenza dei presupposti cautelari, osservando che gli argomenti addotti erano gli stessi di altra analoga ordinanza, pronunciata il 17 ottobre 2002, annullata con rinvio da questa Corte di cassazione (sentenza n. 33512, depositata il 18 novembre 2002, con udienza di rinvio fissata dalla Corte d'appello per la data del 28 novembre 2002), nonché per l'omessa motivazione con riferimento alla inadeguatezza di altre misure meno afflittive idonee ad assicurare la consegna. 4. - II ricorso non è fondato.
5. - È certamente vero che gli argomenti contenuti nella prima ordinanza di diniego di revoca della misura adottata il 23 agosto 2002 (in parte riportati nella ordinanza oggetto della presente impugnazione) e consistenti nella particolare gravità del fatto, nella mancata spiegazione, da parte dell'Aim, alle autorità francesi del suo allontanamento da quel Paese e nel conseguente arrivo in Italia sono estremamente labili per sostenere il concreto pericolo di fuga. Di essi ha fatto giustizia la precedente decisione di questa Corte di Cassazione pronunciata il 25 ottobre 2002 e depositata l'8 novembre successivo, che ha annullato quell'ordinanza con rinvio alla Corte d'appello di Roma per carenza di una motivazione adeguata. Tali motivi sono pienamente condivisi da questa Corte e pertanto non verranno esaminati nella attuale sede (nonostante siano stati ripetuti dal difensore, le cui doglianze al riguardo sono totalmente condivise).
6. - Sta di fatto però che l'ordinanza oggetto della presente impugnazione contiene una motivazione più congrua, non solo e non tanto nella parte in cui si sottolinea che le vaste disponibilità economiche dell'Aim gli consentirebbero di sostenere un'adeguata latitanza, quanto piuttosto nel punto in cui sottolinea la concreta "mobilità" del ricorrente specialmente nei confronti di Paesi africani (con i quali e nei quali ha consistenti interessi economici, come confermato anche dal difensore nell'odierna discussione).
7. - Si prenderanno, dunque, in considerazione le doglianze del ricorrente che riguardano tale argomento e quella che concerne il mancato esame della richiesta di una misura meno afflittiva nonché l'illogica motivazione sulla questione.
8. - Non ritiene esatta il Collegio l'interpretazione che il difensore fornisce dell'ordinanza impugnata per le seguenti due preliminari osservazioni. Innanzitutto il nuovo argomento all'esame di questa Corte ("mobilità" dell'estradando), contenuto nell'ordinanza oggi impugnata, non è (come vorrebbe il difensore) proprio lo stesso dell'altro in forza del quale la Corte d'appello afferma che l'Aim disporrebbe di vaste risorse per organizzare la sua latitanza. Si tratta, al massimo, di argomenti connessi, ma quel che l'ordinanza impugnata vuoi sottolineare, per lo meno secondo l'opinione del Collegio, è il dato - che non risulta dagli atti - che l'Aim avesse (e abbia) in Roma interessi diversi da quelli per i quali aveva occasionalmente accompagnato il Presidente dello Stato del Congo per un congresso internazionale della FAO, come emerge dallo stesso ricorso. In secondo luogo, non pare neppure condivisibile l'interpretazione dell'ordinanza fornita dalla difesa, nei suoi aspetti di novità, secondo cui la Corte d'appello desumerebbe il pericolo di fuga dalla circostanza per la quale l'Aim si trovava in Italia, perché tale passo, inserito nel contesto generale, ha un significato ben diverso, cioè quello secondo cui la Corte desume il pericolo di fuga dal fatto che l'Aim non avesse altri interessi per soggiornare in Italia (a Roma) se non quello legato al momentaneo svolgersi del congresso della FAO, non risultando che all'epoca avesse una residenza stabile in Italia né che nella Repubblica italiana avesse il centro dei suoi affari o interessi.
9. - II pericolo di fuga è dunque legato alla ragionevole e presumibile necessità dell'Aim di lasciare l'Italia, non avendo altro motivo accertato per rimanervi ed essendo altrove il centro dei suoi interessi lavorativi.
10. - La difesa sottolinea anche come il "pericolo di fuga" significhi "far perdere le tracce di sé", cioè - parrebbe - volontà finalizzata a sottrarsi in modo (almeno tendenzialmente) definitivo alla esecuzione del provvedimento di consegna. Una tale interpretazione restrittiva e limitativa non pare però che possa desumersi dal contesto delle norme internazionalì e in particolare del codice processuale in tema di estradizione.
11.- L'estradizione è un mezzo di cooperazione internazionale che ha lo scopo di rendere possibile ed effettiva la consegna di un individuo da uno Stato ad un altro affinchè l'estradando sia posto di fronte alla giustizia del Paese richiedente per rispondere dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato. Pericolo di fuga deve intendersi, dunque, anche come pericolo di allontanamento dallo Stato richiesto con la conseguenza che quest'ultimo sia esposto al rischio di non poter consegnare il soggetto allo Stato richiedente, rendendosi cosi inadempiente a un obbligo internazionale: consegna, si noti, da effettuarsi in un periodo particolarmente breve (quaranta giorni dalla esecutività della sentenza che dispone l'estradizione) a pena di perdita di efficacia di qualsiasi misura limitativa della libertà. L'Aim ha - per le ragioni appena dette - più che ragionevoli stimoli per lasciare l'Italia, proprio per tornare ai suoi numerosi impegni di affari internazionali che lo portano a viaggiare per il mondo. Ecco come la "mobilità" di cui parla l'ordinanza è collegata al rischio di allontanamento dal nostro Paese con conseguente impossibilità per lo Stato italiano di far fronte alla consegna: rischio la cui presenza non è esclusa dall'assunzione in locazione di un appartamento in Roma da parte del ricorrente.
12. - Se tutto ciò si tiene presente, non può che concludersi nel senso che sussista nel provvedimento impugnato un'implicita motivazione anche sulla inadeguatezza di altre misure idonee a scongiurare tale pericolo per le ragioni sopra esposte. 13. - II ricorso deve essere, quindi, rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 MARZO 2003.