CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20407 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di TT Italia Srl avverso l'ordinanza del 25/02/2026 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LE ZI;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Venezia ha rigettato l’istanza di riesame proposta dalla terza interessata TT Italia Spa, confermando il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia in data 2 febbraio 2026, che aveva disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di crediti e liquidità presenti nelle casse societarie, procedendo nei confronti di FR Di IO e LE Di IO, rispettivamente legale rappresentante e direttore operativo della suddetta società, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20407 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 20/05/2026 2 2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore costituito procuratore speciale, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 240, primo comma, e 648-quater, primo e secondo comma, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale, fraintendendo la portata censoria della doglianza, avrebbe omesso di rispondere alle deduzioni difensive dirette a sottolineare l’irritualità di disporre il sequestro per equivalente anche in ordine a beni ricompresi nel patrimonio della società e non degli indagati. La questione avrebbe una propria rilevanza concreta, dato che l’esecuzione del provvedimento ablatorio sarebbe ricaduta anche su cespiti sociali. 2.2. Violazione degli artt. 240, primo e terzo comma, e 648-quater, primo e secondo comma, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento genetico e l’ordinanza di riesame avrebbero omesso di conformarsi all’insegnamento di legittimità che qualifica come sequestro per equivalente ogni ablazione avente ad oggetto beni di cui non sia stato accertato il rapporto di derivazione causale con il reato per cui si procede. Questa fallacia emergerebbe appieno dal passaggio motivazionale che stigmatizza la mancata prova di introiti leciti (peraltro, assolta dalla difesa), così di fatto qualificando come diretto il sequestro del preteso profitto di un reato commesso cinque anni addietro. 2.3. Violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. Avuto riguardo alla parallela emissione da parte dell’Autorità giudiziaria di Monza di un decreto di sequestro preventivo per i medesimi fatti (sia pure valutando la condotta di Di IO come concorrente nel delitto presupposto di cui all’art. 640-bis cod. pen.), alcuni beni societari sono stati contemporaneamente colpiti da due provvedimenti ablatori, con indebita duplicazione di un vincolo di natura recuperatoria. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per quanto attiene al primo e al secondo motivo, nei termini di seguito illustrati, ed è inammissibile nel resto. 2. L’art. 648-quater, primo comma, cod. pen. prevede che, quando si procede per taluno dei reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. «è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto». 3 Il secondo comma della suddetta norma prevede, poi, la confisca per equivalente: nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta del prodotto o del profitto dei reati suddetti, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Il sequestro con funzione anticipatoria della confisca, ai sensi della suddetta disposizione, può ricadere anche su beni riconducibili a terzi, purché non appartenenti «a persone estranee al reato» (primo comma, relativo al sequestro diretto), ovvero su denaro, beni o altre utilità nella disponibilità dell’indagato/imputato, «anche per interposta persona» (secondo comma, relativo al sequestro di valore). 3. Dal momento che TT Italia Spa non rientra nel novero dei soggetti indagati nei cui confronti si procede per i reati suaccennati (evidentemente nei termini di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), i beni rientranti nel suo patrimonio possono essere ritualmente aggrediti, in forza del decreto di sequestro emesso nei confronti di due persone fisiche, soltanto quando sia dimostrato che i singoli cespiti assoggettati a vincolo, alternativamente, - costituiscano il prodotto o il profitto del reato (sequestro diretto); - siano stati in effetti nella piena disponibilità di uno degli indagati o di entrambi (sequestro per equivalente o di valore). 3.1. L’ordinanza impugnata, ciò premesso, non differenzia adeguatamente, declinandole nel caso di specie, le due nozioni di prodotto e di profitto del delitto di riciclaggio, utilizzando anzi solo la locuzione «profitto». Al contrario, non può prescindersi da una loro compiuta individuazione e quantificazione, nella concreta vicenda storica, verificando altresì, prima ancora, il rispetto del principio della domanda cautelare (poiché se l’Ufficio requirente avesse chiesto solo di sottoporre a vincolo il profitto, andrebbe ultra petita il provvedimento che disponesse il sequestro dell’intero prodotto, salvo il potere del Tribunale del riesame di dare una diversa qualificazione giuridica;
cfr. Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Silvani, Rv. 276093-01). In estrema sintesi, per quanto qui rileva, secondo il sempre valido canone ermeneutico fornito da Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, [...], Rv. 205707-01, in linea generale, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita;
il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Sez. U, 24 maggio 2004, n. 29952, Romagnoli, Rv. 228117-01, in motivazione, ha sottolineato, onde evitare un’estensione indiscriminata e una dilatazione indefinita dell’istituto, l’esigenza di una diretta 4 derivazione causale dall’attività del reo, con esclusione di vantaggi indiretti o mediati). Per quel che attiene nello specifico al delitto di riciclaggio, ai fini della confisca obbligatoria (e dell’eventuale sequestro con funzione anticipatoria) - il prodotto è costituito non solo dai beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche dai beni e dai valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità e ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, dep. 2024, [...], Rv. 286323-02, che ha ritenuto che fossero stati correttamente intesi come prodotto i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita) e, in genere, più ampiamente dall’intero valore delle somme oggetto delle operazioni dissimulatorie (Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131-01; Sez. 2, n. 7503 del 07/12/2021, [...], Marchesan, Rv. 282957-01; Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, [...], Rv. 280238-01). - il profitto deve essere individuato con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito (e non all’intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto;
cfr. Sez. 2, n. 2166 del 06/12/2022, dep. 2023, Ibrahim, Rv. 283898–01; Sez. 2, n. 19561 del 12/04/2022, Di Sarli, Rv. 283194-01; Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, [...], Rv. 280029-01; Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, [...], Rv. 268729- 01). Inoltre, in tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, deve considerarsi persona estranea al reato, nei confronti della quale tale misura di sicurezza non può essere disposta ex art. 240, commi secondo e terzo, cod. pen., il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, [...], Rv. 285207-02; Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, Poste Italiane, Rv. 284054-02; Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, C., Rv. 270250-01; Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, [...], Rv. 250804 - 01). Secondo la provvisoria imputazione, le condotte risultano operate dagli stessi vertici societari, con dirette conseguenze patrimoniali positive per TT Italia, che non potrebbe, pertanto, dirsi “terza estranea” nel senso sopra illustrato. 3.3. In caso di negativa esecuzione del sequestro diretto, l’aggressione patrimoniale può essere estesa, anticipando in sede cautelare l’effetto ablativo della confisca, a beni diversi – ma aventi un equivalente valore – da quelli costituenti il prodotto o il profitto del reato, formalmente rientranti nel patrimonio 5 sociale, previa dimostrazione che, dietro tale schermo soggettivo («per interposta persona»), gli indagati ne abbiano in concreto la piena disponibilità. 4. La sintetica motivazione del Tribunale ha evitato un compiuto confronto con queste problematiche classificatorie. I giudici lagunari, sul punto, osservano soltanto che «TT Italia acquisiva esclusivamente crediti fittizi, né la FE ha documentato introiti lecitamente entrati a far parte del patrimonio», concludendo per la natura diretta del sequestro, ricaduto sul «profitto del reato», senza individuare i beni sottoposti a sequestro nella loro natura e consistenza. La genericità dell’argomentazione, che trascura il necessario legame tra uno specifico fatto di reato e una somma, un credito o altra res ben determinati, si limita di fatto a ipotizzare la generalizzata provenienza illecita di tutta la liquidità presente nelle casse sociali. Tale insuperabile lacuna motivazionale impone l’annullamento con rinvio. 5. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. Il principio del ne bis in idem, sancito nell’ordinamento processuale dell’art. 649 cod. proc. pen., si riferisce alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti di uno stesso soggetto e non anche alla duplicazione di procedimenti di sequestro o confisca di uno stesso bene in relazione a fatti diversi o nei confronti di soggetti diversi. Risulta, anzi, del tutto fisiologico che uno stesso bene possa essere sottoposto a sequestro o a confisca in distinti procedimenti, perché le esigenze cautelari o sanzionatorie possono trovare autonoma espressione nell’ambito di ciascuno di essi (Sez. 3, n. 48395 del 13/06/2018, [...], Rv. 274703-01). Ciò premesso, trattandosi di una articolata sequenza di acquisti e successive cessioni di crediti fittizi, neppure la difesa distingue compiutamente quanto all’oggetto specifico delle misure reali (profitto del reato presupposto di truffa aggravata ovvero prodotto di uno o più dei successivi atti di riciclaggio), astrattamente possibile in sede cautelare, purché siano evitate poi illegittime duplicazioni al momento della confisca (Sez. 2, n. 22641 del 03/06/2025, [...], Rv. 288228-01). Proprio in questo senso, notava, sia pure quasi obiter, il Tribunale come la misura cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Monza escludesse ogni possibilità di sovrapposizione, limitando il sequestro «alla parte residua». 6 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, al Tribunale di Venezia, competente per le misure cautelari reali, che, nel procedere ad un nuovo valutazione del riesame, terrà conto dei rilievi sopra indicati. Le restanti censure della società ricorrente non superano la soglia dell’ammissibilità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 20 maggio 2026. Il Consigliere estensore LE ZI Il Presidente RO SI D’ST
udita la relazione svolta dal Consigliere LE ZI;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Venezia ha rigettato l’istanza di riesame proposta dalla terza interessata TT Italia Spa, confermando il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia in data 2 febbraio 2026, che aveva disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di crediti e liquidità presenti nelle casse societarie, procedendo nei confronti di FR Di IO e LE Di IO, rispettivamente legale rappresentante e direttore operativo della suddetta società, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20407 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 20/05/2026 2 2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore costituito procuratore speciale, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 240, primo comma, e 648-quater, primo e secondo comma, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale, fraintendendo la portata censoria della doglianza, avrebbe omesso di rispondere alle deduzioni difensive dirette a sottolineare l’irritualità di disporre il sequestro per equivalente anche in ordine a beni ricompresi nel patrimonio della società e non degli indagati. La questione avrebbe una propria rilevanza concreta, dato che l’esecuzione del provvedimento ablatorio sarebbe ricaduta anche su cespiti sociali. 2.2. Violazione degli artt. 240, primo e terzo comma, e 648-quater, primo e secondo comma, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento genetico e l’ordinanza di riesame avrebbero omesso di conformarsi all’insegnamento di legittimità che qualifica come sequestro per equivalente ogni ablazione avente ad oggetto beni di cui non sia stato accertato il rapporto di derivazione causale con il reato per cui si procede. Questa fallacia emergerebbe appieno dal passaggio motivazionale che stigmatizza la mancata prova di introiti leciti (peraltro, assolta dalla difesa), così di fatto qualificando come diretto il sequestro del preteso profitto di un reato commesso cinque anni addietro. 2.3. Violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. Avuto riguardo alla parallela emissione da parte dell’Autorità giudiziaria di Monza di un decreto di sequestro preventivo per i medesimi fatti (sia pure valutando la condotta di Di IO come concorrente nel delitto presupposto di cui all’art. 640-bis cod. pen.), alcuni beni societari sono stati contemporaneamente colpiti da due provvedimenti ablatori, con indebita duplicazione di un vincolo di natura recuperatoria. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per quanto attiene al primo e al secondo motivo, nei termini di seguito illustrati, ed è inammissibile nel resto. 2. L’art. 648-quater, primo comma, cod. pen. prevede che, quando si procede per taluno dei reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. «è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto». 3 Il secondo comma della suddetta norma prevede, poi, la confisca per equivalente: nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta del prodotto o del profitto dei reati suddetti, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Il sequestro con funzione anticipatoria della confisca, ai sensi della suddetta disposizione, può ricadere anche su beni riconducibili a terzi, purché non appartenenti «a persone estranee al reato» (primo comma, relativo al sequestro diretto), ovvero su denaro, beni o altre utilità nella disponibilità dell’indagato/imputato, «anche per interposta persona» (secondo comma, relativo al sequestro di valore). 3. Dal momento che TT Italia Spa non rientra nel novero dei soggetti indagati nei cui confronti si procede per i reati suaccennati (evidentemente nei termini di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), i beni rientranti nel suo patrimonio possono essere ritualmente aggrediti, in forza del decreto di sequestro emesso nei confronti di due persone fisiche, soltanto quando sia dimostrato che i singoli cespiti assoggettati a vincolo, alternativamente, - costituiscano il prodotto o il profitto del reato (sequestro diretto); - siano stati in effetti nella piena disponibilità di uno degli indagati o di entrambi (sequestro per equivalente o di valore). 3.1. L’ordinanza impugnata, ciò premesso, non differenzia adeguatamente, declinandole nel caso di specie, le due nozioni di prodotto e di profitto del delitto di riciclaggio, utilizzando anzi solo la locuzione «profitto». Al contrario, non può prescindersi da una loro compiuta individuazione e quantificazione, nella concreta vicenda storica, verificando altresì, prima ancora, il rispetto del principio della domanda cautelare (poiché se l’Ufficio requirente avesse chiesto solo di sottoporre a vincolo il profitto, andrebbe ultra petita il provvedimento che disponesse il sequestro dell’intero prodotto, salvo il potere del Tribunale del riesame di dare una diversa qualificazione giuridica;
cfr. Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Silvani, Rv. 276093-01). In estrema sintesi, per quanto qui rileva, secondo il sempre valido canone ermeneutico fornito da Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, [...], Rv. 205707-01, in linea generale, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita;
il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Sez. U, 24 maggio 2004, n. 29952, Romagnoli, Rv. 228117-01, in motivazione, ha sottolineato, onde evitare un’estensione indiscriminata e una dilatazione indefinita dell’istituto, l’esigenza di una diretta 4 derivazione causale dall’attività del reo, con esclusione di vantaggi indiretti o mediati). Per quel che attiene nello specifico al delitto di riciclaggio, ai fini della confisca obbligatoria (e dell’eventuale sequestro con funzione anticipatoria) - il prodotto è costituito non solo dai beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche dai beni e dai valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità e ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, dep. 2024, [...], Rv. 286323-02, che ha ritenuto che fossero stati correttamente intesi come prodotto i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita) e, in genere, più ampiamente dall’intero valore delle somme oggetto delle operazioni dissimulatorie (Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131-01; Sez. 2, n. 7503 del 07/12/2021, [...], Marchesan, Rv. 282957-01; Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, [...], Rv. 280238-01). - il profitto deve essere individuato con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito (e non all’intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto;
cfr. Sez. 2, n. 2166 del 06/12/2022, dep. 2023, Ibrahim, Rv. 283898–01; Sez. 2, n. 19561 del 12/04/2022, Di Sarli, Rv. 283194-01; Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, [...], Rv. 280029-01; Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, [...], Rv. 268729- 01). Inoltre, in tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, deve considerarsi persona estranea al reato, nei confronti della quale tale misura di sicurezza non può essere disposta ex art. 240, commi secondo e terzo, cod. pen., il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, [...], Rv. 285207-02; Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, Poste Italiane, Rv. 284054-02; Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, C., Rv. 270250-01; Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, [...], Rv. 250804 - 01). Secondo la provvisoria imputazione, le condotte risultano operate dagli stessi vertici societari, con dirette conseguenze patrimoniali positive per TT Italia, che non potrebbe, pertanto, dirsi “terza estranea” nel senso sopra illustrato. 3.3. In caso di negativa esecuzione del sequestro diretto, l’aggressione patrimoniale può essere estesa, anticipando in sede cautelare l’effetto ablativo della confisca, a beni diversi – ma aventi un equivalente valore – da quelli costituenti il prodotto o il profitto del reato, formalmente rientranti nel patrimonio 5 sociale, previa dimostrazione che, dietro tale schermo soggettivo («per interposta persona»), gli indagati ne abbiano in concreto la piena disponibilità. 4. La sintetica motivazione del Tribunale ha evitato un compiuto confronto con queste problematiche classificatorie. I giudici lagunari, sul punto, osservano soltanto che «TT Italia acquisiva esclusivamente crediti fittizi, né la FE ha documentato introiti lecitamente entrati a far parte del patrimonio», concludendo per la natura diretta del sequestro, ricaduto sul «profitto del reato», senza individuare i beni sottoposti a sequestro nella loro natura e consistenza. La genericità dell’argomentazione, che trascura il necessario legame tra uno specifico fatto di reato e una somma, un credito o altra res ben determinati, si limita di fatto a ipotizzare la generalizzata provenienza illecita di tutta la liquidità presente nelle casse sociali. Tale insuperabile lacuna motivazionale impone l’annullamento con rinvio. 5. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. Il principio del ne bis in idem, sancito nell’ordinamento processuale dell’art. 649 cod. proc. pen., si riferisce alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti di uno stesso soggetto e non anche alla duplicazione di procedimenti di sequestro o confisca di uno stesso bene in relazione a fatti diversi o nei confronti di soggetti diversi. Risulta, anzi, del tutto fisiologico che uno stesso bene possa essere sottoposto a sequestro o a confisca in distinti procedimenti, perché le esigenze cautelari o sanzionatorie possono trovare autonoma espressione nell’ambito di ciascuno di essi (Sez. 3, n. 48395 del 13/06/2018, [...], Rv. 274703-01). Ciò premesso, trattandosi di una articolata sequenza di acquisti e successive cessioni di crediti fittizi, neppure la difesa distingue compiutamente quanto all’oggetto specifico delle misure reali (profitto del reato presupposto di truffa aggravata ovvero prodotto di uno o più dei successivi atti di riciclaggio), astrattamente possibile in sede cautelare, purché siano evitate poi illegittime duplicazioni al momento della confisca (Sez. 2, n. 22641 del 03/06/2025, [...], Rv. 288228-01). Proprio in questo senso, notava, sia pure quasi obiter, il Tribunale come la misura cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Monza escludesse ogni possibilità di sovrapposizione, limitando il sequestro «alla parte residua». 6 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, al Tribunale di Venezia, competente per le misure cautelari reali, che, nel procedere ad un nuovo valutazione del riesame, terrà conto dei rilievi sopra indicati. Le restanti censure della società ricorrente non superano la soglia dell’ammissibilità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 20 maggio 2026. Il Consigliere estensore LE ZI Il Presidente RO SI D’ST