Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20407
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Accolto
    Violazione artt. 240, 240 c.p., 648-quater c.p. e 321 c.p.p. - Sequestro per equivalente su beni della società

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che i beni della società possono essere aggrediti solo se costituiscono prodotto o profitto del reato o sono nella piena disponibilità degli indagati, e che il Tribunale non ha adeguatamente distinto le nozioni di prodotto e profitto, né ha specificato i beni sequestrati.

  • Accolto
    Violazione artt. 240, 648-quater c.p. e 321 c.p.p. - Sequestro per equivalente non conforme a giurisprudenza

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che i beni della società possono essere aggrediti solo se costituiscono prodotto o profitto del reato o sono nella piena disponibilità degli indagati, e che il Tribunale non ha adeguatamente distinto le nozioni di prodotto e profitto, né ha specificato i beni sequestrati.

  • Rigettato
    Violazione art. 649 c.p.p. - Duplicazione di provvedimenti ablatori

    La Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, spiegando che il principio del ne bis in idem si applica a procedimenti per lo stesso fatto nei confronti dello stesso soggetto, non alla duplicazione di sequestri o confische di beni in relazione a fatti o soggetti diversi. Ha altresì osservato che la misura cautelare disposta dal Tribunale di Monza escludeva sovrapposizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20407
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20407
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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