Sentenza 13 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2001, n. 7986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7986 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
E C.C.58925 N IO 986 Z A 6/4/1 5 IA R . T N R IS D.P.R.
2 - A G B S E R U BLICA ITALIANA LL IB A A DEL D R . T B E A SENST 7 9 8 6 0 1 T ME DEL POP T N 1 E 3 S E 4 CORTE UPREM SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n. 1449/98Dott . Giovanni Olla Presidente Dott. Enrico Papa Consigliere Cron. 18417 Dott. Giovanni Paolini Consigliere Rep. Dott. Massimo Oddo Consigliere Ud. 5 aprile 2001 Dott. Aldo Ceccherini Consigliere CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE CAMPION CIVILE ha pronunciato la seguente: N. 58925 SENTENZA sul ricorso proposto il 18 gennaio 1998 da: in persona del Ministro Amministrazione delle Finanze dello Stato rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- pro tempore nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- ghesi, n. 12 ricorrente
contro
Autostrada Torino Milano S.p.A., corrente in Torino_in persona del suo presidente dr. Riccardo Formica difesa in virtù di procura in . calce al controricorso dagli avv.ti Victor Uckman e Corrado Magna e rappresentata dall'avv. Claudio Schwarzenberg, presso il quale e- lettivamente domicilia in Roma alla via Monte delle Gioie, n. 24 controricorrente 1 8 7 proc. n. 1449/98 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte sez. XIV n. 19/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 a- prile 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udita l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'avv. Luigi Criscuoli, che ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso l'accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Autostrada Torino Milano S.p.A ricorreva avverso la cartella esat- toriale n. 1098885, messa a ruolo 1'8 agosto 1990, con la quale l'Ufficio II.DD. di Torino, in sede di controllo ex art. 36-bis, d.p.r. 29 ON settembre 1973, n. 600, della dichiarazione dei redditi per l'esercizio 1985, aveva escluso dalla franchigia del 64% componenti negativi di reddito che, realizzatisi in esercizi precedenti all'entrata in vigore della legge n. 649/83 istitutiva della maggiorazione di conguaglio, sarebbero divenuti fiscalmente deducibili negli esercizi successivi. La Commissione Tributaria di 1° grado di Torino con decisione n. 452/8/91 accoglieva il ricorso e l'appello formulato avverso la stessa dall'amministrazione finanziaria era rigettato il 15/20 novembre 1996 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che con- fermava la pronuncia gravata sul rilievo che l'accertamento e la con- seguente applicazione delle imposte, stante la perentorietà del termi- ne stabilito dall'art. 36-bis, d.p.r. n. 600/73, avrebbero dovuto essere proc. n. 1449/98 R.G. 2 eseguiti e notificati entro il 31 dicembre 1987. Contro la decisione proponeva ricorso il Ministero delle Finanze il 18 gennaio 1998 con due motivi e la Autostrada Torino Milano S.p.A resisteva con controricorso notificato il 19 febbraio 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 36-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 17, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 28, 1. 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Rileva l'amministrazione finanziaria che l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 28, 1. n. 449/97, avrebbe chiarito il carattere accel- leratorio e la natura ordinatoria del termine fissato dall'art. 36-bis, ом d.p.r. n. 600/73 per la liquidazione delle imposte in base alle dichia- razioni presentate dai contribuenti e la rilevanza esterna soltanto di quello del quinto anno successivo a quello di presentazione delle di- chiarazioni medesime, stabilito dagli artt. 17, d.p.r. n. 602/73, e 43, d.p.r. n. 600/73, per l'iscrizione nei ruoli formati e consegnati all'in- tendente di finanza. Il motivo è fondato. L'art. 28, 1. n. 449/97, ha dettato che: "il primo comma dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'art. 16 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza". La natura interpretativa della norma, oltre ad essere espressamente proc. n. 1449/98 R.G. 3 enunciata dalla rubrica dell'articolo stesso, è desumibile dal contenu- to della disposizione, privo di carattere autonomo e consistente esclu- sivamente nel richiamo dell'art. 36-bis e nella precisazione di come tale ultimo articolo deve essere interpretato nella parte relativa al termine ivi previsto (cfr.: Cass. civ., sez. trib., sent. 2 agosto 2000, n. 10134; Cass. civ., sez. I, sent. 23 novembre 1999, n. 12995), e dal collegamento temporale della medesima con la giurisprudenza di questa corte che aveva fornito una chiave di lettura dell'art. 36-bis di- versa da quella indicata dal legislatore (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 29 luglio 1997, n. 7088). Da tale natura discende la retroattività della norma stessa, che ha chiarito l'esatto contenuto di una regola già esistente, e la sua opera- DIN tività anche in relazione alla controversia in esame, dovendo il giudi- ce verificare l'intervento di una decadenza facendo riferimento alla normativa vigente e non potendo qualsiasi interpretazione della me- desima, anche se imposta con carattere vincolante mediante legge, avere carattere innovativo, limitandosi sempre la stessa ad individua- re tra i vari significati possibili quello originariamente attribuitole dal legislatore. Resta assorbito dalla fondatezza del primo motivo l'esame del se- condo, con il quale il ricorrente, ha lamentato la violazione dell'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., in quanto la contribuente non avrebbe mai sostenuto che gli importi, dalla cui somma all'imponibile era derivato un ampliamento dell'ammontare del 64% escluso dalla maggiorazione dell'imposta a proc. n. 1449/98 R.G. 4 titolo di conguaglio, provenissero da riserve o fondi formati con utili che avessero già scontato l'imposta sul reddito delle persone giuridi- che. Alla fondatezza del ricorso segue la cassazione della sentenza impu- gnata ed il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Re- gionale del Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudi- zio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbe il secondo e cassa in relazione al anmotivo accolto con rinvio, che per le spe se, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 5 aprile 2001. CORTE Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo dott Giovanni Olla E N ۵۱۸ O From Dr I Z A TO S S R H cancelliere IL CANCELLIERE C1 Arnaldo SA lolo US DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi.
1.3 GIU. 2001 CANCELLIERE C1 AL SAАй Calore E N ZIO ISTRA 26/4/1986 5 REG . N D.P.R. - A B D LL. IA TE EL A R D ESEN . A B SI T TA SEN U IB 131 I IA A R . T R N E T A M proc. n. 1449/98 R.G. 50