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Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 11325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11325 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 157/2026 CC - 04/02/2026 R.G.N. 40936/2025 sul ricorso proposto da: LL DI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale di Massa Udita la relazione svolta dal Consigliere EL Fallarino;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l'an- nullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'omessa indicazione dei beni e del loro valore, nei limiti del profitto accertato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11325 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 04/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 25 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sino alla concorrenza dell'importo dì 3.984.482,26 euro, in via diretta o, in mancanza, per equivalente, nei confronti di DI LL e TI AT, quale profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, oggetto di provvisoria incolpa- zione ai capi 1) (per DI LL) e 10) (per TI AT) della rubrica;
era di- sposto, altresì, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, del profitto dei reati previsti dall'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, ascritti al solo LL ai capi 2), 3), 4), 5) e 6) della rubrica, fino alla concorrenza dell'importo di 1.157.082,83 euro ed il sequestro preventivo dei 442 beni mobili riportati nella scrittura privata stipulata, in data 27 settembre 2018, tra DI LL e TI AT, registrata il 12 giugno 2019 presso l'Agenzia delle entrate di Massa Car- rara, in quanto profitto dei reati di cui ai capì 1) e 10) e, in mancanza, per equi- valente per un valore corrispondente ai predetti beni. 1.1. Avverso tale decreto proponevano istanza di riesame DI LL, in proprio e quale legale rappresentante della ELLECI società tra avvocati s.r.I., e TI AT. Il Tribunale del riesame di Massa, con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2024, dichiarava inammissibile l'istanza proposta dal LL, quale legale rappresentante della ELLECI società tra avvocati s.r.I., e, in parziale accoglimento delle altre istanze, riduceva l'importo del sequestro, limitatamente al reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, alla somma di 3.210.356,08 euro, da dividere in parti eguali tra gli indagati, e di 744.125,92 euro, a carico del solo LL, confer- mando nel resto il provvedimento ablatorio. 1.2. Su ricorso proposto dal LL , la Corte di cassazìone, Terza Sezione penale, con sentenza n. 26095 del 21 maggio 2025, annullava con rinvio la suddetta or- dinanza per nuova valutazione in ordine alla sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e del periculum in mora. Nello specifico, si legge nella sentenza rescindente: «gi osserva che il ricorrente, con l'istanza di riesame, aveva contestato la sussistenza del periculum in mora, valorizzando, in partico- lare, la circostanza che, come risulta dalla stessa ordinanza impugnata (cfr. p. 9), il LI è (anche) proprietario di un cespite immobiliare in Sardegna del valore di 29 milioni di euro e, quindi, superiore all'importo del debito tributario, stimato in complessivi 18.039.394,50 euro (cfr. p. 6). Orbene tale circostanza refluisce, in prima battuta- come avrebbe dovuto rilevare il Tribunale cautelare- sulla stessa sussistenza del fumus del delitto ex art. 11 d.lgs. 74 del 2000». La Corte richia- mava, quindi, il proprio orientamento, ad avviso del quale «nella vigente fattispe- cie è scomparso ogni riferimento alla necessità di effettivo avvio di un qualsiasi 2 accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunque l'illecito penale in ter- mini di pericolo in concreto (sul punto, cfr. Sez. 3, n. 13233 del 24.02.2006, Rv. 266771), integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei- secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario- a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di una esecuzione esattoriale in atto (Sez. 3, n. 46975 del 24.05.2018, dep. 16.10.2018, F., Rv.274066-01; Sez.
3. n. 13233 del 24.02.2016, Pass., Rv.266771-01; Sez. 3, n. 39079 del 09.04.013, Barei, Rv.256376-01)><. Da ultimo, la sentenza puntualizzava che «venendo al caso di specie, pure avendo ampiamente motivato in ordine ai requisito della fraudolenza degli innumerevoli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal LL (analitica- mente descritti alle p. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata), il Tribunale avrebbe dovuto preliminarmente spiegare perché il patrimonio del ricorrente, del valor certamente non inferiore a 29 milioni di euro, non è idoneo a garantire la (di gran lunga infe- riore) pretesa dell'Erario». 1.3. Investita nuovamente del riesame, nel perimetro delineato dalla richia- mata sentenza dì annullamento, il Tribunale di Massa, con ordinanza, emessa in data 22 ottobre 2025, ha confermato il decreto di sequestro preventivo impugnato per l'importo già rideterminato nell'ordinanza oggetto di annullamento, ritenendo sussistente sia il fumus del reato, sia il periculum in mora. 2. Avverso la prefata ordinanza propone ricorso DI LL, per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito ízl,.~ enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sì lamenta violazione degli artt. 11 e 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione agli artt. 311, 321 e 325 cod. proc. pen., nonché viola- zione degli artt. 623, comma 1, lett. a), e 627, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di sottrazione fraudolenta al paga- mento delle imposte. Si osserva, in particolare, che il Tribunale del riesame non si sarebbe attenuto ai principi enunciati nella sentenza di annullamento, che aveva dato per acquisito il dato processuale, coperto da giudicato interno, che il valore del patrimonio del ricorrente non fosse inferiore a ventinove milioni di euro. Si osserva, ancora, che al fine di stabilire la sussistenza del fumus del delitto contestato, tanto ai fini della verifica in ordine alla capienza del patrimonio, tanto ai fini della verifica dell'ele- mento soggettivo del reato, che presuppone che il soggetto attivo, che compie atti 3 di depauperamento, sia consapevole della insufficienza del proprio patrimonio re- siduo a soddisfare le pretese dell'erario, sì deve necessariamente prendere come parametro il valore che i beni avevano al momento del fatto;
e, nella specie, quasi tutte le condotte contestate sarebbero state commesse tra il 2018 ed il 2022, poche nel 2023, quando il valore del cespite principale era identico o quasi a quello stabilito dal c.t.u. solo pochi mesi prima. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 11 e 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., 623, comma 1, lett. a), e 627, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del peri- culum in mora. Si osserva che la insussistenza di tale periculum, su cui il Tribunale non ha fornito motivazione, emerge dalla circostanza che gli immobili sottoposti a seque- stro sono gravati da plurime ipoteche accese dall'amministrazione finanziaria, sic- ché per gli stessi non vi è alcun pericolo di dispersione. Al contrario il manteni- mento del vincolo rischia di danneggiare proprio l'erario, come dimostrato dalla sospensione della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Torre Pau- sania disposta a seguito del sequestro. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 11 e 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 275, 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. in ordine alla misura ed alla proporzionalità del sequestro. Si afferma, invero, che il vincolo ha riguardato beni del valore, secondo la stima effettuata dallo stesso Tribunale, di 8.434.723,37 euro, di gran lunga supe- riore al profitto dei reati contestati pari complessivamente a 3.506.387,85 euro, sicché il Tribunale avrebbe dovuto disporre il dissequestro di quanto in eccedenza. Si aggiunge, altresì, che il sequestro ha interessato l'intero patrimonio dell'inda- gato e dei suoi familiari, così impedendo loro di far fronte alle proprie minime esigenze di vita, in palese violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che governano anche le misure reali. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 4 2. Il primo motivo afferente alla violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. ed alla sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 èt in parte manifestamente infondat%e n in parteí proposto al di fuori dei casi consentiti. 2.1. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che in tema di rie- same dei provvedimenti cautelari, il pubblico ministero può legittimamente pro- durre nuovi elementi nel corso del giudizio di rinvio conseguente all'annullamento 2 a, rt brehyari~ella Corte di cassazione poiché il principio della completa devolu- zione del thema decidendum cui è informato il rimedio del riesame non consente di vincolare la nuova decisione sulla base degli stessi atti esistenti al momento della prima. Tale facoltà il pubblico ministero può esercitare sia con riferimento ad atti successivi alla prima decisione che ad atti che in quella sede non ritenne di produrre, ampliando così la discovery nel corso del giudizio di rinvio (Sez. F. n. 38037 del 28/08/2014, Basile, Rv. 261188 - 01; Sez. 6, n. 2573 del 27/06/1995, Romola, Rv. 202440 - 01). In tale solco si pone anche il consolidato principio secondo cui in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023, Rv. 285159 - 01; Sez. 2, n. 16359 del 12/3/2014, Uni Land s.p.a, Rv. 261611 - 01). 2.2. Nel caso di specie, il Tribunale si è uniformato a tale principio, riesami- nando il punto devoluto dalla sentenza rescindente e, nel far ciò, ha correttamente tenuto conto degli ulteriori elementi dí fatto sopravvenuti, costituiti da una stima più recente dei beni caduti in sequestro, risultante dall'annotazione di P.G. del 7 gennaio 2025. prodotta dal P.M. ed acquisita nel corso dell'udienza di riesame. 2.3. In ordine alle censure riguardanti la sussistenza del fumus del reato, va ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali, è am- messo soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 325 cod. proc. gen.; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal no- vero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il z, t t ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con fipmato motivato imposto dall'art. 125, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01). /1, 1. 5 2.4. Ciò precisato, le doglianze del ricorrente che, pur richiamando la viola- zione di norme di legge, attengono in realtà al percorso argomentativo del prov- vedimento impugnato, non superano il vaglio di ammissibilità, in presenza di una motivazione che non può definirsi né mancante né apparente. 2.5. Il Tribunale toscano, dopo aver richiamato í numerosi atti di disposizione patrimoniale compiuti dall'indagato (trasferimenti bancari, cessioni simulate, ver- samento su conti esteri di ingenti profitti e cospicui prelievi di denaro contante) e ribadito la valutazione di fraudolenza già svolta nel provvedimento annullato (pagg. 3 _--5 detrordidanía), si è soffermata, nel perimetro delineato nella sen- tenza rescindente, sul valore del patrimonio del Lallì, comprendente diverse unità immobiliari, tra cui un ampio cespite in Sardegna, il cui valore, secondo !a stima effettuata nel 2022 dal CTU nominato nel corso di una procedura esecutiva, era di 29.595.392,00 euro. Seguendo un ragionamento razionale e privo di illogicità, il Tribunale ha rite- nuto che tale stima, eseguita in epoca anteriore al sequestro, non fosse condivisi- bile, valutando più verosimile quella effettuata, in epoca recente, dall'Agenzia delle Entrate, nella più ridotta misura di 6.300.000,00 euro, risultante dall'annotazione di P.G. del 7 gennaio 2025, sopra menzionata, basata sul procedimento estimativo e comparativo pluriparametrico (che si basa sulla comparazione con unità immo- biliari aventi caratteristiche similari al bene da valutare e che sono state vendute di recente), più attendibile di quello del «più probabile valore di mercato», posto alla base della stima del 2022. Identiche considerazioni sono state svolte per gli immobili ubicati nel comune di Carrara, che lsecondo i parametri forniti dall'Agenzia delle Entrate, avevano un valore complessivo di 1.685.510,00 euro. Il Tribunale ha precisato che tali stime erano state determinate dall'amministrazione finanzia- ria in eccesso (ovvero «a condizione che i beni siano disponibili e liberi da ogni vincolo, obbligo, pesi, oneri, servitù e gravami di qualsiasi natura»), tenuto conto che sia l'immobile ubicato in Sardegna sia quelli ubicati a Carrara erano gravati da iscrizioni e trascrizioni per importi consistenti, e che, pertanto, il valore comples- sivo del patrimonio dell'indagato, considerate anche le disponibilità finanziarie ed il valore del patrimonio nella disponibilità della moglie, era pari ad un importo complessivo di 8.434.723,37 euro, del tutto inidoneo a garantire il debito di impo- sta, sicché la sua condotta integrava senz'altro il fumus del reato di cui all'art. 11 d. Igs. n. 74 del 2000. Nemmeno si rinvengono carenze sotto il profilo dell'elemento soggettivo, avendo il Tribunale di Massa spiegato, nei limiti che caratterizzano il giudizio cau- telare, le ragioni per cui ha ritenuto attendibile la seconda stima, rimarcando in molteplici occasioni la pluralità di atti fraudolenti compiuti dal LL e la presenza di innumerevoli vincoli sui suoi beni, dando così conto, sia pure implicitamente, a 6 Il Consigliere estensore )EL FA DEPOSITATO h tANCSILEWA 999i • » • livello di fumus, della consapevolezza dell'indagato in ordine alla reale consistenza del suo patrimonio e della sua finalità elusiva. 3. Medesime considerazioni valgono per il secondo motivo, afferente alla sus- sistenza del periculum in mora. Le censure del ricorrente, ancora una volta, investono, inammissibilmente, il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, che, di contro, si è ampia- mente soffermato sul punto, valorizzando, con un ragionamento privo di vizi logici, la condotta tenuta dall'indagato, denotante una elevata professionalità nel perfe- zionamento dì atti dispositivi diretti a vanificare le pretese erariali ed il concreto valore dei suoi beni, conteggiato senza tenere conto delle numerose ipoteche iscritte sulle unità immobiliari, tali da rendere queste ultime scarsamente aggre- dibili e di difficile liquidazione. 4. Il terzo motivo, afferente alla misura e proporzionalità del sequestro, non è consentito in questa sede, trattandosi di questione che non investe né il fumus del reato, né il periculum in mora, rimanendo estranea al perimetro delineato dalla sentenza rescindente. Di tale doglianza, peraltro, non risulta investito il Tribunale del riesame (nella stessa sentenza dì annullamento sì dà atto che l'unica censura avanzata dal Lati' riguardava il periculum in mora), né il ricorrente ha fornito prova del contrario. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non- ché — apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa dì inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — al ver- samento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio 2026.
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l'an- nullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'omessa indicazione dei beni e del loro valore, nei limiti del profitto accertato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11325 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 04/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 25 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sino alla concorrenza dell'importo dì 3.984.482,26 euro, in via diretta o, in mancanza, per equivalente, nei confronti di DI LL e TI AT, quale profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, oggetto di provvisoria incolpa- zione ai capi 1) (per DI LL) e 10) (per TI AT) della rubrica;
era di- sposto, altresì, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, del profitto dei reati previsti dall'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, ascritti al solo LL ai capi 2), 3), 4), 5) e 6) della rubrica, fino alla concorrenza dell'importo di 1.157.082,83 euro ed il sequestro preventivo dei 442 beni mobili riportati nella scrittura privata stipulata, in data 27 settembre 2018, tra DI LL e TI AT, registrata il 12 giugno 2019 presso l'Agenzia delle entrate di Massa Car- rara, in quanto profitto dei reati di cui ai capì 1) e 10) e, in mancanza, per equi- valente per un valore corrispondente ai predetti beni. 1.1. Avverso tale decreto proponevano istanza di riesame DI LL, in proprio e quale legale rappresentante della ELLECI società tra avvocati s.r.I., e TI AT. Il Tribunale del riesame di Massa, con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2024, dichiarava inammissibile l'istanza proposta dal LL, quale legale rappresentante della ELLECI società tra avvocati s.r.I., e, in parziale accoglimento delle altre istanze, riduceva l'importo del sequestro, limitatamente al reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, alla somma di 3.210.356,08 euro, da dividere in parti eguali tra gli indagati, e di 744.125,92 euro, a carico del solo LL, confer- mando nel resto il provvedimento ablatorio. 1.2. Su ricorso proposto dal LL , la Corte di cassazìone, Terza Sezione penale, con sentenza n. 26095 del 21 maggio 2025, annullava con rinvio la suddetta or- dinanza per nuova valutazione in ordine alla sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e del periculum in mora. Nello specifico, si legge nella sentenza rescindente: «gi osserva che il ricorrente, con l'istanza di riesame, aveva contestato la sussistenza del periculum in mora, valorizzando, in partico- lare, la circostanza che, come risulta dalla stessa ordinanza impugnata (cfr. p. 9), il LI è (anche) proprietario di un cespite immobiliare in Sardegna del valore di 29 milioni di euro e, quindi, superiore all'importo del debito tributario, stimato in complessivi 18.039.394,50 euro (cfr. p. 6). Orbene tale circostanza refluisce, in prima battuta- come avrebbe dovuto rilevare il Tribunale cautelare- sulla stessa sussistenza del fumus del delitto ex art. 11 d.lgs. 74 del 2000». La Corte richia- mava, quindi, il proprio orientamento, ad avviso del quale «nella vigente fattispe- cie è scomparso ogni riferimento alla necessità di effettivo avvio di un qualsiasi 2 accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunque l'illecito penale in ter- mini di pericolo in concreto (sul punto, cfr. Sez. 3, n. 13233 del 24.02.2006, Rv. 266771), integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei- secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario- a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di una esecuzione esattoriale in atto (Sez. 3, n. 46975 del 24.05.2018, dep. 16.10.2018, F., Rv.274066-01; Sez.
3. n. 13233 del 24.02.2016, Pass., Rv.266771-01; Sez. 3, n. 39079 del 09.04.013, Barei, Rv.256376-01)><. Da ultimo, la sentenza puntualizzava che «venendo al caso di specie, pure avendo ampiamente motivato in ordine ai requisito della fraudolenza degli innumerevoli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal LL (analitica- mente descritti alle p. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata), il Tribunale avrebbe dovuto preliminarmente spiegare perché il patrimonio del ricorrente, del valor certamente non inferiore a 29 milioni di euro, non è idoneo a garantire la (di gran lunga infe- riore) pretesa dell'Erario». 1.3. Investita nuovamente del riesame, nel perimetro delineato dalla richia- mata sentenza dì annullamento, il Tribunale di Massa, con ordinanza, emessa in data 22 ottobre 2025, ha confermato il decreto di sequestro preventivo impugnato per l'importo già rideterminato nell'ordinanza oggetto di annullamento, ritenendo sussistente sia il fumus del reato, sia il periculum in mora. 2. Avverso la prefata ordinanza propone ricorso DI LL, per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito ízl,.~ enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sì lamenta violazione degli artt. 11 e 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione agli artt. 311, 321 e 325 cod. proc. pen., nonché viola- zione degli artt. 623, comma 1, lett. a), e 627, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di sottrazione fraudolenta al paga- mento delle imposte. Si osserva, in particolare, che il Tribunale del riesame non si sarebbe attenuto ai principi enunciati nella sentenza di annullamento, che aveva dato per acquisito il dato processuale, coperto da giudicato interno, che il valore del patrimonio del ricorrente non fosse inferiore a ventinove milioni di euro. Si osserva, ancora, che al fine di stabilire la sussistenza del fumus del delitto contestato, tanto ai fini della verifica in ordine alla capienza del patrimonio, tanto ai fini della verifica dell'ele- mento soggettivo del reato, che presuppone che il soggetto attivo, che compie atti 3 di depauperamento, sia consapevole della insufficienza del proprio patrimonio re- siduo a soddisfare le pretese dell'erario, sì deve necessariamente prendere come parametro il valore che i beni avevano al momento del fatto;
e, nella specie, quasi tutte le condotte contestate sarebbero state commesse tra il 2018 ed il 2022, poche nel 2023, quando il valore del cespite principale era identico o quasi a quello stabilito dal c.t.u. solo pochi mesi prima. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 11 e 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost., 623, comma 1, lett. a), e 627, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del peri- culum in mora. Si osserva che la insussistenza di tale periculum, su cui il Tribunale non ha fornito motivazione, emerge dalla circostanza che gli immobili sottoposti a seque- stro sono gravati da plurime ipoteche accese dall'amministrazione finanziaria, sic- ché per gli stessi non vi è alcun pericolo di dispersione. Al contrario il manteni- mento del vincolo rischia di danneggiare proprio l'erario, come dimostrato dalla sospensione della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Torre Pau- sania disposta a seguito del sequestro. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 11 e 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 275, 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. in ordine alla misura ed alla proporzionalità del sequestro. Si afferma, invero, che il vincolo ha riguardato beni del valore, secondo la stima effettuata dallo stesso Tribunale, di 8.434.723,37 euro, di gran lunga supe- riore al profitto dei reati contestati pari complessivamente a 3.506.387,85 euro, sicché il Tribunale avrebbe dovuto disporre il dissequestro di quanto in eccedenza. Si aggiunge, altresì, che il sequestro ha interessato l'intero patrimonio dell'inda- gato e dei suoi familiari, così impedendo loro di far fronte alle proprie minime esigenze di vita, in palese violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che governano anche le misure reali. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 4 2. Il primo motivo afferente alla violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. ed alla sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 èt in parte manifestamente infondat%e n in parteí proposto al di fuori dei casi consentiti. 2.1. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che in tema di rie- same dei provvedimenti cautelari, il pubblico ministero può legittimamente pro- durre nuovi elementi nel corso del giudizio di rinvio conseguente all'annullamento 2 a, rt brehyari~ella Corte di cassazione poiché il principio della completa devolu- zione del thema decidendum cui è informato il rimedio del riesame non consente di vincolare la nuova decisione sulla base degli stessi atti esistenti al momento della prima. Tale facoltà il pubblico ministero può esercitare sia con riferimento ad atti successivi alla prima decisione che ad atti che in quella sede non ritenne di produrre, ampliando così la discovery nel corso del giudizio di rinvio (Sez. F. n. 38037 del 28/08/2014, Basile, Rv. 261188 - 01; Sez. 6, n. 2573 del 27/06/1995, Romola, Rv. 202440 - 01). In tale solco si pone anche il consolidato principio secondo cui in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023, Rv. 285159 - 01; Sez. 2, n. 16359 del 12/3/2014, Uni Land s.p.a, Rv. 261611 - 01). 2.2. Nel caso di specie, il Tribunale si è uniformato a tale principio, riesami- nando il punto devoluto dalla sentenza rescindente e, nel far ciò, ha correttamente tenuto conto degli ulteriori elementi dí fatto sopravvenuti, costituiti da una stima più recente dei beni caduti in sequestro, risultante dall'annotazione di P.G. del 7 gennaio 2025. prodotta dal P.M. ed acquisita nel corso dell'udienza di riesame. 2.3. In ordine alle censure riguardanti la sussistenza del fumus del reato, va ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali, è am- messo soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 325 cod. proc. gen.; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal no- vero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il z, t t ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con fipmato motivato imposto dall'art. 125, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01). /1, 1. 5 2.4. Ciò precisato, le doglianze del ricorrente che, pur richiamando la viola- zione di norme di legge, attengono in realtà al percorso argomentativo del prov- vedimento impugnato, non superano il vaglio di ammissibilità, in presenza di una motivazione che non può definirsi né mancante né apparente. 2.5. Il Tribunale toscano, dopo aver richiamato í numerosi atti di disposizione patrimoniale compiuti dall'indagato (trasferimenti bancari, cessioni simulate, ver- samento su conti esteri di ingenti profitti e cospicui prelievi di denaro contante) e ribadito la valutazione di fraudolenza già svolta nel provvedimento annullato (pagg. 3 _--5 detrordidanía), si è soffermata, nel perimetro delineato nella sen- tenza rescindente, sul valore del patrimonio del Lallì, comprendente diverse unità immobiliari, tra cui un ampio cespite in Sardegna, il cui valore, secondo !a stima effettuata nel 2022 dal CTU nominato nel corso di una procedura esecutiva, era di 29.595.392,00 euro. Seguendo un ragionamento razionale e privo di illogicità, il Tribunale ha rite- nuto che tale stima, eseguita in epoca anteriore al sequestro, non fosse condivisi- bile, valutando più verosimile quella effettuata, in epoca recente, dall'Agenzia delle Entrate, nella più ridotta misura di 6.300.000,00 euro, risultante dall'annotazione di P.G. del 7 gennaio 2025, sopra menzionata, basata sul procedimento estimativo e comparativo pluriparametrico (che si basa sulla comparazione con unità immo- biliari aventi caratteristiche similari al bene da valutare e che sono state vendute di recente), più attendibile di quello del «più probabile valore di mercato», posto alla base della stima del 2022. Identiche considerazioni sono state svolte per gli immobili ubicati nel comune di Carrara, che lsecondo i parametri forniti dall'Agenzia delle Entrate, avevano un valore complessivo di 1.685.510,00 euro. Il Tribunale ha precisato che tali stime erano state determinate dall'amministrazione finanzia- ria in eccesso (ovvero «a condizione che i beni siano disponibili e liberi da ogni vincolo, obbligo, pesi, oneri, servitù e gravami di qualsiasi natura»), tenuto conto che sia l'immobile ubicato in Sardegna sia quelli ubicati a Carrara erano gravati da iscrizioni e trascrizioni per importi consistenti, e che, pertanto, il valore comples- sivo del patrimonio dell'indagato, considerate anche le disponibilità finanziarie ed il valore del patrimonio nella disponibilità della moglie, era pari ad un importo complessivo di 8.434.723,37 euro, del tutto inidoneo a garantire il debito di impo- sta, sicché la sua condotta integrava senz'altro il fumus del reato di cui all'art. 11 d. Igs. n. 74 del 2000. Nemmeno si rinvengono carenze sotto il profilo dell'elemento soggettivo, avendo il Tribunale di Massa spiegato, nei limiti che caratterizzano il giudizio cau- telare, le ragioni per cui ha ritenuto attendibile la seconda stima, rimarcando in molteplici occasioni la pluralità di atti fraudolenti compiuti dal LL e la presenza di innumerevoli vincoli sui suoi beni, dando così conto, sia pure implicitamente, a 6 Il Consigliere estensore )EL FA DEPOSITATO h tANCSILEWA 999i • » • livello di fumus, della consapevolezza dell'indagato in ordine alla reale consistenza del suo patrimonio e della sua finalità elusiva. 3. Medesime considerazioni valgono per il secondo motivo, afferente alla sus- sistenza del periculum in mora. Le censure del ricorrente, ancora una volta, investono, inammissibilmente, il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, che, di contro, si è ampia- mente soffermato sul punto, valorizzando, con un ragionamento privo di vizi logici, la condotta tenuta dall'indagato, denotante una elevata professionalità nel perfe- zionamento dì atti dispositivi diretti a vanificare le pretese erariali ed il concreto valore dei suoi beni, conteggiato senza tenere conto delle numerose ipoteche iscritte sulle unità immobiliari, tali da rendere queste ultime scarsamente aggre- dibili e di difficile liquidazione. 4. Il terzo motivo, afferente alla misura e proporzionalità del sequestro, non è consentito in questa sede, trattandosi di questione che non investe né il fumus del reato, né il periculum in mora, rimanendo estranea al perimetro delineato dalla sentenza rescindente. Di tale doglianza, peraltro, non risulta investito il Tribunale del riesame (nella stessa sentenza dì annullamento sì dà atto che l'unica censura avanzata dal Lati' riguardava il periculum in mora), né il ricorrente ha fornito prova del contrario. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non- ché — apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa dì inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — al ver- samento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio 2026.