Sentenza 5 aprile 2005
Massime • 1
È illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata (art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.), senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti; né tale omissione può essere interpretata come rifiuto del beneficio, in quanto, in tal caso, il giudice di appello deve procedere nelle forme ordinarie, senza dare luogo al concordato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2005, n. 36638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36638 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 05/04/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 783
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 42290/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto il 15.10.2004 da:
NC DO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 21 giugno 2004. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Gianfranco VIGLIETTA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 marzo 2002, il Tribunale di Brindisi dichiarava CO DO colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ai sensi dell'art. 216, comma 1, l.f. nonché di bancarotta semplice, ai sensi dell'art. 217 l.f., così riqualificata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due e mesi uno di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, la Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, recepiva l'accordo intervenuto tra le parti sulla determinazione della pena, previa rinuncia agli altri motivi di appello e, per l'effetto, pronunciando ai sensi dell'art. 599, comma 4, riformava in parte la decisione impugnata, concedendo al CO l'attenuante di cui all'art. 219 l.f., con conseguente rideterminazione della pena inflitta in anni uno e mesi sette di reclusione e conferma nel resto. Avverso la decisione anzidetta, il CO ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia provveduto sulla richiesta di sospensione condizionale della pena che, non solo era stata richiesta dei motivi di gravame, ma era posta specificamente come condizione del proposto patteggiamento, così come risultava dall'allegata procura speciale.
La censura è sicuramente fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero, risulta dal testo della procura speciale, peraltro allegata in copia al ricorso, che l'imputato aveva conferito specifico mandato al difensore nominato affinché, in nome e per suo conto, formulasse istanza di patteggiamento in appello, con rinuncia agli altri motivi, a condizione che venga concessa la sospensione condizionale della pena. Risulta, altresì, dal verbale del 21.6.2004, che il difensore, nel proporre istanza di pena concordata, aveva fatto espresso riferimento alla procura speciale in suo possesso che, come si è detto, recava la condizione anzidetta. Stando così le cose, risulta evidente che l'omessa pronuncia sulla richiesta del beneficio inficia la pronuncia impugnata che si è limitata ad applicare la pena nella misura concordata, senz'altra statuizione. Nè, a giudizio del Collegio, tale omissione può essere interpretata come rifiuto del beneficio, a parte, comunque, la mancanza di ogni motivazione al riguardo. Ed infatti, nell'ipotesi in cui tale omissione fosse interpretabile in tal senso, il giudice di appello non avrebbe potuto recepire l'accordo delle parti, posto che condizione espressa della misura concordata era proprio il beneficio della sospensione, ma avrebbe dovuto procedere con le forme ordinarie, senza dar luogo al concordato (cfr., in tali termini, Cass. Sez. 5, 4.2.2002, n. 8687, rv. 221216). Non si ritiene, infatti, di aderire al diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di istanza di pena patteggiata subordinata alla concessione della sospensione condizionale, il giudice di appello, che ritenga di non concedere il beneficio, deve ratificare soltanto l'accordo sulla pena, rigettando, con congrua motivazione, la richiesta del beneficio stesso (cfr. Cass. sez. 2, 14.3.2001, n. 14151, rv. 218460). Ed invero, nella fattispecie in esame, il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, componente costitutiva della piattaforma negoziale sulla quale si è perfezionato l'accordo tra le parti, di guisa che non è consentito al giudice di appello frazionare quella base negoziale dovendo recepirla per intero ovvero disattenderla, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie.
2. - Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere annullata, conferendo al giudice del rinvio il compito di procedere a nuova valutazione dell'accordo proposto, attenendosi al principio di diritto sopra affermato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005