Sentenza 17 novembre 2010
Massime • 1
Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del "broker" assicurativo che, nella sua qualità, si sia appropriato delle somme percepite quali premi per polizze assicurative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2010, n. 42099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42099 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 17/11/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 3546
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 9282/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA, nei confronti di:
1) \P GI N. IL *08/12/1952* C/;
avverso la sentenza n. 2766/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del 23/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA Alberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con sentenza del 23 settembre 2009, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città l'8 giugno 2007, con la quale \P UC era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa, quale imputato del delitto di appropriazione indebita aggravata, ha assolto il medesimo dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
In particolare, il giudice di appello riteneva che la circostanza di essersi l'imputato appropriato, nella sua qualità di broker assicurativo, delle somme percepite quali premi per polizze assicurative, integrava solo un illecito civile, posto che il broker non è agente assicurativo, ma un "fiduciario dell'assicurato". Propone ricorso per cassazione il procuratore generale, deducendo violazione di legge. In particolare, richiamatigli obblighi contrattuali stipulati tra la società del \P\ e l'agenzia assicurativa s.a.s. "Dr. Alfio Russo assicurazioni", e sottolineato come in virtù di tali obblighi l'imputato percepiva il denaro dei premi assicurativi in nome e per conto della agenzia stessa, il reato si è realizzato e, tenuto conto dei rapporti esistenti tra l'agenzia e la società dell'imputato, doveva ritenersi integrata anche l'aggravante di ci all'art. 61 c.p., n. 11. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza civile di questa Corte ha infatti avuto modo di puntualizzare che in tema di mediatori di assicurazione, alla luce della complessiva disciplina di cui alla L.28 novembre 1984, n. 792, il broker assicurativo svolge - accanto ad una attività imprenditoriale di mediazione di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaboratore intellettuale con l'assicurato nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocare i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui. Più in particolare, a norma della L. n. 792 del 1984, art. 1, nell'ambito delle attività proprie del broker, si distingue quella della collaborazione intellettuale con l'assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall'eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi;
nel contempo, la medesima disposizione normativa riporta il broker al ruolo di mediatore di assicurazione e riassicurazione, legittimando il rinvio alle norme codificate sulla mediazione. Da ciò si è tratto sputo per affermare che, conseguentemente, il conferente l'incarico è libero di concludere o meno l'affare, senza che, in caso negativo, al mediatore spetti altro che il rimborso delle spese, di cui all'art.1756 c.c., e rimanendo escluso anche il diritto al risarcimento del danno da perdita del compenso (Cass., Sez. 3, 27 maggio 2010, n. 12973; Cass., Sez. 1, 1 febbraio 2005, n. 1991). Ma se tutto ciò è vero sul versante dei rapporti tra broker e assicurando, nella relazione tra costui e l'assicuratore le condizioni dei relativi obblighi non possono che derivare - al di là del nomen iuris con cui l'intermediario propone la sua collaborazione - dallo specifico regime della convenzione intervenuta fra le parti. Posto che, come puntualmente deduce il ricorrente procuratore generale, nella convenzione che legava l'Assisud s.r.l. dell'imputato e la s.a.s. Dr. Alfio Russo assicurazioni, il broker era espressamente autorizzato ad incassare, in nome e per conto dell'agenzia, i premi dovuti per le assicurazioni relative al proprio portafoglio, ed era, altrettanto espressamente qualificato come "responsabile dei premi incassati" - assumendo l'impegno di "trasmettere, entro e non oltre il 16 ed il primo giorno di ogni mese l'importo dei premi incassati nella quindicina precedente, al netto delle provvigioni, unitamente all'estratto conto ed ai documenti di spettanza della compagnia" - riconoscendo "di essere semplice depositario a titolo gratuito delle somme riscosse sino alla rimessa all'agenzia, previa detrazione degli importi provvigionali" di sua spettanza, ne deriva che sussistono all'evidenza tutti i presupposti per ritenere nella specie configurabile il delitto di appropriazione indebita (cfr, ex multis, le fattispecie di cui a Cass., Sez. 2, 13 giugno 2007, Di Stefano;
Cass., Sez. 2, 14 febbraio 2003, Palazzolo)..Del pari sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, tenuto conto, ancora una volte degli effettivi rapporti che legavano contrattualmente e fiduciariamente la società dell'imputato e l'agenzia assicurativa del dott. \Alfio @Russo\, essendo il primo - come si è detto - abilitato a riscuotere i premi in nome e per conto del secondo ed a stipulare le relative polizze, a fronte del compenso rappresentato dalle provvigioni. Questa Corte ha sul punto più volte affermato, infatti, che, agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, la relazione di prestazione d'opera corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell'affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa (ex plurimis, Cass., Sez. 2; 13 dicembre 2005, nonché, per una fattispecie relativa proprio ad un contratto di agenzia, del tutto analogo, dunque, a quello in concreto in essere fra la società dell'imputato e la agenzia assicurativa, Cass., Sez. 2, 3 giugno 1983). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, per nuovo giudizio sulle questioni devolute nei relativi motivi di impugnazione che non siano precluse dalla presente decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010