Sentenza 14 febbraio 2003
Massime • 1
Il reato di appropriazione indebita si consuma con l'interversione oggettiva del possesso e non può avere rilievo la pretesa confusione di res fungibili nel contratto di deposito, in applicazione di nozioni civilistiche.(Nella fattispecie, il reato è stato ritenuto configurabile in capo all'agente assicurativo che, avendo la facoltà di riscuotere i premi dagli assicurati e di versarli alla società preponente secondo modalità e termini definiti, profittando della disponibilità delle somme nel conto corrente, se ne era appropriato, come emergeva anche da una serie di omissioni contabili)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2003, n. 12965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12965 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Mario FANTACCHIOTTI Presidente
dott. Filiberto PAGANO Componente
dott. Carla PODO "
dott. Alberto MACCHIA "
dott. Giovanni DIOTALLEVI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di:
PA CA, nato a [...] il [...];
AL SC, nata a [...] l'8.1 1.1947;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina - Sezione per il Riesame - in data 2 / 27 maggio 2002;
Udita la relazione del Consigliere Podo, Procuratore Generale, in persona del dott. Enrico Delehaye, che ha concluso con richiesta di rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avvocato Paolo Turiano, che ne ha chiesto l'accoglimento.
Rilevato
Con ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina in data 2 - 27 maggio 2002, è stata respinta la richiesta di riesame proposta dai coniugi PA CA e AL SC (rispettivamente, socio accomandatario e socio accomandante della PA s.a.s.) avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina l'8 aprile 2002, avente ad oggetto somme di denaro depositate sul conto corrente della AL, nel corso di accertamenti nei confronti di entrambi, indagati per delitto di appropriazione indebita aggravata di premi assicurativi, riscossi nell'ambito di un rapporto di agenzia con la società Nuova Maa Assicurazioni, per un importo di oltre cinque miliardi e 700 milioni di lire.
Gli interessati hanno proposto ricorso contro il provvedimento collegiale ed eccepito:
? - le violazioni di cui all'art. 606 lett b) ed e) c. p. p., in riferimento agli artt. 321 c. p. p. e 646 c. p., sottolineando come le somme sottoposte al vincolo reale appartenessero alla socia accomandante dell'agenzia assicurativa, anziché al coniuge che ne era il gestore e come, in ogni caso, i premi da questi riscossi per conto della società Nuova Maa fossero da PA detenuti a titolo di deposito irregolare, sì che si erano confusi con somme di sua pertinenza: ne ha dedotto l'insussistenza dell'ipotizzato delitto di appropriazione indebita e, quindi, del "fumus commissi delicti";
hanno lamentato, altresì, che il Collegio aveva omesso un esame specifico della documentazione difensiva ed aveva erroneamente sottovalutato il provvedimento di reiezione - in sede civile - di un'istanza di sequestro proposta dalla Nuova Maa Assicurazioni, a fronte di un cospicuo versamento immediato di somme da parte di PA, che ne denotava l'assenza di dolo;
- analoghe violazioni, per insussistenza del vincolo di pertinenzialità tra l'oggetto della misura cautelare reale ed il reato, nonché di pericoli concreti di aggravamento delle conseguenze dell'illecito, risultando assunto a base dei correlativi giudizi un preteso transito di circa 500 milioni di lire dal conto corrente della s.a.s. a quello della AL, in assenza di prove che l'importo si identificasse in somme riscosse da PA a titolo di premi assicurativi, date le indagini non concluse sul punto. Ritenuto
I requisiti richiesti dal codice di rito per il sequestro preventivo delle somme, depositate sul conto corrente personale di SC AL, risultano analiticamente e correttamente verificati dal giudice del riesame, mediante argomenti immuni, in fatto, da vizi censurabili in giudizio di legittimità e conformi, in diritto, a consolidate interpretazioni delle leggi in vigore. Particolarmente, la qualifica di socia accomandante, priva di poteri gestionali, della titolare del conto non riveste rilevanza, una volta ipotizzato il suo concorso nel reato con il coniuge. Neppure può revocarsi in dubbio l'astratta configurabilità del delitto di appropriazione indebita di denaro contante, da parte dell'agente assicurativo che abbia la facoltà di riscuotere premi dagli assicurati e l'obbligo di versarli quindi alla società preponente, secondo modalità e termini definiti: il reato si consuma, infatti, con l'interversione oggettiva del possesso, emersa nella specie, allo stato, anche da omissioni contabili, non trovando applicazione - agli effetti che interessano - i concetti civilistici richiamati dal ricorrente sulla confusione di res fungibili in deposito (cfr. Cass. 3.3.1989, Riv. 182001) II nesso di pertinenzialità, d'altra parte, tra le somme sulle quali è stato imposto il vincolo reale ed il delitto ipotizzato è stato ineccepibilmente desunto nell'ordinanza dal trasferimento accertato di una somma notevole dal conto della società PA a quello personale dell'indagata, in assenza di qualsiasi rilevante giustificazione del movimento bancario, il che comporta altresì, allo stato, il concreto pericolo di aggravamento delle conseguenze dannose dell'illecito, ove le somme fossero lasciate nella disponibilità degli indagati.
In tale quadro, il parziale adempimento nel procedimento civile per sequestro non esclude la configurabilità astratta di un reato già perfezionatosi, laddove l'applicazione di misure cautelari reali non presuppone gravi indizi di colpevolezza, che consentano di valutare l'elemento soggettivo del reato stesso nella presente fase, anziché nel giudizio di merito.
Del tutto generiche si presentano, da ultimo, le censure sul dedotto omesso esame di un imprecisata documentazione difensiva, diversa da quella che il tribunale ha sottoposto a verifica.
L'impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 c. p. p. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c. p. p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché di ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 600.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 600 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 MARZO 2003.