Sentenza 30 settembre 2010
Massime • 1
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. per il computo dei termini di durata della custodia cautelare è applicabile nell'ipotesi in cui, al momento dell'emissione della seconda ordinanza custodiale, non sia ancora passata in giudicato la sentenza di condanna relativa ai fatti costituenti oggetto della prima ordinanza cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2010, n. 36712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36712 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 30/09/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1426
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19368/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG AN, N. IL *06/03/1979*;
avverso l'ordinanza n. 258/2008 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 13/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento s.r. dell'impugnata ordinanza. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del Riesame di Bari, a seguito di ricorso del Procuratore Generale, riqualificato come appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., annullava l'ordinanza con la quale la Corte di Appello aveva accolto l'istanza di scarcerazione dell'imputato AT IO per decorrenza dei termini di fase di custodia cautelare in applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, e disponeva il ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto.
Il AT\ imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 10/12/04 e condannato in sede di giudizio abbreviato alla pena di anni otto di reclusione.
La Corte di Appello di Bari accoglieva la richiesta con la quale il difensore, assumendo la sussistenza di una ipotesi di connessione qualificata tra i reati oggetto della menzionata ordinanza e il reato di cui al cit. D.P.R., art. 73, per cui in data 24/6/2004 era stato arrestato in flagranza e condannato con sentenza in data 23/9/04 del G.U.P., divenuta irrevocabile in data 14/12/2005, chiedeva la retrodatazione della decorrenza dell'ordinanza custodiale in data 10/12/04 alla data del 24/6/04, data di inizio della prima carcerazione in applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, con la conseguente declaratoria di intervenuta estinzione della misura per decorrenza del termine di fase di un anno, intervenuta prima dell'ammissione al rito abbreviato. L'impugnazione del P.G. veniva accolta, richiamando la giurisprudenza di legittimità e il principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 408/2005, per cui la norma di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 è applicabile solo in riferimento alla fase delle indagini preliminari e non pure nella fase dibattimentale, quando, come nel caso in esame, il termine di fase decorre dalla data del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall'art. 303 c.p.p., e la data di emissione della seconda ordinanza era successiva al rinvio a giudizio per il primo reato. Nella fattispecie l'ordinanza del 10/12/04 era posteriore alla sentenza di condanna di primo grado per i reati di cui alla prima ordinanza.
Contro tale decisione ricorre l'imputato, il quale nell'unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia la violazione della legge processuale in riferimento all'art. 125 c.p.p., commaa 3 - art. 297 c.p.p., comma 3 - art. 303 c.p.p., e censura la conclusione cui erano pervenuti i giudici del gravame nell'individuare lo sbarramento temporale nell'anteriorità della seconda ordinanza rispetto al rinvio a giudizio per il reato di cui alla prima ordinanza, pur riconoscendo la connessione qualificata tra i due procedimenti, laddove invece secondo la più accreditata giurisprudenza di legittimità quel che contava era la desumibilità ex actis dei fatti riportati nella seconda ordinanza prima del rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza. Nel caso in esame era sfuggito al Tribunale che già all'epoca dell'arresto in flagranza per il primo reato l'indagine era unica, tant'è che era stata operata una separazione, in virtù della quale i fatti del *24/6/04* venivano a formare oggetto del primo processo, celebrato davanti al G.U.P. di Foggia e gli altri atti venivano inseriti nel processo, celebrato davanti al G.I.P. di Bari.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
A sostegno dell'impugnata decisione il Tribunale si è allineato al principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20780, del 26/4/09 Iaccarino, secondo la quale la disciplina prevista dall'art.297 c.p.p., comma 3 in tema di contestazione a catena non opera quando per i fatti di cui alla prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura.
Ritiene il collegio che siffatta applicazione estensiva non sia giustificata.
Secondo quando già affermato dalle sezioni Unite nelle sentenze 22/3/05 n. 21957 e 19/12/06 Librato, quando nei confronti di un imputato sono emerse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3 opera rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza, di guisa che la sola condizione in forza della quale può escludersi la retrodatazione è collegata alla circostanza che la gravità del quadro indiziario in ordine al reato oggetto dell'ulteriore ordinanza emerga dopo il rinvio a giudizio disposto nel procedimento in cui è stata applicata la prima misura.
La ratio della sentenza Iaccarino riposa sul principio del "ne bis in idem" e sulla nozione di cosa giudicata, che cristallizzando con la condanna il giudizio di merito sui reati contestati per primi, renderebbe sistematicamente inapplicabile l'art. 273 c.p.p., comma 3 in ragione del fatto che al momento dell'emissione della seconda ordinanza l'imputato era stato già condannato per i fatti oggetto della prima. Siffatta ratio non ricorre, come già osservato nella sentenza di questa Sezione n. 26184 del 5/5/09 Umoh, e nella sentenza della 1 Sezione n. 723 in data 4/3/10, nel caso in esame, che riguarda l'ipotesi in cui al momento dell'emissione della seconda ordinanza il sottoposto a misura cautelare era ancora imputato per i fatti oggetto della prima.
Infatti alla data del 10/12/04 della seconda ordinanza custodiale la sentenza in data 23/9/04 del G.U.P. per analoghi illeciti, in ordine ai quali era intervenuta custodia cautelare in data 24/6/04, non era ancora passata in giudicato.
Le due misure erano pertanto entrambe contestualmente in itinere, con conseguente astratta applicabilità della disciplina prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, giacché, come ha evidenziato il giudice delle leggi, "l'identico regime di garanzia dovrà operare per tutti i casi in cui, pur potendo i diversi procedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze" (Corte Cost. n. 408/2005). Nel caso in cui sussistessero tutte le condizioni di concreta applicabilità del cit. art. 297 c.p.p., comma 3 e si dovesse perciò assumere quale termine di decorrenza della custodia la data di applicazione della prima ordinanza, il ricorrente avrebbe maturato il diritto alla scarcerazione prima del passaggio in giudicato della sentenza relativa ai fatti di cui alla prima ordinanza. Tale accertamento, omesso dal Tribunale, compete al giudice di merito.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio al Tribunale di Bari, che dovrà procedere alla concreta verifica delle condizioni di applicabilità dell'art. 297 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010