Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 1
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art., 297, comma terzo, cod. proc. pen. per il computo dei termini di durata della custodia cautelare è applicabile nell'ipotesi in cui, al momento dell'emissione della seconda ordinanza custodiale, non sia ancora passata in giudicato la sentenza di condanna relativa ai fatti costituenti oggetto della prima ordinanza cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2009, n. 26184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26184 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
M
84 26 1 84 /0 9 Sentenza n. 978 Registro generale n. 7050/2009
Udienza c.c. 5.5.2009
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori presidenteAdolfo DI VIRGINIO Arturo CORTESE 6
Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Luigi LANZA 66
Anna Maria FAZIO 66
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
MO FR PH, n. il 4.10.1960
avverso l'ordinanza ex art. 310 c.p.p. del tribunale di Roma, emessa in data 8.1.2009,
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto E. Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore avv. M. Mercurelli, il quale ha richiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva in
FATTO E DIRITTO
Il difensore di FR PH MO ricorre per cassazione avverso la decisione sopra indicata, che ha respinto l'appello contro il rigetto del giudice per le indagini preliminari dell'istanza di scarcerazione, invocata unitamente alla retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297.3 cod. proc. pen., sull'asserita oph
connessione ex art. 12 lett. b cod.proc.pen. tra il procedimento nel cui ambito era stata emessa l'ordinanza custodiale 9.2.2007 (a seguito di arresto in flagranza di reato in data 6.2.2007) e quello nell'ambito del quale era stato adottato il provvedimento 15.11.2997 o, in alternativa, sulla conoscibilità dei fatti oggetto di questo secondo provvedimento in epoca precedente l'emissione della prima ordinanza.
facendo espresso riferimento all'orientamento 2. Il IB
-
prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 6^ n. 23779/2003, Monteforte) ha rigettato l'appello, senza verificare i
-
presupposti sui cui era fondata l'istanza dell'MO, rilevando che la disciplina prevista dall'art. 297.3 cod. proc. pen., con riguardo alla retrodatazione dei termini di custodia cautelare, non è applicabile nell'ipotesi in cui, per i fatti relativi alla prima ordinanza custodiale, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato.
3. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 297.3 e 303 cod. proc. pen. e lamenta che erroneamente il IB ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che esclude l'applicabilità dell'art. 297.3 cod. proc. pen. quando sia intervenuta sentenza di condanna irrevocabile per i fatti di cui alla prima ordinanza di custodia.
4. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza cui ha fatto riferimento il IB (oggi convalidata dalla recentissima sentenza delle Sezioni Unite n.
20780/2009, Iaccarino) riguarda l'ipotesi in cui, per i fatti relativi alla prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura.
La ratio della decisione della citata sentenza laccarino (e di tutto il filone giurisprudenziale da essa convalidato) è fondata sulla sopravvenuta cosa giudicata, che ha cristallizzato il giudizio di cognizione sul merito delle imputazioni oggetto della prima ordinanza custodiale ed ha trasformato l'imputato in condannato già al momento dell'emissione della seconda ordinanza.
Invece, nel caso di specie, alla data del 15.11.2007 (giorno di emissione della seconda ordinanza di custodia cautelare), la sentenza
29.3.2007 per illeciti analoghi, in ordine ai quali era intervenuta custodia carceraria in data 6-2-2007, non era passata in giudicato. Le due misure cautelari erano, pertanto, entrambe contestualmente in itinere, con conseguente astratta applicabilità della disciplina prevista dall'art. 297.3 cod. proc. pen., giacché - come ha evidenziato il giudice
2 delle leggi - "l'identico regime di garanzia dovrà operare per tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze" (Corte cost. n. 408/2005).
Nel caso in cui sussistessero tutte le condizione di concreta applicabilità dell'art. 297.3 c.p.p. e si dovesse, perciò, assumere quale termine di decorrenza della custodia la data di applicazione della prima ordinanza, il ricorrente avrebbe maturato il diritto alla scarcerazione prima del passaggio in giudicato della sentenza relativa ai fatti di cui alla prima ordinanza.
Tale accertamento, omesso dal IB, compete al giudice di merito.
L'ordinanza impugnata va, perciò, annullata con rinvio al tribunale di Roma che dovrà procedere alle concreta verifica delle condizioni di applicabilità della disciplina prevista dall'art. 293.3 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
IB di Roma. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 5 maggio 2009 Il consigliere esIl Il presidente FIppolito Di Virginio
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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