Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8392 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
AULA "B" REPUBBLICA ITA NOM DE POPOLO ITALIANO R.G.N. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 21590/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Ettore Mercurio Presidente Cron.23163 Cons. Rel. Dott. Alberto Spanò Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere 6 marzo Dott. Attilio Celentano Consigliere 2002 Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN T ENZA sul ricorso proposto da: Fondazione Enasarco, elettivamente domiciliata in Roma, via della Camilluccia n. 19, presso l'avv. Giovanni Rizzo che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente 998
contro
PU NI intimato avverso la sentenza n. 18125/98, decisa il 5 novembre 1998 e pubblica- ta il 3 dicembre 1998, resa dal Pretore di Roma nel procedimento n. I Л 86425/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Giovanni Rizzo per la Fondazione ENASARCO;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, ha concluso per il rigetto del primo mo- tivo e per l'accoglimento del secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza _ ingiunzione del 5 febbraio 1997, la Fondazione ENASARCO intimava а PU NI il pagamento della somma di lire 620.000, quale sanzione amministrativa irrogata per omesso versamento dei contributi previdenziali relativi a n. 7 collabora- tori, considerati come agenti di commercio da parte dell'Ente im- positore. Con ricorso in data 5 marzo 1997 l'intimato proponeva opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dinanzi al Pretore di Roma. Il Giudice adito, con sentenza n. 18125 emessa in data 5 novembre - 3 dicembre 1998, accoglieva l'opposizione e dichiarava la nul- lità dell'ordinanza impugnata, compensando le spese di causa. A sostegno della decisione osservava che i soggetti per i quali 1'ENASARCO pretendeva il pagamento dei contributi dovuti per gli agenti di commercio non erano, nel periodo in cui avevano collabo- rato con l'opponente, iscritti all'albo degli agenti di commercio. La nullità del contratto di agenzia se giustifica il pagamento di 2 una retribuzione ai sensi dell'art. 2126 CC non consentirebbe la nascita di un legittimo rapporto assicurativo obbligatorio per la cui sussistenza, oltre al requisito oggettivo dell'espletamento dell'attività di agente, occorre anche quello soggettivo del rela- tivo status. Osservava ancora che la direttiva CEE 653/86 non può considerarsi self executing e non esime il giudice dall'obbligo di applicare la normativa interna. propone ricorso per cassazione la Fondazione Avverso la sentenza ENASARCO, con atto notificato in data, 18 novembre 1999, sulla ba- se di due motivi. PU NI è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato di ufficio inammissibile poiché avverso la denunciata sentenza doveva essere proposto appello, come dispo- ne l'art. 35 legge 24 novembre 1981 n. 609. Si premette che dalla verifica degli atti di causa, consentita do- vendosi decidere in ordine all'ammissibilità del ricorso, risulta che la controversia è stata trattata dinanzi al Giudice del Lavoro il quale ha seguito il relativo rito. Si osserva quindi che "in tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), il principio generale del- l'art. 23, ultimo comma, della citata legge, che stabilisce l'inappellabilità e la ricorribilità per Cassazione delle sentenze 3 Л del pretore rese sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, non trova applicazione con riguardo alle violazioni in materia di pre- videnza ed assistenza obbligatorie attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi, per le quali l'art. 35, comma quarto, della stessa legge prescrive che il giudizio di opposizione al- l'ordinanza-ingiunzione debba svolgersi davanti al pretore in fun- zione di giudice del lavoro, con applicazione delle norme di cui agli artt. 442 c.p.c. e seguenti;
infatti dal rinvio operato da quest'ultima norma alle disposizioni sulle controversie individua- li di lavoro che prevedono l'appellabilità (salvo il limite di valore di lire cinquantamila) delle sentenze di primo grado consegue che le sentenze del pretore conclusive dei giudizi di cui al citato comma quarto dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981 sono impugnabili (oltre il limite di valore predetto) con l'appel- 10 ex art. 433 cod. proc. civ. e non con ricorso per Cassazione (Cass, Sez. Lav., sent. n. 4348 del 27-06-1988, conformi ex pluri- bus Sez. Lav., sent. n. 5828 del 27/10/1988, Sez. Lav., sent. n. Lav., sent. n. 2484 del 23-05-1989, Sez. 6184 del 15/11/1988, Sez. Lav., sent. n. 3109 del 12-04-1990, Sez. Lav., sent. n. 3429 del 24-04-1990, Sez. Lav., sent. n. 388 del 23-01-1990, Sez. Lav., sent. n. 655 del 01-02-1990, Sez. Lav., sent. n. 1939 del 19-02- 2000, Sez. Lav., sent. n. 625 del 20-01-2000, Sez. Lav., sent. 6173 del 13-05-2000). È ricorribile per cassazione solamente la sentenza resa dal preto- re all'esito di un giudizio di opposizione svoltosi secondo le di- 4 Л sposizioni procedimentali dettate dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81 (Cass., Sez. Lav., sent. n. 1435 del 22-03-1989, Sez. Lav., sent. n. 2323 del 15-05-1989), ipotesi questa che, come si è det- to, non ricorre nel caso concreto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva di sorta.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. IL PRESIDENTE Иле Миский- Roma, 6 marzo 2002 Allone for IL CONSIGLIERE ESTENSORE 20 IL CANCELLIERE Zauc Depositato in Cancellería oggi, 12 GIU. 2002 E R P IL CANCELLIERE U S zanco 5