Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2014, n. 22326
CASS
Sentenza 10 aprile 2014

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In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni sette di reclusione, palesemente eccedente il limite edittale reintrodotto per effetto della pronuncia di incostituzionalità). (Conf. nn. 22330, 24884 e 24886 del 2014, non mass.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2014, n. 22326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22326
    Data del deposito : 10 aprile 2014

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