Sentenza 10 aprile 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale (Nella fattispecie il giudice di merito aveva individuato quale pena base quella di anni sette di reclusione, palesemente eccedente il limite edittale reintrodotto per effetto della pronuncia di incostituzionalità). (Conf. nn. 22330, 24884 e 24886 del 2014, non mass.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2014, n. 22326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22326 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 10/04/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 744
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 5741/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO ER N. IL 28/10/1974;
avverso la sentenza n. 1430/2013 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del 06/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con le ulteriori statuizioni di legge.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione, personalmente, MO PI avverso la sentenza emessa in data 6.11.2013 dal G.i.p del Tribunale di Siracusa a norma dell'art. 444 c.p.p., che applicava al predetto la pena concordata di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione a fini di spaccio di kg. 9.800,00 di hashish: fatti del 2013).
Si duole della mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p. e dell'eccessività della pena applicata.
Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso con le ulteriori statuizioni di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è sostanzialmente fondato.
Infatti, in relazione al trattamento sanzionatorio va rilevato, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, trattandosi di motivo - anch'esso inerente alla misura della pena - non specificatamente deducibile all'epoca attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, depositata il 25.2.2014 (e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 5.3.2014), per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, cioè del testo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nella formulazione di cui alla detta L. n. 49 del 2006 c.d. "Fini-Giovanardi", determinando, come dalla Corte
Costituzionale espressamente affermato, l'applicazione del cit. D.P.R., art. 73 e relative tabelle nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni ritenute incostituzionali e cioè nel testo di cui alla L. del 1990, c.d. "Iervolino-Vassalli". Pertanto la suddetta sentenza, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 49 del 2006, artt. 4 bis e 4 vicies ter, così travolgendo l'intero D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ha fatto rivivere il precedente testo della norma in questione che prevedeva per il reato contestato, trattandosi di droga "leggera", la pena da due anni a sei anni di reclusione ed da Euro 5.164 ad Euro 77.468 di multa.
La pena base assunta dal Giudice a quo nella sentenza impugnata è pari ad anni sette di reclusione ed Euro 27.000 di multa (con successiva riduzione per il rito). Tale pena base ora risulta palesemente eccedente il limite edittale predetto, attualmente in vigore ed applicabile nel caso di specie ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4. Venendo meno per effetto della rilevata illegalità della pena concordata, l'intero patto, conseguirà l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siracusa per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014