Sentenza 19 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di revoca di misure cautelari personali, la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato cautelare attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto dall'art. 299 cod. proc. pen. che può essere sempre attivato dall'interessato. Conseguentemente il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili, in forza del giudicato cautelare, né le richieste di revoca né le impugnazioni, essendo sempre tenuto ad accertare d'ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall'interessato, indicative dell'insussistenza dei presupposti della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2005, n. 40281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40281 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/10/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1045
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 31987/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul proposto il 22 luglio 2005 da:
RE OT, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 310 c.p.p. in data 1 luglio 2005 dal Tribunale del riesame di Trento;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tornassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente RE OT l'avvocato FROIO Salvatore Rocco che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Trento rigettava l'appello, proposto nell'interesse di RE OT, avverso l'ordinanza con la quale il 6 giugno 2005 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento aveva rigettato la richiesta di revoca, ex art. 299, comma 3, c.p.p., della custodia cautelare in carcere del ricorrente, amministratore della Movie it s.r.l., disposta con ordinanza 31 maggio 2005, per i reati:
A) di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1 e 219, primo e secondo comma, legge fallimentare, in relazione al fallimento della ditta individuale OR CO, dichiarata fallita il 17 febbraio 2005, per avere concorso nella distrazione di 223.666,64 euro, corrispondenti all'IVA sottratta all'erario;
B) di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare, per avere cagionato il fallimento della impresa individuale OR CO con dolo e per effetto di operazioni dolose;
C) art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, perché, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla OR CO e C.T.C., car Trading di Corvetti, indicava elementi passivi fittizi per euro 863.440,83 nella dichiarazione IVA presentata il 10.2.2003 per l'anno 2002 e per euro 2.558.769,33 nella dichiarazione IVA presentata il 25.10.2004 relativa all'anno 2003.
Ha proposto ricorso l'indagato, che con il primo motivo lamenta che l'ordinanza pronunciata il 14 giugno dal medesimo Tribunale in sede di riesame, avverso la quale l'imputato aveva nel frattempo proposto ricorso per Cassazione, ed alla quale il provvedimento impugnato faceva invece interamente richiamo per relationem, non costituiva "giudicato cautelare" preclusivo dell'esame nel merito della richiesta di revoca da lui avanzata, per motivi diversi e sulla base di nuovi elementi rispetto a quelli esaminati con il riesame. Con il secondo motivo lamenta che il provvedimento impugnato non farebbe buona applicazione della fattispecie di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 e non darebbe conto delle ulteriori considerazioni, evidenziate dalla difesa, relativamente ai nuovi documenti d'indagine prodotti dal P.M., a torto sottovalutandone l'inidoneità a costituire indizi sufficienti sia perché provenienti esclusivamente da personali ricostruzioni effettuate nelle relazioni di servizio della Guardia di Finanza, che non hanno alcuna possibilità di divenire prove nel dibattimento (cass. n. 2014 del 2003), sia perché basate su documenti che, letti acriticamente, nulla dimostrerebbero in ordine alla fattispecie contestata. Oltre al fatto che gli importi IVA distratti, indicati pari a 129.427 euro, avrebbero imposto il riconoscimento della diminuente del comma 3 dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, con conseguente inapplicabilità
della misura cautelare.
Con il terzo motivo lamenta il difetto della motivazione (anche per tale profilo adottata per relationem) in ordine alla giustificazione della custodia in carcere come unica misura idonea, che si comprenderebbe voluta al solo scopo di indurre l'imputato a "collaborare".
Con il quarto il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, e l'omessa considerazione degli argomenti a tal proposito spesi nell'atto d'appello, nonché la mancata apposizione del termine con riferimento alle esigenze di cautela probatoria, peraltro affatto inesistenti nel caso in esame, nel quale il materiale probatorio, interamente documentale, risulterebbe già tutto sottoposto a sequestro, censurando infine la mancata dimostrazione del concreto pericolo di recidiva specifica capace di giustificare la misura ai sensi dell'art. 274, comma 1, lettera c), c.p.p.. DIRITTO
Il primo, il secondo e il quarto motivo sono infondati. Occorre premettere che solo successivamente al rigetto della richiesta di revoca oggetto del provvedimento gravato il Tribunale del riesame, con provvedimento del 14 giugno 2005 aveva disposto l'annullamento parziale per i capi A) e B), confermando la misura per il capo C). Il Tribunale di Trento non poteva pertanto riportarsi, a rigore, alla nozione di giudicato cautelare per indurne un effetto preclusivo del provvedimento preso dopo che l'istanza era stata avanzata e rigettata. La configurabilità di una preclusione endoprocessuale in materia di libertà personale è strettamente legata peraltro alla portata dell'art. 299, commi 1 e 2, c.p.p. Come è stato ribadito da Sez. 5^, Sent. 28437 del 10/06/2004, Artale, "in realtà, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un., 31 maggio 2000, Piscopo, m. 216261), la preclusione che deriva dal cosiddetto giudicato cautelare attiene, alle singole questioni, non al procedimento previsto dall'art. 299 c.p.p., che può essere sempre attivato dall'interessato con la richiesta di revoca ed eventualmente con le successive impugnazioni", sicché il giudice investito della richiesta di revoca è sempre tenuto ad accertare, anche d'ufficio, se vi siano ragioni che dimostrino l'insussistenza dei presupposti della misura. E ciò tanto più quando la richiesta di revoca sia avanzata, come nel caso in esame, all'esito dell'interrogatorio di garanzia, che assolve proprio la funzione di assicurare il diritto dell'imputato di rivolgersi al suo giudice e il dovere di questi di rivalutare all'esito del contatto avuto con l'imputato la permanenza delle condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari che giustificano la misura imposta. Il che non esclude tuttavia che il giudice adito con la successiva impugnazione della decisione di diniego della revoca, quando rileva che vengono riproposte questioni già discusse e valutate nel corso di precedenti incidenti de liberiate, possa limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di quei procedimenti incidentali, dal momento che esse potrebbero ritenersi superate solamente "in ragione di un diverso contesto valutativo", sulla base di nuovi fatti o di nuove ragioni in precedenza non prospettati.
La teoria del cosiddetto giudicato cautelare, che "non si giustificherebbe se venisse utilizzata per eludere i doveri che dall'art. 299 c.p.p.", trova dunque giustificazione nei limiti in cui consente "un più agevole ricorso alla motivazione per relationem al fine di disattendere richieste ripetitive e defatiganti" (sent. 28437 del 2004, citata). Ed a motivare per relationem si è nella sostanza attenuto il Tribunale, esaminando comunque le ragioni addotte a sostegno della nuova richiesta e rigettandola nel merito. D'altra parte i motivi posti a fondamento del ricorso in esame ricalcano quelli prospettati avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 14 giugno 2005, oggetto del ricorso iscritto al n. 31999 del registro generale del 2005, deciso in pari data.
Sicché altrettanto legittimamente può rinviarsi alle più analitiche considerazioni sviluppate nel contesto della decisione su tale ricorso, osservandosi che sono infondati i motivi, articolati prevalentemente in fatto, concernenti l'asserita mancata dimostrazione dell'esistenza di indizi di colpevolezza sufficienti a legittimare l'intervento cautelare poiché:
- il provvedimento impugnato e quello al quale questo rinvia per relationem risultano sorretti da motivazione priva di lacune, e intrinsecamente coerente, che fa puntuale riferimento alla documentazione contabile acquisita, alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti assunte, alle intercettazioni telefoniche disposte, alle rogatorie espletate, all'esito delle perquisizioni effettuate a carico del ricorrente e ai dati immagazzinati sul computer di questi, da cui trae il convincimento, correttamente argomentato in fatto e diritto ed immune da vizi logici, circa l'esistenza della piena partecipazione dell'indagato alla attività fraudolenta contestata;
- corrisponde alla fattispecie astratta individuata la fattispecie che si contesta in concreto realizzata attraverso: la individuazione o la creazione di società "cartiere" (aventi la funzione di produrre fatture false ai sensi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 74 del 2000); la fatturazione in acquisto ad opera di dette cartiere di autovetture esenti da IVA da venditori comunitari;
la fatturazione in vendita delle medesime autovetture ad una società commerciale italiana effettivamente operante ad un prezzo formalmente comprensivo di IVA, non versato all'Erario ma ripartito tra il gestore della cartiera e l'indagato;
- non è illegittima la utilizzazione, come fonte di prova nella sede cautelare, delle relazioni della Guardia di finanza, che riassumono gli accertamenti compiuti;
- è irrilevante la non coincidenza tra le somme che erano state contestate o ritenute distratte in relazione alle ipotesi di bancarotta rispetto a quelle oggetto di contestazione ai fini della configurazione dei reati fiscali, trattandosi di dati eterogenei, riferiti a reati e a condotte differenti, posti in essere da soggetti diversi.
Del pari infondate risultano essere le censure concernenti la mancanza delle esigenze cautelari, in relazione alle quali l'obbligo motivazionale può ritenersi non insufficientemente adempito mediante le indicazioni offerte da quello richiamato alle condotte tenute dal ricorrente, al fatto che questi ebbe a sostituirsi allo OR dopo il suo arresto esercitando analoga attività sotto altra etichetta, all'esigenza di acquisire ulteriore documentazione e sentire altri soggetti, soprattutto fornitori esteri.
Per i medesimi motivi è fondata invece, anche in relazione al ricorso in esame, la censura relativa al vizio di motivazione in ordine all'inadeguatezza di misure meno afflittive, poiché ne' l'ordinanza gravata ne' quella a cui questa si riporta offrono adeguata giustificazione del perché, considerate la natura dei fatti in contestazione e le condotte contestate al ricorrente, nonché la sua situazione personale, familiare e patrimoniale, non potevano ritenersi in concreto sufficienti misure cautelari personali diverse dalla custodia in carcere, accompagnate da idonee prescrizioni e controlli.
L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Trento perché proceda a nuova valutazione della adeguatezza della misura cautelare applicata.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame sulla adeguatezza della misura cautelare applicata. Manda alla Cancelleria di dare comunicazione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2005