Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 23230
CASS
Sentenza 22 aprile 2004

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Massime2

L'autorizzazione paesistica di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 490 del 1999 è finalizzata alla salvaguardia del paesaggio - bene costituzionalmente protetto non soltanto sotto l'aspetto estetico-culturale, ma anche sotto il profilo di risorsa economica - ed è pertanto un provvedimento distinto ed autonomo rispetto alla concessione edilizia, la quale è invece volta ad assicurare la corretta gestione del territorio, sotto il profilo dell'uso e della trasformazione programmata di esso in una visione unitaria e complessiva. La reciproca autonomia dei due provvedimenti permane anche nel caso in cui essi siano emessi in un unico atto dalla stessa autorità comunale, a ciò subdelegata, con la conseguenza che se il permesso a costruire non contenga una autonoma valutazione ed una espressa approvazione del progetto anche ai fini paesaggistici, si deve ritenere integrata l'ipotesi di reato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 490 del 1999.

In tema di reati edilizi, sussiste il fumus iuris del reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985, qualora l'attività edificatoria in atto in un area sia stata autorizzata a seguito di un permesso per costruire ottenuto fraudolentemente, includendovi una porzione di area già sottoposto ad atto d'obbligo di asservimento, così alterando l'indice fondiario di fabbricabilità. Infatti, quando una porzione di suolo sia stata in concreto utilizzata ai fini del computo della cubatura per l'edificazione di un manufatto edilizio, essa, nella perdurante esistenza di tale manufatto, non può essere successivamente adoperata al medesimo scopo, neppure in caso di ulteriore frazionamento ed alienazione dell'area residua, salvo che il manufatto preesistente non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento dell'ulteriore richiesta del permesso di costruire; l'atto d'obbligo di asservimento dell'area una volta posto in essere è definitivo e l'inedificabilità dell'area in tal modo asservita rappresenta una qualità oggettiva del fondo, opponibile anche agli aventi causa dell'originario richiedente del titolo abilitativo.

Commentario1

  • 1DIRITTO URBANISTICO: Asservimento di un fondo in caso di edificazione, effetti.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    DIRITTO URBANISTICO – Asservimento di un fondo in caso di edificazione – Effetti. L'asservimento di un fondo in caso di edificazione costituisce una qualità oggettiva dello stesso, in modo tale che detta qualità continua a seguire il fondo anche nei successivi trasferimenti con conseguente inutilizzabilità (ai fini di ulteriore costruzione) della porzione del suolo già computata per il calcolo della cubatura in riferimento alla edificazione di un precedente manufatto [Cass. sez. IV n. 23230 del 22/04/2004; Cons. di Stato V sent. n. 5039 del 12/07/2004; Cons. di Stato IV sent. n. 2177 del 12/05/2005]. Per altre massime e sentenza per esteso consultate la rivista giuridica …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2004, n. 23230
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23230
Data del deposito : 22 aprile 2004

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