CASS
Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2023, n. 37299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37299 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Li Huijing, nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 10 novembre 2022, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze nei confronti di Li Huijing, ha: 1) confermato la dichiarazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento alle dichiarazioni relative agli anni 2011, 2012 e 2013; 2) dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento alle dichiarazioni relative all'anno 2010, ferma restando l'applicazione della confisca;
3) (hk Penale Sent. Sez. F Num. 37299 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 01/08/2023 rideterminato la pena in un anno e nove mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale e negando le circostanze attenuanti generiche. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, in particolare, Li Huijing, in qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della società "G.P. Company di Li Huijing C. s.a.s.", avrebbe omesso di presentare: a) le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per l'anno 2010, con evasione di Irpef pari a 218.479.00 euro ed evasione di IVA pari a 227.455,00 euro;
b) le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per l'anno 2011, con evasione di Irpef pari a 118.055,00 euro ed evasione di IVA pari a 154.417,00 euro;
c) la dichiarazione ai fini dell'IVA per l'anno 2012, con evasione di tale imposta pari a 78.855,00 euro;
d) la dichiarazione ai fini dell'IVA per l'anno 2012, con evasione di tale imposta pari a 63.895,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe Li Huijing, con atto sottoscritto dall'avvocato Manuele Ciappi, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli art5. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, 533 e 535 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di reato. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la ricorrente aveva un ruolo di mera prestanome all'interno della società risultata inottemperante all'obbligo di presentare le dichiarazioni e che le attività gestorie relative a tale impresa erano compiute dal di lei marito, delegato ad operare sul conto aziendale. Si rappresenta che la questione era stata espressamente sollevata con un motivo di gravame, e che, però, la Corte di appello ha immotivatamente affermato il ruolo gestorio della ricorrente nella precisata società. Si aggiunge che la Corte distrettuale ha anche respinto la richiesta della difesa di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. con riferimento alla figlia della ricorrente, in quanto unica testimone in grado di riferire sui ruoli svolti dai genitori all'interno della società in questione. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che illegittimamente sono state negate le circostanze attenuanti generiche per il "disinteresse" manifestato dall'attuale ricorrente allo svolgimento processo, per la gravità del fatto e per l'intensità del dolo. Si osserva, innanzitutto, che l'imputata in primo grado non ha partecipato attivamente al processo per il decesso del suo difensore di fiducia dopo le prime tre udienze e per i suoi ripetuti viaggi in Cina, mentre in appello si è presentata in udienza ed ha reso dichiarazioni 2 spontanee. Si rileva, poi, che le violazioni, per due annualità, hanno riguardato soltanto VIVA, che il superamento della soglia di punibilità è il risultato di un accertamento induttivo, e che l'imputata è incensurata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'omessa considerazione del ruolo di mera prestanome svolto dalla ricorrente nell'ambito della società inottemperante agli obblighi dichiarativi, e, quindi, per questa ragione, l'estraneità della medesima ricorrente alla responsabilità per fatti di gestione di tale impresa. Invero, come già condivisibilmente evidenziato in giurisprudenza, in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione risponde quale autore principale della condotta, e non ex art. 40, comma secondo, cod. pen., in quanto egli è direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (così Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201-01). A fondamento di questo principio, precisamente, si osserva che, secondo l'espressa previsione degli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, le dichiarazioni relative alle imposte dirette e alle imposte sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e, solo in mancanza di questi, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. Il principio enunciato è di per sé dirimente per ritenere giuridicamente corretta l'affermazione della penale responsabilità della ricorrente, anche a voler ammettere che ella fosse una mera prestanome del marito, e non avesse, quindi, l'amministrazione effettiva della società "G.P. Company di Li Huijing C. s.a.s.", inottemperante agli obblighi dichiarativi dal 2010 al 2013: la ricorrente, infatti, sin dal 2007, e per tutto il periodo rilevante, è stata socia accomandataria e unica legale rappresentante della precisata società. Peraltro, si può aggiungere che, nella specie, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l'attuale ricorrente: a) era anche titolare del 99% del capitale sociale, e, quindi, i relativi redditi avrebbero dovuto essere tassati pressoché per intero in capo a lei (cfr., in argomento, Sez. 3, n. 31195 del 14/09/2020, Cuku, Rv. 280364-01, e Sez. 3, n. 6163 del 20/10/2020, dep. 2021, Gafà, Rv. 281048- 01); b) era perfettamente a conoscenza degli obblighi fiscali gravanti su di lei per la carica societaria rivestita innanzitutto perché aveva regolarmente presentato 3 per conto della precisata società la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'IVA per l'anno 2009, e poi anche perché si era avvalsa, per elevati volumi di affari, dell'istituto della immissione della merce in Italia con il regime della "libera pratica", implicante la posticipazione del pagamento dell'IVA. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo, in particolare, che sono stati erroneamente apprezzati la gravità dei fatti, l'intensità del dolo e il comportamento processuale dell'imputata. Può essere utile premettere che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., per tutte Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01, nonché Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01). Deve aggiungersi che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato anche sull'intensità del dolo e sulla gravità delle condotte ascritte all'imputato (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 43216 del 16/01/2018, Cremona, Rv. 274409-01, e Sez. 3, n. 36995 del 06/07/2001, Spadini, Rv. 220585-01); e che, ai fini della valutazione di questi elementi, il giudice legittimamente può tener conto di reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, i quali, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce (così Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019, dep. 2020, Gironi, Rv. 278921- 01, e Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200-01). Nella specie, corretta risulta l'applicazione di questi principi. Invero, la sentenza impugnata ha valorizzato l'entità delle evasioni e la sistematicità delle omissioni. E, ai fini della valutazione della congruità di tale valutazione, può tenersi conto delle violazioni degli obblighi di dichiarazione non solo per gli anni 2011 (evasione di Irpef pari a 118.055,00 euro ed evasione di IVA pari a 154.417,00 euro), 2012 (evasione di IVA pari a 78.855,00 euro) e 2013 (evasione di IVA pari a 63.895,00 euro), per i quali è stata confermata la decisione di penale responsabilità, ma anche per l'anno 2010 (evasione di Irpef pari a 218.479.00 euro ed evasione di IVA pari a 227.455,00 euro), per il quale è stata pronunciata sentenza di estinzione per prescrizione in appello, dopo condanna in primo grado, ma con conferma, anche per tale annualità, della misura della confisca disposta dal Tribunale. 4 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 01/08/2023 Il Consigliere estensore /II Preside e
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 10 novembre 2022, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze nei confronti di Li Huijing, ha: 1) confermato la dichiarazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento alle dichiarazioni relative agli anni 2011, 2012 e 2013; 2) dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento alle dichiarazioni relative all'anno 2010, ferma restando l'applicazione della confisca;
3) (hk Penale Sent. Sez. F Num. 37299 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 01/08/2023 rideterminato la pena in un anno e nove mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale e negando le circostanze attenuanti generiche. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, in particolare, Li Huijing, in qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della società "G.P. Company di Li Huijing C. s.a.s.", avrebbe omesso di presentare: a) le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per l'anno 2010, con evasione di Irpef pari a 218.479.00 euro ed evasione di IVA pari a 227.455,00 euro;
b) le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per l'anno 2011, con evasione di Irpef pari a 118.055,00 euro ed evasione di IVA pari a 154.417,00 euro;
c) la dichiarazione ai fini dell'IVA per l'anno 2012, con evasione di tale imposta pari a 78.855,00 euro;
d) la dichiarazione ai fini dell'IVA per l'anno 2012, con evasione di tale imposta pari a 63.895,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe Li Huijing, con atto sottoscritto dall'avvocato Manuele Ciappi, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli art5. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, 533 e 535 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto di reato. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la ricorrente aveva un ruolo di mera prestanome all'interno della società risultata inottemperante all'obbligo di presentare le dichiarazioni e che le attività gestorie relative a tale impresa erano compiute dal di lei marito, delegato ad operare sul conto aziendale. Si rappresenta che la questione era stata espressamente sollevata con un motivo di gravame, e che, però, la Corte di appello ha immotivatamente affermato il ruolo gestorio della ricorrente nella precisata società. Si aggiunge che la Corte distrettuale ha anche respinto la richiesta della difesa di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. con riferimento alla figlia della ricorrente, in quanto unica testimone in grado di riferire sui ruoli svolti dai genitori all'interno della società in questione. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che illegittimamente sono state negate le circostanze attenuanti generiche per il "disinteresse" manifestato dall'attuale ricorrente allo svolgimento processo, per la gravità del fatto e per l'intensità del dolo. Si osserva, innanzitutto, che l'imputata in primo grado non ha partecipato attivamente al processo per il decesso del suo difensore di fiducia dopo le prime tre udienze e per i suoi ripetuti viaggi in Cina, mentre in appello si è presentata in udienza ed ha reso dichiarazioni 2 spontanee. Si rileva, poi, che le violazioni, per due annualità, hanno riguardato soltanto VIVA, che il superamento della soglia di punibilità è il risultato di un accertamento induttivo, e che l'imputata è incensurata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'omessa considerazione del ruolo di mera prestanome svolto dalla ricorrente nell'ambito della società inottemperante agli obblighi dichiarativi, e, quindi, per questa ragione, l'estraneità della medesima ricorrente alla responsabilità per fatti di gestione di tale impresa. Invero, come già condivisibilmente evidenziato in giurisprudenza, in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione risponde quale autore principale della condotta, e non ex art. 40, comma secondo, cod. pen., in quanto egli è direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (così Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201-01). A fondamento di questo principio, precisamente, si osserva che, secondo l'espressa previsione degli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, le dichiarazioni relative alle imposte dirette e alle imposte sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e, solo in mancanza di questi, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. Il principio enunciato è di per sé dirimente per ritenere giuridicamente corretta l'affermazione della penale responsabilità della ricorrente, anche a voler ammettere che ella fosse una mera prestanome del marito, e non avesse, quindi, l'amministrazione effettiva della società "G.P. Company di Li Huijing C. s.a.s.", inottemperante agli obblighi dichiarativi dal 2010 al 2013: la ricorrente, infatti, sin dal 2007, e per tutto il periodo rilevante, è stata socia accomandataria e unica legale rappresentante della precisata società. Peraltro, si può aggiungere che, nella specie, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l'attuale ricorrente: a) era anche titolare del 99% del capitale sociale, e, quindi, i relativi redditi avrebbero dovuto essere tassati pressoché per intero in capo a lei (cfr., in argomento, Sez. 3, n. 31195 del 14/09/2020, Cuku, Rv. 280364-01, e Sez. 3, n. 6163 del 20/10/2020, dep. 2021, Gafà, Rv. 281048- 01); b) era perfettamente a conoscenza degli obblighi fiscali gravanti su di lei per la carica societaria rivestita innanzitutto perché aveva regolarmente presentato 3 per conto della precisata società la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'IVA per l'anno 2009, e poi anche perché si era avvalsa, per elevati volumi di affari, dell'istituto della immissione della merce in Italia con il regime della "libera pratica", implicante la posticipazione del pagamento dell'IVA. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo, in particolare, che sono stati erroneamente apprezzati la gravità dei fatti, l'intensità del dolo e il comportamento processuale dell'imputata. Può essere utile premettere che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., per tutte Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01, nonché Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01). Deve aggiungersi che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato anche sull'intensità del dolo e sulla gravità delle condotte ascritte all'imputato (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 43216 del 16/01/2018, Cremona, Rv. 274409-01, e Sez. 3, n. 36995 del 06/07/2001, Spadini, Rv. 220585-01); e che, ai fini della valutazione di questi elementi, il giudice legittimamente può tener conto di reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, i quali, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce (così Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019, dep. 2020, Gironi, Rv. 278921- 01, e Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200-01). Nella specie, corretta risulta l'applicazione di questi principi. Invero, la sentenza impugnata ha valorizzato l'entità delle evasioni e la sistematicità delle omissioni. E, ai fini della valutazione della congruità di tale valutazione, può tenersi conto delle violazioni degli obblighi di dichiarazione non solo per gli anni 2011 (evasione di Irpef pari a 118.055,00 euro ed evasione di IVA pari a 154.417,00 euro), 2012 (evasione di IVA pari a 78.855,00 euro) e 2013 (evasione di IVA pari a 63.895,00 euro), per i quali è stata confermata la decisione di penale responsabilità, ma anche per l'anno 2010 (evasione di Irpef pari a 218.479.00 euro ed evasione di IVA pari a 227.455,00 euro), per il quale è stata pronunciata sentenza di estinzione per prescrizione in appello, dopo condanna in primo grado, ma con conferma, anche per tale annualità, della misura della confisca disposta dal Tribunale. 4 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 01/08/2023 Il Consigliere estensore /II Preside e