Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11442 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
1 442/09 REPUBBLICA ITALIAN IN NO E DEL POL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento SEZIONE TERZA CIVILE somma ✓ composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3007/00 tt. Vincenzo Presidente CARBONE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 29050 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Rep. Ud. 09/05/02 -Consigliere Dott. Francesco SABATINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELCOMA SRL, (già System Srl) con sede in San Biagio di Callalta (TV), in persona dell'amministratore unico legale rappresentante Sig. BR ST SI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO PRASTARO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati SERGIO CALVETTI, RAFFAELLO BORDIGNON, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAE SNC, corrente in Ravanusa (AG), in persona del 2002 legale rappresentante pro tempore, Campisi Crocifissa, 1.090 elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SALEMI, difesa D'ANGELO, DANIELA ARCIPRETE, INNOCENZOdagli avvocati giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 344/99 del Giudice di pace di TREVISO, emessa il 23/06-31/07/99 e depositata il 29/09/99 (R.G. 281/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore si Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto dichiari l'inammissibilità del ricorso in oggetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.n.c. SAE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le veniva intimato di pagare alla S.r.l. TELCOMA la somma di £.
1.266.558 quale re- siduo prezzo di fornitura di merce eccependo in compen- sazione un proprio credito. Il Giudice di pace di Treviso ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condan- nato l'opposta al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza la S.r.l. TELCOMA ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito, con controricorso, illustrato con memo- 2 ria, la S.n.c. SAE. E' stata disposta la trattazione del ricorso in ca- mera di consiglio. Il P.M. ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile MOTIVI DELLA DECISIONE Secondo la giurisprudenza di questa S.C. contro 1. le sentenze del giudice di pace in cause da decidere, per ragioni di valore, secondo equità, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme CO- stituzionali о comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) e per carenza assoluta, mera apparen- contraddittorietà della motivazione za insanabile (S.U. n. 716/99).
2. Il primo motivo reca denuncia di violazione di norme poste da legge ordinaria (artt. 1175 e 1375 c.c. norme sulla compensazione) ed è quindi inammissibi- e le.
3. Il secondo motivo, recante censura avverso la liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccedente i limiti massimi previsti dalla tariffa ed erroneamente compiuta in modo globale, è del pari inammissibile, at- teso che, per costante giurisprudenza di questa S.C., la tariffa professionale ha natura di norma sostanzia- 3 le, sicchè la sua inosservanza da parte del giudice di violazione di regole processuali pace non integra (sent. n. 10363/00; n. 14529/00; n. 14745/00).
4. In conclusione, ravvisandosi una delle ipotesi di cui all'art. 375, comma 2, c.p.c., il ricorso va ri- gettato perchè manifestamente infondato.
5. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese, che liquida in Eu- ro. 65,02 oltre Euro 500, 00 (cinquecento/00) per onorari. Così deciso in Roma il 9.5.2002 nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE BEANC DIRETTORE DOCANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria M E R oggi, 01 AGO 2002 P U S IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Y Z I O N 4