CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13709 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Romano, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato;
lette le conclusioni dell'Avv. Francesco Germano che ha chiesto accogliersi il ricorso o, in subordine, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale Penale Sent. Sez. 2 Num. 13709 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 31/01/2023 di Paola del 13 febbraio 2018, nei confronti di EN AN, in ordine al reato di ricettazione. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, carente, contraddittoria e manifestamente illogica, in ordine all'attribuzione al ricorrente della condotta tipica, in difetto di prova sulla ricezione o sull'acquisto dei beni che si assumono oggetto di provenienza delittuosa, essendosi limitata la sentenza a riaffermare la dimostrata consapevolezza di tale provenienza in capo all'EN senza invece fornire risposta alle censure con cui si contestava il carattere neutro e irrilevante del ritrovamento dei beni nella vettura, intestata anche ad altri soggetti, e di cui non era stata dimostrata l'esclusiva disponibilità da parte del ricorrente. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 530, comma 2, 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizio della motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica) per violazione del principio del ragionevole dubbio. L'affermazione di responsabilità era fondata esclusivamente su argomenti congetturali, in violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, e senza alcuna risposta alle specifiche censure sollevate con l'atto di appello. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le censure che il ricorrente muove alla decisione impugnata con entrambi i motivi riproducono le deduzioni già contenute nell'atto di appello;
deduzioni che si fondavano su ricostruzioni in fatto puramente assertive (quanto alla possibilità che il veicolo fosse anche nella disponibilità di altri soggetti, così come nella formulazione dell'ipotesi che terzi soggetti avessero occultato nella vettura del ricorrente, a sua insaputa, i beni di provenienza delittuosa), non collegate ad alcun dato probatorio tra quelli indicati nelle sentenze di merito. La sentenza impugnata ha valutato come del tutto infondato il contenuto dell'atto d'impugnazione evidenziando che, rispetto al dato obiettivo del ritrovamento nella vettura del ricorrente della merce trafugata nell'abitazione della 2 persona offesa, l'EN non aveva fornito alcuna indicazione circa la provenienza di quei beni. Si tratta di considerazione logica che assume carattere decisivo e dirimente, non risultando dagli atti processuali, né la difesa l'ha sostenuto, che l'imputato abbia indicato al momento del ritrovamento della merce di provenienza delittuosa le circostanze della disponibilità del veicolo in capo ad altri soggetti o dell'occultamento dei beni nel veicolo da parte di terzi soggetti, senza alcuna consapevolezza del ricorrente. Per altro, già la sentenza di primo grado aveva dato conto dell'inverosimile tesi della disponibilità del veicolo riferibile ad altri soggetti, nelle circostanze del rinvenimento della refurtiva, dal momento che la vettura era parcheggiata dinanzi all'abitazione del correo ove fu rinvenuta parte della refurtiva, abitazione ove la polizia giudiziaria aveva identificato proprio il ricorrente (pag. 6 della sentenza del Tribunale). Allo stesso modo resta affidata al campo delle mere ipotesi, senza alcun supporto fattuale né logico, la tesi dell'insussistenza della ricezione dei beni da parte del ricorrente, avendo invece provveduto terzi a "disfarsi della refurtiva e nasconderla nella macchina aperta di un ignaro ospite"; si tratta, infatti, di una ricostruzione in fatto alternativa, del tutto astratta e priva di alcun aggancio agli atti processuali. In definitiva, il contenuto delle censure - di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame da parte della Corte territoriale- non avrebbe in ogni caso condotto ad alcun esito processuale diverso;
pertanto / l'omessa risposta da parte della sentenza impugnata alla richiesta dell'appellante non era necessaria, secondo il consolidato principio per cui «in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglinnento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte» (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/1/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Romano, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato;
lette le conclusioni dell'Avv. Francesco Germano che ha chiesto accogliersi il ricorso o, in subordine, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale Penale Sent. Sez. 2 Num. 13709 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 31/01/2023 di Paola del 13 febbraio 2018, nei confronti di EN AN, in ordine al reato di ricettazione. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, carente, contraddittoria e manifestamente illogica, in ordine all'attribuzione al ricorrente della condotta tipica, in difetto di prova sulla ricezione o sull'acquisto dei beni che si assumono oggetto di provenienza delittuosa, essendosi limitata la sentenza a riaffermare la dimostrata consapevolezza di tale provenienza in capo all'EN senza invece fornire risposta alle censure con cui si contestava il carattere neutro e irrilevante del ritrovamento dei beni nella vettura, intestata anche ad altri soggetti, e di cui non era stata dimostrata l'esclusiva disponibilità da parte del ricorrente. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 530, comma 2, 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizio della motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica) per violazione del principio del ragionevole dubbio. L'affermazione di responsabilità era fondata esclusivamente su argomenti congetturali, in violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, e senza alcuna risposta alle specifiche censure sollevate con l'atto di appello. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Le censure che il ricorrente muove alla decisione impugnata con entrambi i motivi riproducono le deduzioni già contenute nell'atto di appello;
deduzioni che si fondavano su ricostruzioni in fatto puramente assertive (quanto alla possibilità che il veicolo fosse anche nella disponibilità di altri soggetti, così come nella formulazione dell'ipotesi che terzi soggetti avessero occultato nella vettura del ricorrente, a sua insaputa, i beni di provenienza delittuosa), non collegate ad alcun dato probatorio tra quelli indicati nelle sentenze di merito. La sentenza impugnata ha valutato come del tutto infondato il contenuto dell'atto d'impugnazione evidenziando che, rispetto al dato obiettivo del ritrovamento nella vettura del ricorrente della merce trafugata nell'abitazione della 2 persona offesa, l'EN non aveva fornito alcuna indicazione circa la provenienza di quei beni. Si tratta di considerazione logica che assume carattere decisivo e dirimente, non risultando dagli atti processuali, né la difesa l'ha sostenuto, che l'imputato abbia indicato al momento del ritrovamento della merce di provenienza delittuosa le circostanze della disponibilità del veicolo in capo ad altri soggetti o dell'occultamento dei beni nel veicolo da parte di terzi soggetti, senza alcuna consapevolezza del ricorrente. Per altro, già la sentenza di primo grado aveva dato conto dell'inverosimile tesi della disponibilità del veicolo riferibile ad altri soggetti, nelle circostanze del rinvenimento della refurtiva, dal momento che la vettura era parcheggiata dinanzi all'abitazione del correo ove fu rinvenuta parte della refurtiva, abitazione ove la polizia giudiziaria aveva identificato proprio il ricorrente (pag. 6 della sentenza del Tribunale). Allo stesso modo resta affidata al campo delle mere ipotesi, senza alcun supporto fattuale né logico, la tesi dell'insussistenza della ricezione dei beni da parte del ricorrente, avendo invece provveduto terzi a "disfarsi della refurtiva e nasconderla nella macchina aperta di un ignaro ospite"; si tratta, infatti, di una ricostruzione in fatto alternativa, del tutto astratta e priva di alcun aggancio agli atti processuali. In definitiva, il contenuto delle censure - di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame da parte della Corte territoriale- non avrebbe in ogni caso condotto ad alcun esito processuale diverso;
pertanto / l'omessa risposta da parte della sentenza impugnata alla richiesta dell'appellante non era necessaria, secondo il consolidato principio per cui «in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglinnento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte» (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/1/2023