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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17849 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/01/2026 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. GUIDO GALIPO’, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5 gennaio 2026, confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva applicato a VI CO, indagato per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe e ricettazione, la misura della custodia cautelare in carcere;
avverso tale ultima ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di CO, eccependo: 1.1. violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla contestata fattispecie associativa di cui al capo di incolpazione n. 1, nonché vizio della motivazione sul punto;
il Tribunale aveva ritenuto che dal mero compendio indiziario relativo a due soli reati fine si potesse desumere una diretta interlocuzione di CO con l’asserito capo del presunto Penale Sent. Sez. 2 Num. 17849 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2026 2 sodalizio, peraltro concentrati in un mese, malgrado l’assenza di CO da rilevazioni investigative tanto prima del primo episodio che dopo il secondo;
ad eccezione di un’unica conversazione citata nell’ordinanza impugnata, CO era del tutto avulso sia dal circuito delle contestate truffe ai danni di soggetti anziani che da qualsiasi apporto o contributo logistico alla relativa asserita organizzazione e strutturazione, essendosi limitati gli inquirenti ad ipotizzare un ruolo di mero vettore o trasportatore a Napoli di asseriti proventi di reati a lui in alcun modo ascritti o ascrivibili;
peraltro, in un caso, CO era stato addirittura sospettato di avere “raggirato” il sodalizio;
1.2 inosservanza o comunque erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 275 commi 1,2,3 e 3-bis cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione sul punto: l’ordinanza impugnata era errata nella parte in cui aveva negato al ricorrente la subordinata richiesta difensiva di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari elettronicamente controllati ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen., non avendo spiegato perché la misura richiesta non sarebbe stata idonea a soddisfare le esigenze cautelari;
a differenza di altri indagati, CO non era mai stato sottoposto ad alcuna misura cautelare, senza contare che, come comprovato dalla Relazione del Servizio Sociale dell’UIEPE di Palermo (che si allegava), prodromica ad una eventuale messa alla prova, nell’unico procedimento penale pendente a carico del ricorrente per un furto di minima quantità di energia elettrica, CO aveva tempestivamente preso contatto con l’UIEPE, dimostrando totale disponibilità ad eventuali attività di pubblica utilità, dando ampia prova di meritevolezza della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato ed alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato sulla appartenenza di CO all’associazione a pag. 19 dell’ordinanza impugnata, ritenendo che la diretta interlocuzione di CO con il capo D’Errico non potesse ritenersi indice di un apporto episodico, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto 3 1.2 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione è contenuta a pag. 21 dell’ordinanza impugnata, nella quale si sottolineano il ruolo di CO di indispensabile tramite tra la sede principale e la filiale, la sua disponibilità a sovrintendere all’operato del coindagato CH e del gruppo di giovani che questi controllava, così denotando una allarmante pericolosità sociale. Relativamente alla lamentata assenza di motivazione sulla richiesta difensiva di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari elettronicamente controllati ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen, si deve rilevare che nell’istanza di riesame non era stato specificato alcun motivo al riguardo, e che nel verbale di udienza, chiuso alle ore 11.25 del 5 gennaio 2026, vi è soltanto una generica richiesta di “sostituzione della misura carceraria con altra meno afflittiva”; la documentazione di cui il ricorrente lamenta il mancato esame da parte del Tribunale risulta invece spedita via PEC alle ore 13.24 del 5 gennaio 2026, quindi successivamente alla chiusura dell’udienza; pertanto, deve ritenersi inammissibile la pretesa di fondare in tutto od in parte le proprie doglianze su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata, mai sottoposti al previo vaglio del tribunale procedente;
né può essere considerata nella presente sede la documentazione allegata con il ricorso per cassazione, posto che “nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito” (Sez.2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609). 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/04/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PP SC LO PU
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. GUIDO GALIPO’, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5 gennaio 2026, confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva applicato a VI CO, indagato per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe e ricettazione, la misura della custodia cautelare in carcere;
avverso tale ultima ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di CO, eccependo: 1.1. violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla contestata fattispecie associativa di cui al capo di incolpazione n. 1, nonché vizio della motivazione sul punto;
il Tribunale aveva ritenuto che dal mero compendio indiziario relativo a due soli reati fine si potesse desumere una diretta interlocuzione di CO con l’asserito capo del presunto Penale Sent. Sez. 2 Num. 17849 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2026 2 sodalizio, peraltro concentrati in un mese, malgrado l’assenza di CO da rilevazioni investigative tanto prima del primo episodio che dopo il secondo;
ad eccezione di un’unica conversazione citata nell’ordinanza impugnata, CO era del tutto avulso sia dal circuito delle contestate truffe ai danni di soggetti anziani che da qualsiasi apporto o contributo logistico alla relativa asserita organizzazione e strutturazione, essendosi limitati gli inquirenti ad ipotizzare un ruolo di mero vettore o trasportatore a Napoli di asseriti proventi di reati a lui in alcun modo ascritti o ascrivibili;
peraltro, in un caso, CO era stato addirittura sospettato di avere “raggirato” il sodalizio;
1.2 inosservanza o comunque erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 275 commi 1,2,3 e 3-bis cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione sul punto: l’ordinanza impugnata era errata nella parte in cui aveva negato al ricorrente la subordinata richiesta difensiva di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari elettronicamente controllati ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen., non avendo spiegato perché la misura richiesta non sarebbe stata idonea a soddisfare le esigenze cautelari;
a differenza di altri indagati, CO non era mai stato sottoposto ad alcuna misura cautelare, senza contare che, come comprovato dalla Relazione del Servizio Sociale dell’UIEPE di Palermo (che si allegava), prodromica ad una eventuale messa alla prova, nell’unico procedimento penale pendente a carico del ricorrente per un furto di minima quantità di energia elettrica, CO aveva tempestivamente preso contatto con l’UIEPE, dimostrando totale disponibilità ad eventuali attività di pubblica utilità, dando ampia prova di meritevolezza della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato ed alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato sulla appartenenza di CO all’associazione a pag. 19 dell’ordinanza impugnata, ritenendo che la diretta interlocuzione di CO con il capo D’Errico non potesse ritenersi indice di un apporto episodico, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto 3 1.2 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione è contenuta a pag. 21 dell’ordinanza impugnata, nella quale si sottolineano il ruolo di CO di indispensabile tramite tra la sede principale e la filiale, la sua disponibilità a sovrintendere all’operato del coindagato CH e del gruppo di giovani che questi controllava, così denotando una allarmante pericolosità sociale. Relativamente alla lamentata assenza di motivazione sulla richiesta difensiva di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari elettronicamente controllati ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen, si deve rilevare che nell’istanza di riesame non era stato specificato alcun motivo al riguardo, e che nel verbale di udienza, chiuso alle ore 11.25 del 5 gennaio 2026, vi è soltanto una generica richiesta di “sostituzione della misura carceraria con altra meno afflittiva”; la documentazione di cui il ricorrente lamenta il mancato esame da parte del Tribunale risulta invece spedita via PEC alle ore 13.24 del 5 gennaio 2026, quindi successivamente alla chiusura dell’udienza; pertanto, deve ritenersi inammissibile la pretesa di fondare in tutto od in parte le proprie doglianze su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata, mai sottoposti al previo vaglio del tribunale procedente;
né può essere considerata nella presente sede la documentazione allegata con il ricorso per cassazione, posto che “nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito” (Sez.2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609). 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/04/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PP SC LO PU