Sentenza 14 dicembre 1999
Massime • 1
L'estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare dal tribunale del riesame nei confronti dei coindagati non impugnanti, presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo e riguardi la posizione di coloro che non abbiano preso parte al procedimento per non aver neppure proposto l'impugnazione o perché il loro gravame sia stato dichiarato inammissibile. Ne consegue che, nel caso in cui, invece, siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'articolo 587 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/1999, n. 6273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6273 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 14.12.1999
1.Dott. Giuseppe COSENTINO Consigliere SENTENZA
2. " Diana LAUDATI Consigliere N. 6273
3. " Nicola BOTTALICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Maria Rosaria CULTRERA Cons. relatore N. 35734/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON NN avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Reggio Calabria del 24.6.99 Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere rel. Dott. M. R. Cultrera
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva
ON NN ricorre per l'annullamento dell'ordinanza con cui il tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato la misura cautelare disposta a suo carico dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Nel 1^ motivo denunzia la violazione dell'art. 434 c.p.p. osservando di esser stato attinto dalla misura cautelare con provvedimento con cui è stata coevamente disposta da parte del G.I.P. la revoca di precedente sentenza di non luogo a provvedere, su conforme richiesta dal P.M. ed in conseguenza dell'acquisizione di nuove dichiarazioni accusatorie formulate a suo carico dai collaboratori di giustizia Iero Paolo e Lauro Giacomo.
Tanto premesso deduce che siffatte dichiarazioni sono inutilizzabili e di esse, dunque, non poteva tener conto la Corte d'Assise che ha reiterato la misura dichiarata inefficace per violazione dell'art.302 c.p.p., occorrendo, unitamente alla revoca della sentenza di n.l.p. l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini. Il motivo è infondato.
Le argomentazioni espresse nella motivazione dell'ordinanza gravata appaiono, invero, corrette e condivisibili.
Secondo l'indirizzo prevalente di questa corte i dati probatori raccolti dal P.M. al fine di presentare al G.I.P. l'istanza di revoca della sentenza di n.l.p., emessa in precedenza, sono pienamente utilizzabili anche ai fini cautelari, sia nel caso in cui essi concretino i nuovi elementi sui quali fondare la richiesta di rinvio a giudizio, sia nel caso in cui da essi possano trarsi quelle nuove fonti di prova per la cui acquisizione il P.M. dovrà chiedere al G.I.P. di disporre la riapertura delle indagini.
Tale ultimo provvedimento, dunque, non deve necessariamente precedere l'emissione dell'ordinanza custodiale, richiesta dal P.M. coevamente alla revoca e fondata sulle stesse fonti di prova che giustificano la rimozione della sentenza, se e quando il G.I.P. ritenga che gli indizi da esse emergenti abbiano i requisiti di cui all'art. 273 c.p.p. (cfr cass. sez. 1 n. 4332 del 2.8.96 (c.c. 24.6.969, rv
205604, Diotallevi;
cass. sez. 5 n. 4931 del 21.8.98 (c.c. 4.8.98) rv 212139, Vazzana). Secondo la previsione del combinato disposto degli art. 434 e 435 c.p.p., infatti, il P.M., prima ancora di chiedere la revoca, può acquisire nuovi elementi d'accusa autonomamente e la preventiva autorizzazione del G.I.P. sarà necessaria nel solo caso in cui l'autorità inquirente li ritenga mero punto di partenza per l'esercizio di ulteriore attività investigativa. E, dunque, se sulla base di tale fonti di prova al P.M. è conferito il potere di chiedere immediatamente il rinvio a giudizio, a maggior ragione detto organo devesi ritenere facoltato a fondare su di esse la richiesta di emissione di misure cautelari. A differenza del caso previsto dall'art. 414 c.p.p., infatti, la revoca della sentenza di proscioglimento determina la prosecuzione del giudizio originario e non la nascita di un nuovo procedimento (cfr. cass. sez. 1 n. 733 del 14.2.98 (c.c. 6.2.98), rv 209613, Conf. Comp. in proc. Abate). In parallelo, il G.I.P., decidendo sulla revoca, ben può utilizzare dette fonti prospettatigli ai fini cautelari, applicando i principi regolatori della materia cautelare, sicuramente nel caso in cui gli sia stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio, ed altrettanto nell'ulteriore ipotesi in cui esse non siano ritenute sufficienti dal P.M. per esercitare l'azione penale occorrendo integrarle. In tale ultima ipotesi, la revoca, se disposta, ovviamente fornisce risposta affermativa alla complessiva richiesta del P.M., che a mente dell'art. 435 c.p.p. deve avere ad oggetto anche la riapertura delle indagini, senza necessità che il G.I.P. disponga su tale complessiva istanza a mezzo provvedimenti autonomi e distinti. In altre parole, l'ordinanza di revoca non necessariamente deve essere disgiunta da quella relativa alla riapertura delle indagini, ma, anzi, questa, ove non sia stata oggetto di separata statuizione, devesi ritenere implicitamente contenuta nella prima. La coeva emissione della misura cautelare non si pone, dunque, in contrapposizione al dettato normativo, costituendo, a sua volta, il provvedimento dianzi indicato di cui all'art. 435 c.p.p. il necessario presupposto logico per la contemporanea decisione sullo status libertatis dell'indagato. La veste formale degli atti considerati, per l'appunto l'unicità del provvedimento contenente risposta alle disgiunte richieste del P.M., non assume, pertanto, efficacia invalidante ne' impedisce che detto atto rimuova l'effetto preclusivo della sentenza che si intende eliminare.
Nel 2^ motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 587 c.p.p. rilevando che il tribunale ha negato l'effetto estensivo in bonam partem della decisone favorevole emessa in relazione ai coindagati GN e GL, i quali versavano nella sua medesima posizione processuale.
Anche in relazione a tale censura l'ordinanza gravata appare in tutto condivisibile.
Escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione, non potendo9i l'ordinanza che dispone la custodia cautelare ipotizzarsi quale atto valutativo, qual è la sentenza (cass. sez. 5 n. 334 del 25.3.97 (c.c. 28.1.97) rv 207909, Foria), l'estensione degli effetti favorevoli della "decisione" emessa nel procedimento cautelare nei confronti dei coindagati non impugnanti, affermata dalla S.C. nella nota pronunzia delle S.U. n. 41 del 15.2.96 (c.c. 22.11.95) rv 203635, Ventura, presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo e riguarda la posizione di coloro che non abbiano preso parte al procedimento per non aver neppure proposto l'impugnazione o perché il loro gravame sia stato dichiarato inammissibile.
Nel caso, invece, di più procedimenti incidentali autonomamente introdotti, "la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni, che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587 c.p.p." (da cass. sez. 4 n. 2116 del 24.10.96 (c.c. 12.9.96) rv 206314, Acampora).
Come correttamente ha rilevato il tribunale reggino, nel caso di specie la norma invocata non trova applicazione per la ontologica diversità, avuto conto del thema decidendum e del corrispondente devolutum, fra il procedimento d'appello avverso la revoca della misura, a conclusione del quale è stata emessa la pronunzia di cui si invocano gli effetti favorevoli, e quello innanzi ad esso instaurato avente ad oggetto il riesame dell'ordinanza custodiale della Corte d'Assise.
Nel 3^ motivo il ON denunzia la violazione dell'art. 302 c.p.p. deducendo che la reiterazione della misura doveva essere preceduta dall'interrogatorio dell'imputato.
Anche tale censura è infondata.
La sfera d'efficacia della norma suddetta non si estende alla fase dibattimentale ma riguarda le sole indagini preliminari. La misura è stata reiterata dalla Corte d'Assise e non dal G.I.P. e, dunque, l'esigenza che l'interrogatorio di garanzia intende proteggere viene soddisfatta dal contraddittorio e dalla possibilità dell'imputato d'intervenire nell'istruttoria dibattimentale rendendo le dichiarazioni che ritiene opportune (giurisprudenza consolidata;
cfr. Cass. sez. 1 n. 5705 del 12.1.99 (c.c. 18.11.98), rv 212218, Fragnoli;
cass. sez. 1 n. 7052 del 23.1.98 (c.c. 15.12.97), rv 209379, Volpintesta;
cass. sez. 6 n. 3396 del 21.11.97 (c.c. 99-97), rv 209768, Zagari).
Nel 4^ ed ultimo motivo il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione agli art. 273 e 649 c.p.p. deducendo che le dichiarazioni dei collaboranti, dalle quali sono stati tratti gli indizi a suo carico, fanno riferimento a condotte criminose risalenti all'anno 1991 in cui sarebbe stato "battezzato", che rientrano nell'ambito temporale della permanenza del reato associativo in relazione al quale venne giudicato con sentenza 14.11.92. Il tribunale ha, dunque, omesso d'indicare il fatto interruttivo della permanenza del reato in data antecedente alla condanna, e, con percorso o illogico, ha ritenuto inidonee a provare il vincolo associativo le dichiarazioni dello Iero, pur traendo da esse conferma della fondatezza delle dichiarazioni dell'altro collaborante BA che ha riferito di avergli proposto di attuare una strategia di falsi pentimenti.
Anche tale motivo è infondato.
In ordine alla lacuna motivazionale, va rilevato che l'ordinanza gravata dà conto in maniera esaustiva delle ragioni sulle quali l'organo di riesame ha fondato il suo giudizio di sussistenza e gravità degli indizi acquisiti, con espressa descrizione delle fonti di prova da cui li ha attinti, indicate nelle dichiarazioni, dettagliatamente riportate, dei singoli collaboranti citati, giudicate intrinsecamente attendibili, che hanno indicato il ON quale uno dei partecipanti della cosca Imerti, precisandone il ruolo di killer assunto all'interno del sodalizio. Con analoga puntualità il tribunale illustra gli elementi da cui ha tratto il suo convincimento circa la permanenza dell'adesione del ON all'associazione mafiosa anche oltre il termine dei fatti coperti dal giudicato.
Riguardo a tale ultima circostanza, oggetto di denunzia d'illogicità del discorso giustificativo della pronunzia gravata, va rilevato che il percorso logico ed argomentativo esposto non si presta a critica alcuna. Ed, infatti, dall'ordinanza gravata emerge che il tribunale ha tenuto conto delle dichiarazioni dei collaboranti in ordine alla prosecuzione dell'appartenenza dell'indagato al sodalizio anche all'interno del carcere, traendo da esse gli indizi che consentono, a suo avviso, di collocare gli episodi che dimostrano l'adesione all'associazione criminosa in epoca successiva sia al 24.10.90, data della contestazione dei fatti per i quali il ON è già stato condannato, sia al 14.11.92, data cui venne emessa detta pronunzia di condanna, richiamando, peraltro, l'indirizzo di questa corte circa l'irrilevanza dello status detentivo ai fini della permanenza del vincolo associativo.
La ricostruzione dell'ipotesi delittuosa ascritta al ricorrente appare, dunque, improntata a criteri di coerenza e razionalità. La valutazione sull'efficacia ai fini dell'acquisizione del compendio indiziario delle dichiarazioni riferite dai collaboranti, fra cui quelle dello Iero, ritenute idonee a confermare la veridicità di quelle di altro chiamante, non è sindacabile in questa sede essendo rimessa al solo giudice del merito. La disamina di questa corte, infatti, anche in relazione al sindacato sulla logicità della motivazione, non da ingresso alla rilettura dei dati probatori utilizzati dall'autorità che ha emesso la decisione impugnata, ma va limitata al solo controllo sull'adeguatezza del percorso logico ed argomentativo posto a base della pronunzia gravata, requisito quest'ultimo che, come si è già posto in evidenza, nel nostro caso, appare indubbio.
Il ricorso, pertanto, devesi rigettare con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2000