CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2023, n. 24953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24953 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di VERCELLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte depositate dal difensore della parte civile, avv. Costanza Gabriele;
lette le conclusioni scritte depositate dai difensore dell'imputato, avv. Maurizio Randazzo e avv. Guido Settimj. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24953 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 07 giugno 2022 il Tribunale di ER ha condannato RC LE alla pena di 200 euro di ammenda, con i doppi benefici di legge, e al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 660 cod.pen. da lui commesso dal 10 luglio 2020, così riqualificando il reato originariamente contestato quale violazione dell'art. 392 cod.pen., per avere molestato la conduttrice dell'immobile di proprietà della società da lui amministrata, in parte a lei locato, staccando la corrente elettrica all'esercizio di parrucchiera di cui ella era titolare e impedendo la fornitura ad esso dell'energia elettrica, a fronte dell'asserito inadempimento degli obblighi contrattuali. Il Tribunale, respinta una eccezione relativa alla costituzione della parte civile per l'inapplicabilità dell'art. 75 cod.proc.pen., e respinta successivamente un'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, ha ritenuto provato il fatto dalle testimonianze assunte, qualificandolo però come violazione dell'art. 660 cod.pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RC LE, per mezzo del proprio difensore avv. Maurizio Randazzo, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 75 cod.proc.pen., 2909 cod.civ. e 653 cod.proc.civ., per avere il giudice illegittimamente ammesso la costituzione di parte civile della persona offesa, qualificando erroneamente come di rito e non di merito la sentenza emessa dal Tribunale civile di ER. La persona offesa VI IA ha proposto azione civile per il risarcimento dei danni asseritamente causati dall'imputato, ma il Tribunale di ER l'ha respinta con la sentenza civile n. 188/2021, che va ritenuta una pronuncia anche di merito e non di mero rito. Infatti essa ha rilevato la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo e l'ha dichiarata inammissibile, così come ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di riconoscimento del
contro
-credito, perché non autonoma rispetto alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, e ha specificato che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato anche in ordine al titolo posto a fondamento della domanda, circa la inesistenza di fattori impeditivi, estintivi o modificativi del credito. Con tale motivazione il Tribunale civile ha deciso anche nel merito della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla IA in via riconvenzionale, con pronuncia ormai passata in giudicato. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza di reiezione della richiesta di rinvio per l'udienza del 15/03/2022. Il difensore 2 aveva ricevuto già il 07/02/2022 la notifica del decreto di fissazione di un'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per il giorno 15/03/2022, data a cui, il giorno successivo, veniva rinviato il presente procedimento, ma in tale decreto non era specificato l'orario di chiamata, ed egli non aveva fatto presente, al Tribunale di ER, la concomitanza dell'impegno professionale essendo astrattamente possibile presenziare ad entrambe le udienze. Solo il venerdì 11/02/2022 gli era stato comunicato l'orario di trattazione del processo presso il Tribunale di sorveglianza di Brescia, orario che risultava non compatibile con quello di trattazione dell'udienza del processo presso il Tribunale di ER, per cui la comunicazione dell'impedimento, avvenuta solo il successivo lunedì 14/03/2022, benché prossima all'udienza di cui si chiedeva il rinvio, era tempestiva, essendo tale impedimento sorto, in realtà, solo il venerdì precedente. Il Tribunale di ER aveva ritenuto che l'impossibilità di presenziare ad entrambe le udienze fosse prevedibile, data la distanza tra le due città e il tempo di circa due ore necessario per : il trasferimento, ma se l'udienza a Brescia fosse stata fissata in prima mattina, o nel pomeriggio, sarebbe stato possibile per il difensore presenziare all'udienza davanti al Tribunale di ER, in quanto fissata per le ore 12.30. Inoltre nell'istanza di rinvio egli aveva indicato l'impossibilità di nominare un sostituto, pur non specificandone la ragione. Il Tribunale di ER ha così violato il diritto dell'imputato a difendersi, previsto dall'art. 6 par. 3 della CEDU, in un'udienza in cui erano stati sentiti i testimoni dell'accusa e la parte civile, ed acquisiti vari documenti poi utilizzati per la decisione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illegittimità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e) cpp, quanto all'attribuzione della responsabilità penale all'imputato. La condanna si basa solo su elementi indiziari, come affermato dal giudice stesso, che non sono stati ben valutati. Il Tribunale non ha preso in esame la possibile causa alternativa dello staccarsi del contatore, quale la manomissione dell'impianto fotovoltaico. Inoltre una perizia avrebbe potuto dimostrare che l'assenza temporanea di energia elettrica può dipendere da molte cause, e non può essere attribuita con certezza ad una manomissione del sottocontatore, come ritenuto dal Tribunale sulla base solo della testimonianza dell'amministratore secondo cui il giorno successivo esso funzionava perfettamente. I contatori erano alloggiati in un locale a cui tutti gli utenti dell'immobile avevano accesso, anche la parte civile, tanto che in seguito ella stessa ne aveva sostituito la serratura. I testi dell'accusa hanno asserito che la corrente elettrica era mancata per molti giorni, mentre la sentenza ha ritenuto accertata la mancanza per un solo giorno. Il Tribunale, poi, ha erroneamente 3 ritenuto utilizzabili le conversazioni per mezzo Whatsapp depositate dalla parte civile. La motivazione presenta quindi numerosi vizi nella valutazione delle prove, che inquinano la decisione finale. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso censura la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen.. Il comportamento dell'imputato, se provato, è consistito nella sospensione della fornitura dell'energia elettrica per un solo giorno e ad un solo locale, ed egli non ha tenuto una condotta diretta ad aggravarne le conseguenze, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Il danno causato è quindi, senza dubbio, esiguo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il difensore della parte civile, avv. Gabriele Costanzo, e i difensori dell'imputato, avv. Maurizio Randazzo e avv. Guido Settimj, hanno depositato conclusioni scritte, con le quali il primo insiste per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, senza richiedere la liquidazione delle proprie spese, ed i secondi insistono per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutti i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il giudice ha spiegato in maniera ampia e corretta, con l'ordinanza emessa in udienza e riportata per intero nella sentenza impugnata, le ragioni della infondatezza della eccezione circa la costituzione di parte civile della persona offesa IA. EI ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per i crediti vantati dalla società dell'LE, e nell'ambito del procedimento così instaurato ha proposto domanda riconvenzionale di riconoscimento del proprio credito a titolo di risarcimento del danno causato con la condotta qui giudicata. Il giudice civile, però, ha giudicato tardiva la proposizione dell'opposizione e l'ha respinta per mere ragioni di rito, senza valutare la fondatezza o meno della domanda riconvenzionale, essendo la prosecuzione del giudizio impedita dalla erroneità della sua instaurazione. E' dunque evidente che la sentenza n. 188/2021 è una sentenza di mero rito, con riferimento alla domanda di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. E del tutto irrilevante il fatto che il credito portato nel decreto ingiuntivo sia stato dichiarato definitivo, perché la sentenza che, ai sensi dell'ad 75 cod.proc.pen., impedisce la costituzione di parte civile è quella che giudica, nel merito, la domanda della parte civile, e non la domanda 4 (vuQ. dell'imputato. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come ampiamente motivato dal giudice nella sua ordinanza, anche questa riportata per intero nel corpo della sentenza impugnata, la sussistenza di un diverso impegno professionale era nota al difensore quanto meno dal giorno precedente all'udienza tenuta davanti al Tribunale di ER, udienza nella quale venne disposto il rinvio al giorno 15/03/2022 per lo svolgimento dell'attività istruttoria. La notevole distanza tra i due uffici giudiziari e la complessità dell'udienza da tenere davanti al Tribunale di ER rendevano ampiamente prevedibile l'impossibilità di presenziare ad entrambe le udienze. Il difensore avrebbe dovuto, quindi, riferire subito la sussistenza di tale diverso impegno professionale, o quanto meno chiedere formalmente, al Tribunale di ER e al Tribunale di sorveglianza di Brescia, di fissare le due udienze in orari tra loro compatibili. Il difensore, invece, ha atteso la fissazione dell'orario da parte del Tribunale di sorveglianza di Brescia, senza fare sollecitazioni o richieste, e pur avendo ricevuto la notizia di tale fissazione il giorno 11/03/2022 ha atteso fino al giorno 14/03/2022 per chiedere il rinvio dell'udienza fissata per il giorno successivo davanti al Tribunale di ER. E' evidente la tardività della richiesta, atteso che la sovrapposizione dei due impegni professionali era già nota il giorno 08/02/2022. Inoltre è corretto il rilievo del giudice circa la mancata indicazione della impossibilità di servirsi di sostituti, non essendo sufficiente una generica e apodittica affermazione, priva di spiegazioni. La sentenza impugnata ha quindi applicato correttamente il consolidato principio secondo cui «L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.» (Sez. 6, n.20130 del 04/03/2015, Rv. 263395). Il relativo motivo di ricorso è perciò manifestamente infondato. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché meramente ripetitivo e generico. Il ricorrente si limita a contestare singole prove e singole frasi della sentenza, mentre il giudice ha esaminato dettagliatamente tutte le prove e gli indizi e li ha valutati unitariamente, nelle 5 pagine da 13 a 16, respingendo le varie obiezioni difensive, che vengono riproposte nel ricorso senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, e sottolineando che l'imputato non ha fornito una valida spiegazione alternativa alla sua condotta, come riferita dai testi e come ricavabile dai messaggi rilevati dall'applicativo Whatsapp dei telefoni dei soggetti coinvolti. Da questa approfondita valutazione, il giudice ha ritenuto provata la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato per esso, oltre ogni ragionevole dubbio, e la sua conclusione è logica e non contraddittoria. Si deve ricordare che la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiaritb che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Anche in ordine all'utilizzo, quali indizi, delle conversazioni rilevate dall'applicativo Whatsapp, il giudice ha respinto l'obiezione della difesa con una motivazione approfondita e basata sui principi stabiliti dalla Corte di cassazione circa la loro natura di documenti, principi che ha applicato correttamente. Il loro contenuto, inoltre, è stato confermato da chi li ha scritti o li ha ricevuti, mentre l'imputato non li ha né smentiti né interpretati diversamente. 1.4. Infine è manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso. Il giudice ha motivato in modo logico e approfondito la non applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.pen., ritenendo che l'offesa arrecata con la condotta di reato non possa essere valutata «di particolare tenuità», per le modalità di tale condotta e per l'entità del pericolo o del danno, come riferito dai testimoni, e sottolineando che l'imputato non ha allegato specifici elementi che orientino la valutazione verso la tenuità del danno o dell'offesa. Anche nel ricorso l'LE si limita a contestare la valutazione del giudice sulla base della propria, personale ricostruzione del fatto, contrastante con l'esito delle prove come riportato nella sentenza stessa, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza sul punto. 2. Sulla base di quanto esposto, il ricorso deve pertanto essere dichiarato 6 Il Presidente inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte depositate dal difensore della parte civile, avv. Costanza Gabriele;
lette le conclusioni scritte depositate dai difensore dell'imputato, avv. Maurizio Randazzo e avv. Guido Settimj. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24953 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 07 giugno 2022 il Tribunale di ER ha condannato RC LE alla pena di 200 euro di ammenda, con i doppi benefici di legge, e al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 660 cod.pen. da lui commesso dal 10 luglio 2020, così riqualificando il reato originariamente contestato quale violazione dell'art. 392 cod.pen., per avere molestato la conduttrice dell'immobile di proprietà della società da lui amministrata, in parte a lei locato, staccando la corrente elettrica all'esercizio di parrucchiera di cui ella era titolare e impedendo la fornitura ad esso dell'energia elettrica, a fronte dell'asserito inadempimento degli obblighi contrattuali. Il Tribunale, respinta una eccezione relativa alla costituzione della parte civile per l'inapplicabilità dell'art. 75 cod.proc.pen., e respinta successivamente un'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, ha ritenuto provato il fatto dalle testimonianze assunte, qualificandolo però come violazione dell'art. 660 cod.pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RC LE, per mezzo del proprio difensore avv. Maurizio Randazzo, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione degli artt. 75 cod.proc.pen., 2909 cod.civ. e 653 cod.proc.civ., per avere il giudice illegittimamente ammesso la costituzione di parte civile della persona offesa, qualificando erroneamente come di rito e non di merito la sentenza emessa dal Tribunale civile di ER. La persona offesa VI IA ha proposto azione civile per il risarcimento dei danni asseritamente causati dall'imputato, ma il Tribunale di ER l'ha respinta con la sentenza civile n. 188/2021, che va ritenuta una pronuncia anche di merito e non di mero rito. Infatti essa ha rilevato la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo e l'ha dichiarata inammissibile, così come ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di riconoscimento del
contro
-credito, perché non autonoma rispetto alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, e ha specificato che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato anche in ordine al titolo posto a fondamento della domanda, circa la inesistenza di fattori impeditivi, estintivi o modificativi del credito. Con tale motivazione il Tribunale civile ha deciso anche nel merito della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla IA in via riconvenzionale, con pronuncia ormai passata in giudicato. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza di reiezione della richiesta di rinvio per l'udienza del 15/03/2022. Il difensore 2 aveva ricevuto già il 07/02/2022 la notifica del decreto di fissazione di un'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per il giorno 15/03/2022, data a cui, il giorno successivo, veniva rinviato il presente procedimento, ma in tale decreto non era specificato l'orario di chiamata, ed egli non aveva fatto presente, al Tribunale di ER, la concomitanza dell'impegno professionale essendo astrattamente possibile presenziare ad entrambe le udienze. Solo il venerdì 11/02/2022 gli era stato comunicato l'orario di trattazione del processo presso il Tribunale di sorveglianza di Brescia, orario che risultava non compatibile con quello di trattazione dell'udienza del processo presso il Tribunale di ER, per cui la comunicazione dell'impedimento, avvenuta solo il successivo lunedì 14/03/2022, benché prossima all'udienza di cui si chiedeva il rinvio, era tempestiva, essendo tale impedimento sorto, in realtà, solo il venerdì precedente. Il Tribunale di ER aveva ritenuto che l'impossibilità di presenziare ad entrambe le udienze fosse prevedibile, data la distanza tra le due città e il tempo di circa due ore necessario per : il trasferimento, ma se l'udienza a Brescia fosse stata fissata in prima mattina, o nel pomeriggio, sarebbe stato possibile per il difensore presenziare all'udienza davanti al Tribunale di ER, in quanto fissata per le ore 12.30. Inoltre nell'istanza di rinvio egli aveva indicato l'impossibilità di nominare un sostituto, pur non specificandone la ragione. Il Tribunale di ER ha così violato il diritto dell'imputato a difendersi, previsto dall'art. 6 par. 3 della CEDU, in un'udienza in cui erano stati sentiti i testimoni dell'accusa e la parte civile, ed acquisiti vari documenti poi utilizzati per la decisione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illegittimità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e) cpp, quanto all'attribuzione della responsabilità penale all'imputato. La condanna si basa solo su elementi indiziari, come affermato dal giudice stesso, che non sono stati ben valutati. Il Tribunale non ha preso in esame la possibile causa alternativa dello staccarsi del contatore, quale la manomissione dell'impianto fotovoltaico. Inoltre una perizia avrebbe potuto dimostrare che l'assenza temporanea di energia elettrica può dipendere da molte cause, e non può essere attribuita con certezza ad una manomissione del sottocontatore, come ritenuto dal Tribunale sulla base solo della testimonianza dell'amministratore secondo cui il giorno successivo esso funzionava perfettamente. I contatori erano alloggiati in un locale a cui tutti gli utenti dell'immobile avevano accesso, anche la parte civile, tanto che in seguito ella stessa ne aveva sostituito la serratura. I testi dell'accusa hanno asserito che la corrente elettrica era mancata per molti giorni, mentre la sentenza ha ritenuto accertata la mancanza per un solo giorno. Il Tribunale, poi, ha erroneamente 3 ritenuto utilizzabili le conversazioni per mezzo Whatsapp depositate dalla parte civile. La motivazione presenta quindi numerosi vizi nella valutazione delle prove, che inquinano la decisione finale. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso censura la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen.. Il comportamento dell'imputato, se provato, è consistito nella sospensione della fornitura dell'energia elettrica per un solo giorno e ad un solo locale, ed egli non ha tenuto una condotta diretta ad aggravarne le conseguenze, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Il danno causato è quindi, senza dubbio, esiguo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il difensore della parte civile, avv. Gabriele Costanzo, e i difensori dell'imputato, avv. Maurizio Randazzo e avv. Guido Settimj, hanno depositato conclusioni scritte, con le quali il primo insiste per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, senza richiedere la liquidazione delle proprie spese, ed i secondi insistono per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutti i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il giudice ha spiegato in maniera ampia e corretta, con l'ordinanza emessa in udienza e riportata per intero nella sentenza impugnata, le ragioni della infondatezza della eccezione circa la costituzione di parte civile della persona offesa IA. EI ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso per i crediti vantati dalla società dell'LE, e nell'ambito del procedimento così instaurato ha proposto domanda riconvenzionale di riconoscimento del proprio credito a titolo di risarcimento del danno causato con la condotta qui giudicata. Il giudice civile, però, ha giudicato tardiva la proposizione dell'opposizione e l'ha respinta per mere ragioni di rito, senza valutare la fondatezza o meno della domanda riconvenzionale, essendo la prosecuzione del giudizio impedita dalla erroneità della sua instaurazione. E' dunque evidente che la sentenza n. 188/2021 è una sentenza di mero rito, con riferimento alla domanda di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. E del tutto irrilevante il fatto che il credito portato nel decreto ingiuntivo sia stato dichiarato definitivo, perché la sentenza che, ai sensi dell'ad 75 cod.proc.pen., impedisce la costituzione di parte civile è quella che giudica, nel merito, la domanda della parte civile, e non la domanda 4 (vuQ. dell'imputato. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come ampiamente motivato dal giudice nella sua ordinanza, anche questa riportata per intero nel corpo della sentenza impugnata, la sussistenza di un diverso impegno professionale era nota al difensore quanto meno dal giorno precedente all'udienza tenuta davanti al Tribunale di ER, udienza nella quale venne disposto il rinvio al giorno 15/03/2022 per lo svolgimento dell'attività istruttoria. La notevole distanza tra i due uffici giudiziari e la complessità dell'udienza da tenere davanti al Tribunale di ER rendevano ampiamente prevedibile l'impossibilità di presenziare ad entrambe le udienze. Il difensore avrebbe dovuto, quindi, riferire subito la sussistenza di tale diverso impegno professionale, o quanto meno chiedere formalmente, al Tribunale di ER e al Tribunale di sorveglianza di Brescia, di fissare le due udienze in orari tra loro compatibili. Il difensore, invece, ha atteso la fissazione dell'orario da parte del Tribunale di sorveglianza di Brescia, senza fare sollecitazioni o richieste, e pur avendo ricevuto la notizia di tale fissazione il giorno 11/03/2022 ha atteso fino al giorno 14/03/2022 per chiedere il rinvio dell'udienza fissata per il giorno successivo davanti al Tribunale di ER. E' evidente la tardività della richiesta, atteso che la sovrapposizione dei due impegni professionali era già nota il giorno 08/02/2022. Inoltre è corretto il rilievo del giudice circa la mancata indicazione della impossibilità di servirsi di sostituti, non essendo sufficiente una generica e apodittica affermazione, priva di spiegazioni. La sentenza impugnata ha quindi applicato correttamente il consolidato principio secondo cui «L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.» (Sez. 6, n.20130 del 04/03/2015, Rv. 263395). Il relativo motivo di ricorso è perciò manifestamente infondato. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché meramente ripetitivo e generico. Il ricorrente si limita a contestare singole prove e singole frasi della sentenza, mentre il giudice ha esaminato dettagliatamente tutte le prove e gli indizi e li ha valutati unitariamente, nelle 5 pagine da 13 a 16, respingendo le varie obiezioni difensive, che vengono riproposte nel ricorso senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, e sottolineando che l'imputato non ha fornito una valida spiegazione alternativa alla sua condotta, come riferita dai testi e come ricavabile dai messaggi rilevati dall'applicativo Whatsapp dei telefoni dei soggetti coinvolti. Da questa approfondita valutazione, il giudice ha ritenuto provata la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato per esso, oltre ogni ragionevole dubbio, e la sua conclusione è logica e non contraddittoria. Si deve ricordare che la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiaritb che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Anche in ordine all'utilizzo, quali indizi, delle conversazioni rilevate dall'applicativo Whatsapp, il giudice ha respinto l'obiezione della difesa con una motivazione approfondita e basata sui principi stabiliti dalla Corte di cassazione circa la loro natura di documenti, principi che ha applicato correttamente. Il loro contenuto, inoltre, è stato confermato da chi li ha scritti o li ha ricevuti, mentre l'imputato non li ha né smentiti né interpretati diversamente. 1.4. Infine è manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso. Il giudice ha motivato in modo logico e approfondito la non applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.pen., ritenendo che l'offesa arrecata con la condotta di reato non possa essere valutata «di particolare tenuità», per le modalità di tale condotta e per l'entità del pericolo o del danno, come riferito dai testimoni, e sottolineando che l'imputato non ha allegato specifici elementi che orientino la valutazione verso la tenuità del danno o dell'offesa. Anche nel ricorso l'LE si limita a contestare la valutazione del giudice sulla base della propria, personale ricostruzione del fatto, contrastante con l'esito delle prove come riportato nella sentenza stessa, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza sul punto. 2. Sulla base di quanto esposto, il ricorso deve pertanto essere dichiarato 6 Il Presidente inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore