Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5897 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
589 7 /0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto rimisega wil SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Joruesve - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 22156/98 - Cron 12688 Consigliere Dott. Rafaele CORONA Rep. 2130 Dott. TO ELEFANTE - Consigliere - Rel. Consigliere- Dott. Matteo IACUBINO Ud. 28/11/00 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE DESTREZA B Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. 5.24.04 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 23.04.04 BUSCEMI GIUSEPPA, RA SALVATORE, RA IL CANCELLIERE "ge ultion 3 puel RA PA eredi di BUSCEMI ROSA, GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GREGORIO XIII 20, presso lo studio dell'avvocato GENTILE G, difesi CANCELLERIA dall'avvocato LANZARONE PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti 00574170
contro
OM AN PA, nella qualità di procuratrice generale del marito AM IN, t elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO _2000 38, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SALEMI ----- dall'avvocato DI MATTEO OLINDO, giusta delega 1935 difeso -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 600/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 21/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
PERSICHELLI, per delega udito 1'Avvocato Cesare depositata in udienza, dell'avvocato P. LANZARONE, disfusore del ricorrente che ha chiesto l'accogliment del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OSrio RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12.5.1992 EM US, premesso di ER e EM proprietarie di un fondo rustico sito а Palermo, Rigano, con accesso da viaContrada Passo di Castellana n. 7, esposero al Pretore di Palermo che qualche settimana prima NO TO aveva sostituito il lucchetto del cancello d'ingresso al fondo di essi ricorrenti. Chiesero, pertanto, di essere reintegrate nel possesso del fondo di loro proprietà. Il Pretore di Palermo, con decreto del 14.5.1992, dispose la reintegra delle ricorrenti nel possesso del suddetto terreno ordinando al NO di consegnar loro la chiave del lucchetto o di sostituire il lucchetto medesimo. Si costitui MI AN AO, nella qualità di procuratore generale di NO TO, la quale dedusse che le ricorrenti non Your avevano mai posseduto le chiavi del cancello di accesso al terreno oggetto dello spoglio, né del ivi esistenti, terreno stesso né delle vasche fossero state ancorchè con decreto pretorile dichiarare proprietarie del bene suddetto ai sensi della legge 10.5.1976 n. 346 (usucapione speciale 3 per piccola proprietà rurale). Chiese pertanto il rigetto della domanda attorea e la revoca del decreto di reintegra. Espletata la prova testimoniale ed eseguita l'ispezione dei luoghi, il Pretore di Partinico, con sentenza del 20.10.1994/8.2.1995, confermando il provvedimento del 14.5.1992, reintegrò le EM nel possesso del fondo. Con citazione notificata il 28.4.1995 MI AN AO nella qualità di procuratrice generale di NO TO appellò avanti al Tribunale di Palermo la sentenza del Pretore sulla base di tre motivi di gravame. EM US e EM OS, resistettero all'appello, chiedendone il rigetto. Per EM OS, nelle more deceduta, si sono poi costituiti gli eredi LV, EP e AO RA. Con il primo motivo l'appellante aveva lamentato che il Pretore aveva erroneamente Mu ritenuto tempestiva l'azione di reintegra proposta dalle ricorrenti non valutando in alcun modo l'eccezione di decadenza dedotta dall'appellante. Il motivo è stato ritenuto fondato dal giudice di appello sulla base di un motivato riesame delle prove testimoniali raccolte in primo grado. 4 La sentenza impugnata, perciò, è stata riformata e l'azione di reintegra dei EM RA dichiarata inammissibile con sentenza - 21 febbraio 1998 del Tribunale di gennaio Palermo. Spese del doppio grado a carico delle parti soccombenti. Per la cassazione di tale decisione ricorrono EM US e i tre eredi di EM OS (LV, EP e AO RA), con atto fondato su unico articolato motivo. Resiste con controricorso NO TO, rappresentato da MI F. AO (moglie munita di procura generale). MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, i ricorrenti, con l'unico mezzo di impugnazione, sostengono che il Tribunale di aveva esaminato con la dovuta Palermo non attenzione>> l'intero contesto della deposizione del teste ON, che era evidentemente incorso in un "lapsus linguae" ovvero si era riferito ad "altro episodio" nel corso del suo interrogatorio, tanto più che era stato contraddetto dalla "inconfutabile” deposizione della teste La ER. 5 Su tali punti decisivi il Tribunale di Palermo aveva compiuto un deficiente esame>>. Citano ancora i ricorrenti, a sostegno delle loro tesi, raccomandata 20.03.92 con cui le signore SE avevano contestato lo spoglio al NO, che "mantenne, sino alla reintegra nel possesso giudiziario, un espletata dall'ufficiale atteggiamento del tutto omissivo", sono a far poi scomparire il lucchetto occlusivo all'atto della remissione nel possesso attuata in via esecutiva. Da tali elementi si doveva trarre la prova della tempestività dell'azione di reintegra, considerando NO aveva che, con il suo comportamento, il "rinunciato esplicitamente alla eccezione di decadenza dall'azione di reintegra per il decorso del termine annuale" (v. ricorso, penult. fal.). Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni. La deduzione di un vizio motivazionale della impugnata non conferisce al giudice di sentenza legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, bensì il solo potere di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte in detta 6 sentenza, giacchè spetta al giudice di merito in il compito di individuare le fonti via esclusiva - del proprio convincimento, di valutare le prove e la loro concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze quelle idonee a dimostrare la veridicità dei fatti allegati (cfr., da ultimo, sentenza nn. 11639 e 3928 del 2000 di questa Corte). Nella specie chiara e non affatto incerta è stata ritenuta al giudice di appello la deposizione del teste ON circa il tempo dell'avvento spoglio, mentre, con valutazione di fatto qui insindacabile, il termine "recente" usato dalla teste La ER è stato considerato generico sui detti tempi. Non assumono, all'evidenza, carattere decisivo sul punto gli atti provenienti dalla stessa ricorrente (sua racc. del 20.03.92), mentre un in Merry "atteggiamento omissivo,, della controparte ordine alla proposizione della eccezione di decadenza dall'azione (pel decorso del termine annuale dallo spoglio) non significa affatto, come pretendono i ricorrenti con tesi intrinsecamente - esplicita rinuncia contraddittoria all'eccezione>>. Sulla proponibilità di tale eccezione per la prima volta in appello ha motivato il Tribunale di Palermo con argomentazione che i ricorrenti non ove invece, censurano in questa sede, (giacchè per la prima volta), inammissibilmente parlano di rinuncia alla eccezione, peraltro sulla base di comportamenti niente affatto incompatibili 100 con la volontà di avvalersi, successivamente, della hoooo eccezione (cfr., per tutte, Cass. nn. 4235, 4760 e 290000 8304 del 1996; 2138/94). Per le svolte argomentazioni il ricorso va rigettato ed i soccombenti condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore del resistente 0 ( delle ulteriori spese di questo giudizio (a. 385 4 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna - H ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in . P favore della parte resistente delle spese di questo giudizio, liquidate in L.
2.000.000 per onorari ed in L. 7470074700, per esborsi. Così deciso in Roma 28 Novembre 2000. Н Сац ейшн "It forsidente 01 . 20 PR A IL CANCELLIERE C1 0 ER ER 2 8