Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2003, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
ee 68268 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE 14-5-1981 N. 219 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO ITALIANO 03 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIEMA DIC SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente R.G. n. 1725/2000 6143 Cron. Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Ud. 2 luglio 2002 Dott. Paolo Giuliani Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi in genere / a- SENTENZA gevolazioni / sisma sul ricorso proposto il 10 gennaio 2000 da: del 1984. Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore -гар- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
NO PP - residente in Sesto Campano (IS), alla via Mar- CLATE SUPRIMA CTC SS ZONE ciano, n. 18 CAMPIONE CI LE intimato N. 68268 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Mo lise sez. IV- n. 320 del 24 novembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 lu- glio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
2587 proc. n. 1725/2000 R.G. 1 udito per il ricorrente l'avv. dello Stato dott. Cinzia Melillo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Car- lo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di 1° grado di Isernia, con sentenza del 9 novembre 1995, sul rilievo che, secondo l'inequivoco tenore letterale della norma, non doveva tenersi alcun conto, ai fini della determina- zione della base imponibile, delle somme dovute a titolo d'imposta e non trattenute nel periodo di riferimento, dichiarò illegittima l'iscri- zione a ruolo notificata a PP NO per Irpef 1985, perché in sede di liquidazione non risultavano detratte dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3, co. 2bis, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, le somme relati- ом ve al pagamento delle imposte, il cui pagamento era stato sospeso con l'art. 13quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, in relazione agli eventi sismici verificatisi nel Molise il 7 e l'11 maggio 1984. La decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 24 novembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale del Molise. Il Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo avverso la senten- za e l'intimato non esplicava attività difensiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo denuncia la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 28, 1. 13 maggio 1999, n. 133, dell'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, dell'art. 13, 1° co., 1. 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 10, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, dell'art. 2, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, e del d.l. 29 maggio 1989, n. 202, conver- proc. n. 1725/2000 R.G. 2 tito dalla legge n. 263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni menzionate, sopravvenuta al- la sentenza impugnata, imporrebbe di interpretare l'art. 3, d.
1. n. 791/1985, e l'art. 13, 1. n. 449/1997, nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi, il cui pagamento era stato sospeso o differito dalle disposizioni normative adottate in conseguenza di ca- lamità pubbliche, non costituivano un onere deducibile per il corri- spondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, e che l'assunto, secondo il quale con le norme citate sarebbe sta- to introdotto un diverso schema di agevolazione, come quello che si avrebbe con la determinazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta, non avrebbe base logica né giuridica, postulando l'inclusione delle imposte gravanti sul reddito tra i componenti della 09) base imponibile dello stesso. Non sarebbe possibile, quindi, configurare al momento del pagamen- to una detraibilità delle imposte sospese e costituire in tale maniera un collegamento tra periodi d'imposta diversi. Il motivo è infondato. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, conv. con modificazioni in 1. 28 febbraio 1986, n. 46 -, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13-quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, conv. con modifi- cazioni in 1. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i re- sidenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi proc. n. 1725/2000 R.G. 3 sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini del- l'Irpef e dell'Ilor deve essere considerato, in virtù dell'interpreta- zione autentica di cui all'art. 28, 1. 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11, 1. 18 febbraio 1999, n. 28, quale norma introdut- tiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei ver- samenti sospesi (cfr.: Cass. civ., sez. V, ent. 18 aprile 2000, n. 4945; Cass. civ., sez. V, sent. 5 aprile 2001, n. 8659; Cass. civ., sez. V, sent. 26 luglio 2001, n. 10236; Cass. civ., sez. V, sent. 18 gennaio 2002, n. 512). Il ricorrente non prospetta nuove ragioni che possano indurre ad un ripensamento della questione e conseguentemente l'impugnazione proposta deve essere rigettata. Non va provveduto sulle spese del giudizio, poiché l'intimato non ha svolto alcuna attività processuale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 2 luglio 2002. Il presidente Il consigliere est. dott. Massimo Oddo dett. Francesco Cristarella Orestano ртах Сатиев очт - Il cancellies IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 21 FEB. 2003. Th IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio proc. n. 1725/2000 R.G.